Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 luglio 2016, n. 13733

Tributi - Dichiarazione dei redditi congiunta - Responsabilità solidale tra i coniugi - Accertamento notificato all’ex coniuge divenuto definitvo per mancata impugnazione - Cartella di pagamento all’altro coniuge - Legittimità

 

Ritenuto in fatto

 

1. M.G. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. staccata di Livorno, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell'Ufficio, è stata dichiarata la legittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della contribuente a seguito di avviso di accertamento, notificato al coniuge legalmente separato e divenuto definitivo per omessa impugnazione, relativo al 1996, anno per il quale era stata presentata dichiarazione congiunta ai sensi dell’art. 17 della legge n. 114 del 1977.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la dichiarazione congiunta costituisce una facoltà il cui esercizio produce tutte le conseguenze previste dalla legge e che il venir meno, in epoca successiva, della convivenza matrimoniale non lede il diritto di difesa della moglie, la quale ha la possibilità di far valere, in sede di impugnazione della cartella, tutte le possibili ragioni di contrasto della pretesa tributaria.

2. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 17 della legge n. 114 del 1977 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostiene la tesi secondo la quale "nel caso di separazione dei coniugi l’accertamento deve essere notificato a pena di nullità ad entrambi i coniugi con la conseguenza che, se l’accertamento in rettifica è notificato a uno solo, la successiva cartella di pagamento è nulla nei confronti dell’altro coniuge, e quindi può essere validamente impugnata in relazione anche della mancata notifica diretta degli atti precedenti e, per questo solo vizio, l’atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato".

Il ricorso è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidala nell’affermare il principio in virtù del quale, ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalia legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell'imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né ciò e suscettibile di dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 24 Cost. (cfr. Corte cost. sent. n. 184 del 1989 e ord. n. 4 del 1998), dovendosi escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dell’avviso di accertamento a lui notificato renda definitiva l’obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente la cartella di pagamento o l'avviso di mora a lei diretti e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contestazione, nel merito, della pretesa tributaria, avuto appunto riguardo alla mancata notifica diretta degli atti precedenti (tra altre, Cass. nn. 4863 del 2002, 2021 del 2003, 19896 del 2006, 23553 del 2015).

Ciò posto, la ricorrente sostiene che tra i vizi denunziabili dalla moglie separata, in sede di impugnazione della cartella di pagamento a lei notificata, rientra anche quello concernente l’omessa notifica, nei suoi stessi confronti, dell’atto prodromico; e richiama la giurisprudenza che riconosce appunto al contribuente la facoltà di far valere, in via esclusiva, al fine di ottenere l’annullamento dell’atto consequenziale, il vizio procedimentale consistente nella omessa notifica dell’atto presupposto.

La tesi non può essere condivisa, in quanto confligge in pieno (costituendone una sorta di interpretatio abrogans) con il dettato del menzionato art. 17, il quale, nel caso di dichiarazione congiunta dei coniugi (facoltà ora abrogata), prevedeva proprio che l'amministrazione notificasse al (solo) marito l’avviso di accertamento (o la cartella di pagamento), ferma rimanendo la responsabilità solidale della moglie per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo a nome del marito, fatta valere attraverso la notifica, a lei diretta, della cartella di pagamento (o dell’avviso di mora).

2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida €. 4000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.