Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 giugno 2016, n. 11439

Tasse automobilistiche - Estratto di ruolo impugnatbile dal contribuente soltanto unitamente alla cartella notificata

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.P. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 195/16/2012, depositata il 19/06/2012 con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di otto iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, che assumeva mai notificategli, relative a tasse automobilistiche (per gli anni dal 1985 al 1990 ed all’anno 1993), - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente (sotto il profilo della decadenza dell’Amministrazione dalla potestà accertatrice).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, da un lato, nel merito, che la sentenza di primo grado doveva essere confermata e, dall’altro lato, che, alla luce di recente orientamento del giudice di legittimità, doveva essere ritenuta ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo di cui il contribuente abbia avuto comunicazione.

Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

All’udienza del 7/05/2015, la causa veniva rinviata a Nuovo Ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il controricorrente ha depositato nuova memoria ex art. 378 c.p.c..

 

In diritto

 

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 100 c.p.c., applicabile ex art. 1 d.lgs. 546/1992, deducendo che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto gli estratti di ruolo atti autonomamente impugnabili, ancorché non fossero stati impugnati le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione successivi, dovendo ritenersi che l’estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente soltanto unitamente alla cartella che gli sia stata notificata.

Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta, sempre ex art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza, per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sul motivo di appello concernente la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dalla potestà accertativa, affermata dai giudici della C.T.P. e negata dall’Ufficio appellante.

2. La prima censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015, ha affermato seguente principio di diritto: "E’ ammissibile l'impugnatone della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso rispetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione. La Corte, dopo avere distinto, facendo chiarezza terminologica, tra ruolo, provvedimento proprio dell’ente impositore, ed estratto di ruolo, documento, contenente gli elementi della cartella, formato dal concessionario per la riscossione, è giunta alla conclusione dell’impugnabilità "anticipata" della cartella "invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, documento quest’ultimo impugnato per il suo contenuto (ossia per gli atti che in esso sono indicati e riportati).

Nella specie, dalla sentenza impugnata si dice, nella parte in fatto, che il contribuente aveva impugnato "otto iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento" di cui lamentava, tra l’altro, la mancata notifica.

La C.T.R., nel ritenere ammissibile, ex art. 19 d.lgs. 546/1992, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della mancata valida notificazione delle correlate e successive cartelle, è conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite.

Tuttavia è mancata, poi, ogni valutazione in ordine alla dedotta omissione di valida notifica delle cartelle (di cui il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a seguito del rilascio degli estratti di ruolo). Ed invece, l’intento del contribuente era proprio quello di ottenere, attraverso l’opposizione avverso i ruoli, la declaratoria di nullità delle cartelle emesse a suo carico in quanto non validamente notificate (e di cui egli assume di avere avuto conoscenza soltanto attraverso gli estratti di ruolo).

3. La seconda censura è fondata.

Invero, risulta essere stato formulato, in ordine alla decadenza, uno specifico motivo di appello da parte dell’Agenzia, avendo la stessa lamentato (vedasi trascrizione della pag. 4 dell’appello, operata dalla stessa ricorrente, e controricorso, pagg. 6 e 7) con riguardo "all’intervenuta decadenza della pretesa tributaria", affermata in primo grado, che l’eccezione era "fuori luogo", in quanto il contribuente aveva impugnato "dei documenti recanti gli estratti di ruolo e non le cartelle esattoriali". La C.T.R. non si è pronunciata su tale motivo di appello.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni relative alla effettiva e rituale notifica delle cartelle di pagamento ed alla eventuale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di recupero del dovuto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione.