Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2017, n. 23625

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Società cancellata dal registro imprese - Estinzione - Ricorso presentato da socio accomandatario in qualità di ultimo legale rappresentante - Soggetto inesistente carente di legittimazione

Rilevato che

1. con la sentenza qui impugnata, la C.T.R. del Piemonte, decidendo sull'appello proposto dalla società "D. di D.A.A. & C. s.a.s.", ha dichiarato la nullità della sentenza n. 139/12/13 con cui la C.T.P. di Torino ne aveva accolto parzialmente il ricorso contro l'avviso di accertamento n. T7E020703749/2010 relativo ad Iva, Irap (ed altro) per l'anno d'imposta 2006, in quanto sentenza "pronunciata nell'ambito di processo instaurato da soggetto inesistente carente di legittimazione", essendo pacifico che la società ricorrente era "cessata e cancellata sin dal 2008 (ancor prima dell'emissione avviso di accertamento impugnato), pertanto non avrebbe potuto - quale soggetto ormai cessato e cancellato - impugnare l'avviso di accertamento notificatole dall'Ufficio"; e ciò dopo aver dichiarato tale rilievo preliminare rispetto alla stessa "mancata integrazione del contraddittorio (in quanto il giudizio di primo grado, instauratosi dopo il ricorso proposto da D. s.a.s., non ha visto la partecipazione del socio accomandatario e, tanto meno, del socio accomandante, nonostante l'invito a integrare il contraddittorio contenuto nella memoria di costituzione dell'Agenzia delle Entrate e ad onta di quanto prevede l'art. 14 d.lgvo 546/92 e di quanto sancito dalle S.U. della Corte di Cassazione già nell'anno 2008, circa la sussistenza del litisconsozio necessario tra soci e società di persone, attesa l'imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla società);

2. il sig. D.A.A., agendo esclusivamente "quale ultimo legale rappresentante della società cessata D. di D.A. e C. sas", deduce la "nullità della sentenza" d'appello per: 1) "violazione dell'art. 24 Costituzione", in quanto "alla società D. s.a.s. doveva essere riconosciuta la legittimazione processuale attiva al fine di consentirle di poter eccepire la nullità/inesistenza di un provvedimento notificato ad un soggetto privo di qualsivoglia soggettività passiva tributaria in quanto estinto"; 2) "violazione dell'art. 14 dlgs. 546/92, 101 e 102 cpc.", in quanto "la CTR, pur edotta della pendenza presso di sé del contenzioso tributario instaurato avverso l'accertamento in capo al socio derivante evidentemente dall'accertamento societario, ha omesso la trattazione congiunta e/ o la riunione con l'appello della società", "in palese violazione dl principio del necessario litisconsorzio tra società e soci";

3. con la "memoria ex art. 378 c.p.c." proposta dallo stesso sig. D.A.A., stavolta anche "in proprio" - ma difformemente dalla procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, chiaramente conferita solo "quale ultimo legale rappresentante della società cessata D. di D.A. e C. s.a.s." - si assume che "nel caso che qui ci occupa, i ricorsi sono stati proposti dal sig. D.A., in proprio quale socio accomandatario e ultimo legale rappresentante della società D. s.a.s. di A.D.A., cessata nel 2008", e che "è pacifico che l'accomandatario, socio illimitatamente e solidalmente responsabile delle obbligazioni sociali in forza dell'art. 2313 c.c., nonché necessariamente amministratore e quindi legale rappresentante ex art. 2318 c.c., abbia un evidente interesse all'impugnazione dell'avviso di accertamento notificato alla società" ed altresì che "in caso di estinzione della società di persone, è altrettanto pacifico che si verifichi una successione a titolo universale del socio illimitatamente e solidalmente responsabile nelle posi ioni di debito/ credito della società", contestando perciò "l'inaccettabile principio che l'Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento senza che sia legittimato ad agire in giudizio per opporre difese e contestazioni chi pur ne subisce gli effetti, ossia né la società cessata perché incapace di stare in giudizio, né i soci illimitatamente responsabili stante la distinta soggettività tra società e socio";

4. all'esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l'adozione della motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

5. entrambi i motivi di ricorso sono infondati, sulla base del preliminare e decisivo rilievo che, per quanto risulta in atti, le impugnazioni riguardanti l'avviso di accertamento per cui è causa sono state proposte in tutti i gradi di giudizio dal D.A.A. non già in proprio - come invece (anche, ma inammissibilmente, in difetto di idonea procura) nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. - bensì solo "quale ultimo legale rappresentante della società cessata D. di D.A. e C. sas", per cui esse sono riconducibili a detta società, la quale risulta però cessata sin dal 2008, e quindi in epoca antecedente l'inizio del processo, oltre che la stessa emissione dell'avviso de quo;

6. al riguardo va subito chiarito, con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo "D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 — operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi — si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. V, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. VI-5, 15648/15, 11100/17);

7. ciò premesso, deve darsi seguito al consolidato orientamento per cui "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione  a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declaratoria di merito" trattandosi di impugnazione "improponibile, poiché l'inesistenza del ricorrente è rilevabile anche d'ufficio (Cass. sez. V, 5736/16, 20252/15, 21188/14), non essendovi spazio per ulteriori valutazioni circa la sorte dell'atto impugnato, proprio per il fatto di essere stato emesso nei confronti di un soggetto già estinto (Cass. sez. VI-5, 19142/16; v. anche Cass. sez. V, 2444/17, per l'inesistenza del ricorso proposto da una società estinta; conf., a contrario, Cass. sez. V, 4786/17);

8. tale orientamento è stato di recente ribadito anche con specifico riguardo alle società di persone (nella specie una s.n.c.), sul rilievo che la partecipazione a tutti i gradi di giudizio era "sempre stata svolta in rappresentanza della società, oramai cessata e, quindi, priva di legittimazione processuale, e non dai soci, quali successori della società", donde "l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam", tale da eliminare "in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione", ed il conseguente "annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione ... ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore della società estinta, trattandosi invero di un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito" (Cass. sez. V, 4778/17; cfr. Cass. 4853/15, 21188/14, 22863/11, 14266/06, 2517/00; v. anche, implicitamente, Cass. Sez. U., 13452/17, p.to 1.1);

9. peraltro, tutto ciò non determina, come paventa il ricorrente, una lesione del diritto di difesa, restando fermo l'insegnamento di questa Corte per cui "l'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci", i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne — però secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva, e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta — "nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate" (v. Cass. Sez. U. n. 6070/13; cfr. Cass. nn. 5736/16, 23765/08, 20874/04, 9418/01);

10. la sentenza impugnata non merita quindi di essere cassata, in quanto conforme ai richiamati principi; al rigetto del ricorso non segue però la condanna alle spese, in mancanza di difese della parte intimata; sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.