Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 09 gennaio 2017, n. 12

Attuazione dell'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c), e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

 

Art. 1 (1)

Ambito di applicazione

 

1. La presente ordinanza, in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato "elenco speciale", con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, quelle contenute nella presente ordinanza si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del sopra menzionato decreto-legge n. 189 del 2016.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

 

Art. 2 (1)

Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale degli agro-tecnici e degli agro-tecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali

 

1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d'intesa tra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (allegato A) e tra il Commissario straordinario e il Consiglio nazionale degli agro-tecnici e degli agro-tecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (allegato B), recanti «Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione», che sostituisce il precedente Protocollo d'intesa approvato dall'art. 2 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

2. Gli schemi di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti gli allegati «A» e «B», sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Essi contengono:

a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nello «elenco speciale»;

b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5, del medesimo decreto-legge, come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con riguardo a tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000, e pari, nel massimo, al 7.5 per cento per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni, nonché dell'ulteriore contributo (cd. contributo aggiuntivo) previsto, con esclusivo riguardo alle indagini o prestazioni specialistiche, ad esclusione delle indagini e dei prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, nella misura massima del 2 per cento;

c) in attuazione delle previsioni contenute nell'art. 34, comma 7, del medesimo decreto-legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale;

d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dall'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;

e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni dell'Osservatorio nazionale previsto dall'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Al fine di tenere conto della diversa natura, importanza e complessità della prestazione tecnica richiesta al professionista, l'entità del contributo, riconosciuto secondo i criteri stabiliti dagli articoli 8 e 9 dell'allegato «A» e dell'allegato «B» della presente ordinanza, è di tipo «regressivo per scaglioni».

Conseguentemente, la determinazione dell'importo del contributo viene effettuata applicando la percentuale stabilita per ciascuno degli scaglioni individuati dagli articoli 8 e 9 dei sopra menzionati allegati «A» e «B».

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

 

Art. 3 (3)

Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

 

1. E' approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016, che sostituisce il precedente schema di contratto tipo approvato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'allegato «C», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. Tutti i professionisti, iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto-legge e dalla presente ordinanza:

a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato alla presente ordinanza;

b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti;

c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto non possono avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'art. 5, comma 1, lettera g) dell'allegato «A» e dell'allegato «B» alla presente ordinanza, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore.

4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. L'inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

6. L'inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. c), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

 

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

 

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, i professionisti, rientranti in una delle categorie previste dall'art. 5, paragrafo §1, lettera G) dell'Allegato «A» alla presente ordinanza, in possesso dei requisiti ivi stabiliti. (1)

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo comma, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'art. 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263. (2)

3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti l'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico. (3)

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto in un elenco tenuto da una pubblica amministrazione o da un ente pubblico;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività. (3)

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad h) del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale. (3)

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo art. 5. (3)

7. Nei confronti dei professionisti di cui al comma 4:

a) non si applicano le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5 e nell'art. 8 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;

b) si applicano le disposizioni contenute negli art. 6, 7, 9, 10 e 11 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017. Ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 6 degli allegati A e B dell'ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017, le prestazioni rese dai professionisti di cui al comma 4 sono equiparate a quelle indicate nella lettera e) del paragrafo 1 del medesimo art. 6. (3)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

(3) Comma inserito dall’art. 7, comma 1, lett. a), Ordinanza PCM 8 settembre 2017, n. 36.

 

Art. 5

Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

 

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente art. 2. (1)

2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario straordinario indicato nell'avviso pubblico.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29.

 

Art. 6 (1)

Gestione dell'Elenco speciale

 

1. Il Commissario straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario straordinario rifiuta l'iscrizione nell'elenco speciale:

a) in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza n. 36 dell'8 settembre 2017;

b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4;

c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;

e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5 della presente ordinanza;

f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. Il Commissario straordinario dispone la cancellazione dei professionisti iscritti nell'elenco speciale:

in caso di accertata insussistenza, anche sopravvenuta, dei requisiti previsti dall'art. 4 dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, dall'art. 5, paragrafo §1, lettere da A) ad I) degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 7, comma 1, lettera a) dell'ordinanza commissariale n. 36 dell'8 settembre 2017;

b) in caso di violazione dei divieti previsti dal precedente art. 3, commi 3 e 4;

c) nelle ipotesi previste dall'art. 5, paragrafo §2, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza e dall'art. 4, comma 5, dell'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017;

d) nelle ipotesi previste dall'art. 6, paragrafo §5, degli allegati «A» e «B» alla presente ordinanza;

e) nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, come modificato dall'art. 5 della presente ordinanza;

f) nelle ipotesi previste dall'art. 2, comma 5, primo periodo, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

4. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. Con successivi provvedimenti commissariali verranno disciplinate le modalità di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il recupero coattivo del contributo in conformità alle previsioni contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonché le modalità di riversamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 4 del delle somme rimborsate o riscosse.

5. Il Commissario straordinario dispone la non iscrizione nell'elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 5, dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

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(1) Articolo sostituito dall’art. 7, comma 2, Ordinanza PCM 8 settembre 2017, n. 36.

 

Art. 7

Modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016

 

1. All'art. 1, comma 2, lettera c) dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: le parole «dotati di autonoma partita catastale» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con autonomi dati catastali».

2. All'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato 2 alla presente ordinanza» sono soppresse.

3. Nelle more dell'istituzione della piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, l'invio a mezzo PEC delle comunicazioni previste dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, è effettuato mediante il modulo costituente l'allegato «C» della presente ordinanza.

4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

5. Nell'art. 1 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis: «Ai fini della presente ordinanza, si considera «attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche» anche lo svolgimento di attività di tipo libero-professionale in qualsiasi forma organizzata».

6. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti «industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche».

7. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, è apportata la seguente modifica: al primo periodo, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti «cinquanta giorni».

8. I commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 sono così modificati: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, i tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali e nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, fatti salvi i casi particolari disciplinati dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 422/2016, possono essere incaricati della compilazione delle schede AeDES anche indipendentemente dall'attività progettuale.

1-bis. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato pubblicato l'avviso previsto dal secondo periodo del primo comma dell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nell'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e nell'apposita ordinanza commissariale. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

1-ter. Qualora alla data di entrata in vigore della presente ordinanza non sia ancora stato istituito l'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, l'incarico di cui al primo comma potrà essere conferito esclusivamente ai tecnici professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, abilitati all'esercizio della professione relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito dell'edilizia, che attestino, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e di non aver commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC. Nei casi di omessa richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, di rigetto della richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 ovvero di cancellazione dall'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma del sopra menzionato art. 34, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

2. Entro 15 giorni dalla comunicazione da parte dei comuni della non utilizzabilità dell'edificio ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, laddove la comunicazione di inutilizzabilità sia già stata inviata, gli aventi diritto ai contributi, previsti in materia di ricostruzione privata dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e dalle ordinanze commissariali, possono conferire ai tecnici professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti commi 1, 1-bis e 1-ter, l'incarico, da espletarsi entro i successivi 15 giorni, di redigere e consegnare agli Uffici speciali per la ricostruzione le schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili sulla base delle schede FAST, corredate dalle relative perizie giurate. Oltre alla scheda AeDES i tecnici professionisti devono allegare alla perizia giurata una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Fino all'istituzione dei predetti Uffici speciali, le perizie di cui al presente comma sono consegnate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle regioni, in qualità di Vice commissari, gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

 

Art. 8

Disposizione finanziaria

 

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si fa fronte mediante le risorse previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

 

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio alle operazione di completamento del censimento dei danni ed alle attività tecniche necessarie per l'effettuazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it).

2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 hanno efficacia retroattiva e, pertanto, si applicano a decorrere:

a) con riguardo alle previsioni di cui al primo, al secondo ed al terzo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 8 del 14 dicembre 2016;

b) con riguardo alle previsioni di cui al quarto, al quinto, al sesto ed al settimo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 9 del 14 dicembre 2016;

c) con riguardo alle previsioni di cui all'ottavo comma, dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 10 del 19 dicembre 2016.

3. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, sui siti istituzionali della Regione Abruzzo, della Regione Lazio, della Regione Marche e della Regione Umbria, nonché sui siti istituzionali dei Comuni indicati nell'art. 1, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

 

Allegato A (1)

PROTOCOLLO D'INTESA RECANTE I CRITERI GENERALI E REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 34, COMMI 1, 2, 5 E 7, DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, SCHEMA DI CONTRATTO TIPO, CENSIMENTO DEI DANNI ED ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO DELLA RICOSTRUZIONE

 

Art. 1

Premesse

 

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

 

Art. 2

Oggetto

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

 

Art. 3

Censimento dei danni

 

§1. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della protezione civile e le regioni.

§2. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento nazionale della protezione civile ed alle regioni ed enti locali interessati per l'organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l'abilitazione di nuovi tecnici.

§4. La rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale.

 

Art. 4

Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016

 

§1. La rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica ed il Commissario convengono sulla necessità della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario e la rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§4. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

Art. 5

Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'elenco speciale

 

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti Unione europea aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

 

Art. 6

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

 

§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016, le successive proposte inoltrate e le modifiche introdotte con il decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce che:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;

c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.;

d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;

e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in centocinquanta. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;

f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati:

a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (cd. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);

b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (cd. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;

c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici-professionali (cd. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);

d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici-professionali (cd. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché la revoca ovvero il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34.

§6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e§2.

§7. La Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

 

Art. 7

Disciplina delle spese tecniche

 

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire:

a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189;

b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell'affidamento dell'incarico;

b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;

d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse».

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;

- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull' importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 euro;

- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

 

Art. 8

Contributo per le spese tecniche

 

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all'importo dei lavori, pari a:

a) 3% per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

b) 8% per gli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016.

§ 3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

 

per lavori con importi fino a € 500.000,00 11,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 9%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 7%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

 

per lavori con importi fino a € 150.000,00 12,5%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 12%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 10%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 7,5%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): 54%

b) direzione dei lavori: 33%

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%

d) collaudo strutturale: 4%

 

Art. 9

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

 

§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

 

per lavori con importi fino a € 500.000,00 1,4%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 1%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 0,7%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 0,5%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%;

- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

 

Art. 10

Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo

 

§1. Il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2 I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e l.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;

b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;

c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attività economiche non devono essere depositati;

e) l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma può effettuarsi con lettera d'incarico;

f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1;

g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;

h) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;

m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;

n) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli articoli 8 e 9 del presente protocollo d'intesa;

o) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del vice commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

 

Art. 11

Contratto tipo tra committente e professionista

 

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Art. 12

Ratifica da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte dei Consigli nazionali degli ordini professionali aderenti alla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

 

Art. 13

Durata

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa è immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

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(1) Allegato sostituito dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, Ordinanza PCM 29 giugno 2020, n. 103.

 

 

Allegato B (1)

PROTOCOLLO D'INTESA RECANTE I CRITERI GENERALI E REQUISITI MINIMI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEI PROFESSIONISTI ABILITATI DI CUI ALL'ART. 34, COMMI 1, 2, 5 E 7, DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, SCHEMA DI CONTRATTO TIPO, CENSIMENTO DEI DANNI ED ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO DELLA RICOSTRUZIONE

 

Art. 1

Premesse

 

§1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

 

Art. 2

Oggetto

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa ha come oggetto la definizione dei criteri generali e dei requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, lo schema di contratto tipo, il censimento dei danni e l'istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione.

 

Art. 3

Censimento dei danni

 

§1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali assicura la massima collaborazione ed impegno dei professionisti per la redazione in tempi molto contenuti della verifica di agibilità degli edifici, con la procedura FAST, per concludere il censimento dei danni sulla base di eventuali specifici protocolli d'intesa da definire con il Dipartimento della protezione civile e le regioni.

§2. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali assicura altresì l'adesione dei professionisti alla predisposizione, dopo l'esito delle FAST, delle schede AeDES da parte dei professionisti incaricati dai beneficiari.

§3. Gli ordini professionali assicurano la collaborazione al Dipartimento nazionale della protezione civile ed alle regioni ed enti locali interessati per l'organizzazione di corsi di formazione a titolo gratuito al fine di garantire il più elevato standard professionale nella predisposizione e compilazione delle schede AeDES, consentendo l'abilitazione di nuovi tecnici.

§4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali concorda sul limite massimo per la redazione delle schede AeDES stabilito, con l'ordinanza n. 10 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni, in numero di 60 per ogni professionista individuale.

 

Art. 4

Osservatorio nazionale della ricostruzione post sisma 2016

 

§1. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali ed il commissario conviene sulla necessità della costituzione di un Osservatorio nazionale della ricostruzione post-sisma 2016 che vigili sull'attività dei professionisti.

§2. L'Osservatorio è composto da tre rappresentanti della struttura del Commissario straordinario, di cui uno con funzioni di presidente, e da quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica.

§3. L'Osservatorio propone al Commissario le sanzioni da applicare nel caso in cui il professionista presenti un numero di schede AeDES incongrue superiori a tre, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, secondo modalità e procedure che saranno successivamente concordate tra Commissario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali.

§4. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali si obbliga a comunicare, con cadenza trimestrale, le sanzioni disciplinari comminate dagli ordini professionali nei confronti dei professionisti al fine dell'aggiornamento dell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

 

Art. 5

Criteri e requisiti minimi per l'iscrizione dei professionisti abilitati all'elenco speciale

 

§1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, il professionista deve attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritto all'albo professionale;

b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali pene accessorie;

d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;

g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti Unione europea aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;

h) requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;

i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

§2. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) ad j) del precedente paragrafo §1 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

 

Art. 6

Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi

 

§1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016 e le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 8 del 2017, stabilisce che:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad euro venticinquemilioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;

c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui alle ordinanze del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017 e l.m.i.;

d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui ai commi a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;

e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui ai commi a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in centocinquanta. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;

f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.

§2. I limiti massimi previsti dal precedente paragrafo §1, sono aumentati:

a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare);

b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico-professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni;

c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici-professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare);

d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici-professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

§3. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

§4. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti paragrafi §1 e §2 viene accertato avendo riguardo al singolo professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

§5. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo art. 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

§6. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti paragrafi §1 e§2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti paragrafi §1 e§2. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai sopra menzionati paragrafi §1 e§2.

§7. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dal precedente paragrafi §1 e§2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente paragrafo §6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

 

Art. 7

Disciplina delle spese tecniche

 

§1. Il Commissario straordinario intende stabilire:

a) un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili privati, danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 34, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189;

b) un limite massimo per il contributo ammissibile per ciascuna delle attività effettuata dai professionisti.

§2. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli edifici danneggiati risultano essere:

a) progetto delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, eventuale redazione scheda AeDES, se ricompresa nell'affidamento dell'incarico;

b) direzione dei lavori di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre, compresa relativa contabilità, liquidazioni ed assistenza al collaudo;

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri, sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori;

d) collaudo strutturale.

§3. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari compresivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo art. 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali.

§4. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

§5. Sono escluse dalle spese per le prestazioni tecniche, anche quelle specialistiche, e ricomprese all'interno dei costi degli interventi ammissibili, le «indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, per i materiali da costruzione», le «prove di laboratorio connesse».

§6. Le indagini ed i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni, ai fini della redazione della relazione geologica/geotecnica, e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse di cui al paragrafo 5, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute tra i costi ammissibili nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;

- fino all'1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino all'0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 euro;

- fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

 

Art. 8

Contributo per le spese tecniche

 

§1. La percentuale indicata al comma 5 dell'art. 34 del decreto-legge n. 189/2016, come integrato e modificato dal decreto-legge n. 8 del 2017, pari al 12,5% costituisce il valore massimo del contributo erogato per le spese tecniche dal Commissario straordinario ed è differenziata, come di seguito descritto, sulla base:

a) della tipologia delle attività;

b) all'importo dei lavori.

§2. Per la delocalizzazione delle attività economiche la percentuale massima per tutte le prestazioni professionali risulta, senza articolazioni in base all'importo dei lavori, pari a:

a) 3% per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

b) 8% per gli interventi di cui alla lettere b) e d) dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza 9 del 14 dicembre 2016.

§3. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione degli immobili relativi alle attività economiche, con tipologia prefabbricata o similare, la percentuale massima, differenziata in base all'importo dei lavori, è la seguente:

 

per lavori con importi fino a € 500.000,00 11,5%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 9%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 7%

§4. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, prevalentemente residenziali o riconducibili alla tipologia residenziale, la percentuale massima, differenziata sulla base dei diversi importi dei lavori, è la seguente:

 

per lavori con importi fino a € 150.000,00 12,5%
per lavori con importi eccedenti € 150.000,00 fino a € 500.000,00 12%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 10%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 8,5%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 7,5%

§5 Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, per una pratica relativa ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione per gli edifici residenziali, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque non inferiore ad € 6.000,00.

§6. Per gli interventi relativi ai lavori di riparazione con rafforzamento locale/ripristino con miglioramento sismico/demolizione e ricostruzione previsti per i precedenti paragrafi §3 e §4, la percentuale massima, differenziata sulla base delle diverse prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte ed indipendentemente dall'importo dei lavori, è la seguente:

a) progetto di opere architettoniche, strutturali, impiantistiche ed altre (se necessari): 54%

b) direzione dei lavori: 33%

c) coordinamento della sicurezza nei cantieri: 9%

d) collaudo strutturale: 4%

 

Art. 9

Contributo aggiuntivo per prestazioni specialistiche

 

§1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, è riconosciuto un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% per le seguenti prestazioni:

a) per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

 

per lavori con importi fino a € 500.000,00 1,4%
per lavori con importi eccedenti € 500.000,00 fino a € 1.000.000,00 1%
per lavori con importi eccedenti € 1.000.000,00 fino a € 2.000.000,00 0,7%
per lavori con importi eccedenti a € 2.000.000,00 0,5%

Il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche è stabilito in misura non inferiore ad € 1.000,00.

b) per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei seguenti limiti massimi percentuali:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%;

- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%;

- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42 del 2004 fino all'0,7%;

§2. Qualora vengano effettuate più prestazioni aggiuntive, il contributo aggiuntivo è riconosciuto esclusivamente entro il limite massimo del 2% del costo dell'intervento.

§3. E' ammesso il riconoscimento del contributo aggiuntivo soltanto allorquando le prestazioni aggiuntive siano effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori.

§4. Qualora le prestazioni aggiuntive siano effettuate da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico, ai fini del riconoscimento del contributo aggiuntivo è necessaria anche la produzione delle fatture emesse dall'esecutore delle prestazioni.

 

Art. 10

Criteri finalizzati alla predisposizione del contratto tipo

 

§1. Il Commissario straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali convengono sulla necessità che tutte le attività professionali relative alla ricostruzione privata post-sisma 2016 sono obbligatoriamente assoggettate alla preventiva stipula del contratto tipo tra il committente, beneficiario del contributo, ed il professionista.

§2. I principali contenuti del contratto tipo tra il committente ed il professionista risultano essere:

a) il contratto relativo alle prestazioni professionali, relativo agli interventi disciplinati dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 13/2017 e n. 19/2017 e l.m.i., deve essere depositato, utilizzando la piattaforma tecnologica, entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione;

b) la mancata sottoscrizione preventiva o il mancato deposito del contratto nei termini indicati costituiscono grave violazione che comporta la revoca dell'incarico professionale;

c) il contratto relativo alle prestazioni professionali per la riparazione con rafforzamento locale deve essere allegato e depositato al momento della presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) i contratti relativi alle prestazioni professionali per gli interventi di messa in sicurezza e per le delocalizzazioni attività economiche non devono essere depositati;

e) l'affidamento della compilazione della scheda AEDES, se non ricompresa tra le prestazioni professionali di cui ai contratti delle lettere a) e c) del presente comma può effettuarsi con lettera d'incarico;

f) il professionista è obbligato ad indicare nel contratto di cui al comma a) del presente paragrafo il numero progressivo dei lavori assunti per la ricostruzione post-sisma 2016 e l'importo raggiunto con i precedenti incarichi, al fine di evitare il superamento dei limiti di cui all'art. 6 comma 1;

g) il professionista è obbligato ad assicurare la tracciabilità di tutti i pagamenti relativi a tutte le prestazioni della ricostruzione post-sisma 2016, indicate in precedenza, con l'apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente a tali attività e per ogni pagamento si deve far riferimento al CUP assegnato ai lavori;

h) i termini per l'espletamento dell'incarico di progettazione sono quelli previsti, per le varie procedure che saranno poste in essere dal Commissario straordinario: danni lievi, delocalizzazione attività comprese quelle agricole, ricostruzione immediata delle imprese, ricostruzione edifici con danni gravi o gravissimi, recupero integrato dei centri e nuclei storici gravemente danneggiati o distrutti, con le ordinanze che saranno progressivamente emesse dal Commissario;

i) tra il committente ed il professionista possono essere previsti anche tempi di consegna dei progetti inferiori a quelli previsti dalle ordinanze, eventualmente prorogabili con accordo tra le parti e comunque non oltre i termini di consegna previsti dalle specifiche ordinanze;

l) la mancata presentazione del progetto, nei termini massimi indicati dal Commissario, per responsabilità del tecnico incaricato, comporta la risoluzione espressa del contratto senza il riconoscimento di alcun compenso e/o indennizzo al professionista per l'attività svolta;

m) la mancata redazione e consegna degli stati di avanzamento o dello stato finale dei lavori comporta l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione dell'importo delle spese tecniche riconosciute;

n) il compenso per le prestazioni professionali relative ai lavori, i cui costi risultano ammissibili al contributo, è esclusivamente quello derivante dalla applicazione delle percentuali massime stabilite negli articoli 8 e 9 del presente protocollo d'intesa;

o) per i lavori, i cui costi non risultano ammissibili a contributo, le parti determinano di comune accordo l'entità del compenso professionale.

§3. Il Commissario straordinario si obbliga a prevedere che, dopo l'approvazione del progetto e la quantificazione del contributo spettante, con provvedimento del vice commissario o suo delegato, emesso con la procedura della piattaforma tecnologica, possa procedersi, a richiesta degli interessati, alla liquidazione dell'80% del compenso relativo alle attività di progettazione. L'importo residuo verrà corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori.

§4. Con riferimento ai lavori, i cui costi risultino ammissibili a contributo, è fatto divieto di richiedere al committente il pagamento di acconti.

 

Art. 11

Contratto tipo tra committente e professionista

 

§1. Le Parti danno atto di aver provveduto ad elaborare, sulla base dei criteri previsti nel precedente art. 10, lo schema tipo di contratto, costituente l'allegato n. 1 del Protocollo d'intesa e che verrà recepito in un'apposita ordinanza emessa dal Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

Art. 12

Ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali.

 

Art. 13

Durata

 

§1. Il presente Protocollo d'intesa è immediatamente efficace ed ha durata sino al 31 dicembre 2018, termine della gestione straordinaria individuata dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, salvo proroga o rinnovo.

§2. Il presente Protocollo d'intesa, redatto in numero 2 originali, consta di n. 15 pagine e viene sottoscritto con firma autografa.

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(1) Allegato sostituito dall’art. 2, comma 1, Ordinanza PCM 9 giugno 2017, n. 29; successivamente modificato dall’art. 3, comma 1, Ordinanza PCM 29 giugno 2020, n. 103.

 

 

Allegato C

SCHEMA CONTRATTO TIPO PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI D'OPERA INTELLETTUALE IN FAVORE DI COMMITTENTI PRIVATI PER LA RICOSTRUZIONE POST-SISMA 2016

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato D

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 gennaio 2017, n. 13.