Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2017, n. 753

Tributi - Avvisi di accertamento per IVA ed IRAP - Documentazione esibita

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con separati ricorsi il socio G.L. e la società Cornetteria S.G. di G.L. e C. SNC impugnavano, per quanto interessa, gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società per IVA ed IRAP, relativi agli anni di imposta 2000, 2001, 2002 2003, ed i contestuali provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, nonché l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio G.L., per quanto dallo stesso dovuto a titolo di IRPEF, quale reddito di partecipazione per l'anno 2003.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con le sentenze n. 249/14/09 (oggetto del ricorso per cassazione RGN 23697/2010) e n. 250/14/09 (oggetto del ricorso per cassazione RGN 23699/2010), entrambe depositate il 01.07.2009 e non notificate, in riforma delle sentenze di primo grado, li annullava.

2. Adottando la medesima motivazione in entrambe le pronunce, il giudice di appello aveva ritenuto che la mancata risposta al questionario da parte del contribuente non avesse comportato la decadenza dal diritto a depositare e far valere in giudizio a suo favore, giacché solo la fase processuale poteva garantire la pienezza del contraddittorio ed assicurare il rispetto del principio di capacità contributiva ex art. 53 della Cost. Ne aveva dedotto, quindi, che la documentazione esibita poteva "comprovare l'esistenza di una attività economica non dichiarata" e che era "valida ed idonea alle richieste dell'Ufficio al fine di esperire eventuali controlli e verifiche relativamente all'attività svolta dalla società", accogliendo l'impugnazione ed annullando gli avvisi.

3. L'Agenzia delle entrate, con separati ricorsi, propone tre motivi di doglianza nei confronti di G.L. e della società ed i contribuenti replicano con separati controricorsi.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso n. 23699/2010, proposto nei confronti della società, al ricorso n. 23697/2010 proposto nei confronti del socio di maggioranza G.L., in quanto vertono sulla medesima attività accertativa.

1.2. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

1.3. Va preliminarmente rilevata d'ufficio la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, poiché il giudizio non si è svolto nel litisconsorzio necessario fra la società e tutti i suoi soci.

1.4. Dall'esame degli atti e dei ricorsi risulta che i giudizi si sono svolti separatamente nei confronti della società e del socio G.L., mentre nulla è detto in relazione alla posizione del socio di minoranza che risulta assente in entrambi, senza che sia stata rispettata la regola del litisconsorzio necessario tra gli stessi, con conseguente nullità della pronuncia.

1.5. Osserva, al riguardo, la Corte che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci - e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed a prescindere dalla percezione degli stessi (art. 5 DPR n. 917/86) - comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti (società e tutti i soci) ai quali il suddetto accertamento si riferisce.

1.6. Ed invero, qualora sia proposto ricorso tributario anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, la controversia - salvo il caso in cui i soci prospettino questioni personali - non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato. Per il che, il giudice investito dal ricorso proposto da uno (o da alcuni) soltanto dei soggetti interessati deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546/92, pena la nullità assoluta del giudizio celebratosi senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. SS.UU. 14815/08, Cass. 2907/10, 5120/2016).

1.7. Tale principio trova applicazione anche nel caso in esame.

Invero, come già affermato da questa Corte , l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone autonomamente operato non determina, in caso di impugnazione, un litisconsorzio necessario nei confronti dei soci, attesa l'assenza - in mancanza di un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - di un accertamento unitario e di una conseguente automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, ove l'Agenzia abbia proceduto con un unico atto ad accertamenti di imposte dirette ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, come nel caso di specie, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass. nn. 2094/2015, 26071/2015)

1.8. Deriva da quanto precede la nullità dei giudizi riuniti (Cass. nn. 8825/07, 5063/10), di guisa che le sentenze impugnate devono essere cassate, restando in ciò travolte anche le sentenze di primo grado, con rimessione della controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma in composizione diversa, che provvederà alla decisione previa integrazione del contraddittorio ed alla liquidazione delle spese di lite, comprensive anche del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando sui ricorsi,

- dichiara la nullità dei giudizi riuniti per difetto di litisconsorzio necessario;

- cassa le sentenze impugnate;

- dispone la rimessione degli atti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per la decisione, previa integrazione del contraddittorio, e per la liquidazione delle spese del giudizio, comprensive anche del presente grado.