Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 09 giugno 2017

D.M. n.210/96 - Circolazione prodotti energetici assoggettati ad accisa. Obbligo di comunicazione delle differenze di volume rilevate dall’esercente l’impianto destinatario

 

Di seguito alla circolare n. 6/D del 18.6.2015 con la quale questa Struttura centrale ha adottato indirizzi operativi su taluni profili del regime fiscale dei prodotti assoggettati ad accisa, sono pervenute da parte di associazioni di categoria richieste di ulteriori precisazioni sull’applicazione dell’art.18, comma 4, del D.M. n. 210/1996.

La disposizione soprarichiamata, disciplinante il trasporto alla rinfusa di più partite di prodotti energetici per carichi predeterminati, pone in capo all’esercente l’ultimo impianto destinatario l’obbligo di immediata comunicazione all’Ufficio delle dogane, competente per territorio sul medesimo impianto, dell’eventuale differenza di volume superiore alle tolleranze ammesse, riscontrata al momento della discarica.

Viene chiesto di definire la fattispecie dalla quale sorge il descritto obbligo specificando le modalità di computo delle differenze di prodotto nonché i limiti quantitativi rientranti nelle tolleranze attribuibili a variazioni termiche ed agli strumenti di misura.

Al riguardo, si conferma preliminarmente che le eventuali deficienze od eccedenze di prodotto prese in considerazione dalla procedura del citato comma 4, dell’art.18, rappresentano le risultanze del raffronto tra la quantità scaricata all’ultimo impianto di distribuzione e quella indicata nel DAS emesso a scorta della partita destinata all’esercente il medesimo impianto.

A siffatto orientamento conducono le norme contenute nello stesso art.18 del D.M. n. 210/96 che conferiscono autonoma rilevanza a ciascuna partita di prodotti energetici di cui si compone il trasporto alla rinfusa. Ne sono indici, tra l’altro, l’emissione di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto (comma 1), completi dell’indicazione dei quantitativi da erogare nelle distinte consegne (comma 2) nonché l’apposizione sulla distinta dei DAS, tenuta dall’incaricato del trasporto, della firma da parte di ogni destinatario a comprova dell’avvenuta ricezione della merce (comma 3).

Su tale presupposto, considerato che l’obbligo di informazione risponde alla finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria di avviare eventuali controlli sulla circolazione di prodotti ad accisa assolta ex art.49 del D.Lgs. n. 504/95 ed al fine di dare concreto significato alla norma regolamentare in esame, fermo restando il distinto regime delle giacenze di prodotti stoccati, l’esercente interessato è tenuto alla prescritta comunicazione al suddetto Ufficio delle dogane in presenza di:

a) differenza quantitativa, in più, in misura superiore all’uno per cento;

b) differenza quantitativa, in meno, in misura superiore al due per cento oltre il calo ammesso dalle norme doganali vigenti (0,5 per cento ex tabella B allegata al D.M.13.1.2000, n.55).

Quanto sopra indipendentemente dall’origine della differenza di volume rilevata, vale a dire se attribuibile a variazioni termiche e/o rientrante nelle tolleranze degli strumenti di misura.

Con riguardo, poi, alle differenze di prodotto riscontrate nella verificazione dei depositi commerciali, il par. V della suddetta circolare n. 6/D ha evidenziato la rilevanza anche ai fini dell’IVA della ratio sottesa alle disposizioni che consentono di non addebitare l’accisa sulle deficienze ed eccedenze rientranti nelle tolleranze ammesse, uniformando il regime in entrambe le discipline tributarie.

Tale trattamento in virtù del quale non si dà luogo a tassazione, ricorrendone i medesimi presupposti trova applicazione anche per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti nei limiti delle tolleranze per essi stabilite in materia, rispettivamente, di cali naturali ex art.50, comma 2, del D.Lgs. n.504/95 e tabella A allegata al D.M.13.1.2000, n.55, e di eccedenze ex art.48, comma 3, lett.b), del medesimo D.Lgs. n.504/95.