Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 05 luglio 2016

Recupero delle somme dovute e non versate, ai sensi del comma 418, dalle province e dalle città metropolitane a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Articolo 1

Recupero del contributo

 

1. In caso di mancato versamento, parziale o totale, da parte di ciascuna provincia e città metropolitana degli importi di cui al comma 418 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sulla base delle informazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell'interno comunica all’Agenzia delle entrate le somme da recuperare nei confronti degli enti inadempienti.

2. L’Agenzia delle entrate, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, verifica la possibilità di procedere all’integrale recupero delle somme dovute dalle province e dalle città metropolitane inadempienti, nel limite massimo del 90 per cento delle entrate relative all’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (imposta sulla RCA) complessivamente riscosse tramite modello F24 nell’anno precedente, per ciascuno degli enti interessati, nello stesso periodo in cui deve essere effettuato il recupero nell’anno corrente. Ai fini del calcolo del limite di cui al periodo precedente, dal 90 per cento delle entrate sono sottratte le somme residue da recuperare a carico dei medesimi enti, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell’articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. L’Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino a concorrenza del limite calcolato ai sensi del comma 2, avvia il recupero nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulla RCA, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane. Le somme recuperate sono riversate dalla struttura di gestione all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di capo X, capitolo 3465, articolo 3.

4. Qualora le somme da recuperare di cui alla comunicazione specificata al comma 1 eccedano il limite calcolato ai sensi del comma 2, l’Agenzia delle entrate comunica all’Automobile Club d’Italia (ACI), al Ministero dell’interno e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine previsto dallo stesso comma 2, le somme eccedenti da recuperare a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997. ACI, previa comunicazione alle province interessate, inizia a trattenere le somme relative all’IPT a decorrere dal decimo giorno dalla suddetta comunicazione e fino a capienza dell’imposta, in relazione all’ammontare del residuo sul contributo dovuto da ciascuna provincia e città metropolitana. Le somme trattenute sono riversate dall’ACI, anziché alle province, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capitolo di capo X, capitolo 3465, articolo 3.

5. Entro la fine del secondo mese successivo alla comunicazione di cui al comma 4, l’Agenzia delle entrate procede al ricalcolo delle somme residue che presume di recuperare fino al termine dell’anno corrente a valere sul gettito dell’imposta sulla RCA, applicando la metodologia di cui al comma 2 con riferimento alla restante parte dell’esercizio, tenendo conto delle somme già recuperate e di quelle residue da recuperare a qualsiasi titolo a carico delle province e delle città metropolitane. Nel caso in cui emergano ulteriori somme che l’Agenzia presume di non poter recuperare, ne dà tempestiva comunicazione all’ACI, ai fini dell’attivazione del recupero a valere sul gettito dell’IPT spettante alle province e alle città metropolitane. ACI inizia a trattenere le somme relative all’IPT con le stesse modalità specificate al comma 4 fino a capienza dell’imposta, in relazione all’ammontare del residuo sul contributo dovuto da ciascuna provincia e città metropolitana.

6. La procedura di cui al presente decreto si applica a decorrere dall’entrata in vigore del medesimo decreto anche alle residue somme da recuperare per l’anno 2015, ai sensi dell’articolo 1, comma 419 della legge n. 190 del 2014.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 luglio 2016, n. 163.