Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2016, n. 11727

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Violazione della norma sul litisconsorzio necessario - Nullità della sentenza di appello

Ritenuto in fatto

A seguito di verifica compendiata nel processo verbale di constatazione del 23.10.2010, la Direzione regionale della Agenzia delle Entrate del Lazio contestava alla società verificata M. s.a.s. di avere posto in essere un meccanismo evasivo volto ad abbattere artificiosamente il reddito derivante dalla commercializzazione del complesso immobiliare sito in Roma località Valleranello, attraverso l'utilizzazione di altri soggetti che avevano compensato tale reddito con poste passive artificiosamente precostituite.

In particolare il meccanismo di abbattimento artificioso del reddito era individuato nella concatenazione dei seguenti atti negoziali: in data 1.12.2005 M. costituiva la società V. srl alla quale conferiva il ramo di azienda costituito da tutte le attività relative al complesso edificatorio sito in Roma località Valleranello; in data 2.12.2005 M., cedeva, in regime di esenzione fiscale delle plusvalenze ai sensi dell'art. 87 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, l'intera quota di partecipazione nella V. srl alla società I. immobiliari srl per il prezzo di euro 29.500.000: in proposito l'Ufficio rilevava che la cessione era avvenuta senza trattative, senza delibere assembleari senza una perizia volta ad accertare il valore della partecipazione ceduta, senza alcuna richiesta di garanzia da parte della società cedente alla società acquirente; in data 15.12.2005 la società Investimenti immobiliari cedeva le quote di V., al 50% ciascuno, alle società S.W. srl e L. srl, soci della V., al prezzo complessivo di euro 29.530.000: l'Ufficio rilevava che dai bilanci delle predette società risultava che esse non possedevano le disponibilità finanziarie necessarie per effettuare l'acquisto del pacchetto societario e che il prezzo era stato corrisposto attraverso un finanziamento senza garanzie concesso dalla stessa società V.; nell'anno 2006 la società V. vendeva gli immobili del complesso omonimo conseguendo un reddito di euro 24.649,687 imputato ai soci S.W. e L. srl avendo optato per il regime di trasparenza previsto dall'art. 115 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; in data 23 marzo 2007 S.W. e L. srl vendevano le rispettive le quote di partecipazione nella V. alle società P. finanziaria srl e S. Immobiliare srl al prezzo ciascuna di euro 3.650.000: l'Ufficio osservava che poiché le società S.W. e L. avevano esercizi sociali sfasati rispetto a quello solare alla data di chiusura dei bilanci del 30 giugno 2007, si era realizzata una neutralizzazione del reddito proveniente da V. ed imputato per trasparenza, mediante l'insorgenza delle minusvalenze realizzate a seguito delle cessioni della partecipazioni effettuate il 23 marzo 2007; analogamente le società P. finanziaria e S. immobiliare neutralizzavano il reddito proveniente dalla commercializzazione dei residui beni immobiliari della V. mediante la svalutazione totale delle partecipazioni in Valleranello in conseguenza della intervenuta cessazione dell'attività della stessa. Secondo i verificatori il complesso delle operazioni negoziali realizzate aveva consentito alla società M. di sottrarre alla imposizione fiscale i ricavi generati dalla commercializzazione del complesso immobiliare sito in località Varanello, produttiva di un reddito di euro 24.649.687 per l'anno 2006 e di euro 5.859.296 per l'anno 2007. Pertanto l'Agenzia delle Entrate di Roma emetteva nei confronti della società M. s.a.s. tre avvisi di accertamento: il primo relativo all'anno di imposta 2006 con il quale accertava maggiore Ires per euro 8.134.397oltre sanzioni; il secondo relativo al periodo 1.1.2007 al 17.12.2007 con cui accertava maggiore Ires per euro 1.636.568 oltre sanzioni; un terzo relativo al periodo 18.12.2007-31.12.2007 con il quale accertava un maggio reddito di impresa da imputare ai soci di euro 931.091.

Contro gli avvisi di accertamento M. s.a.s. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma che con sentenza n. 166 del 2013 accoglieva i ricorsi riuniti.

L'Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale di Roma che con sentenza del 29.7.2014 lo accoglieva, riformando la sentenza impugnata e confermando gli avvisi di accertamento. Il giudice di appello rigetta I'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello per mancanza del requisito di specificità dei motivi; riteneva gli avvisi di accertamento " sufficienti ed idonei dal punto di vista motivazionale a sorreggere le relative statuizioni", avendo l'Ufficio "adeguatamente argomentato" in ordine alla ricostruzione del meccanismo evasivo dell'intera complessa vicenda negoziale; riteneva che "la legittimità meramente formale delle singole operazioni" non impediva che, in applicazione del generale principio antielusivo, le complessive vicende negoziali compiute da soggetti appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale riferibile a M. s.a.s., potessero assumere carattere fiscalmente illegittimo poiché compiute essenzialmente allo scopo di ottenere vantaggi fiscali.

Contro la sentenza di appello la società M. sas propone ricorso per i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 53 comma 1 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360 comma primo n.3 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi di impugnazione; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 360 comma 1 n.4 cod. proc. civ. con riguardo alle controdeduzioni della società in cui eccepiva l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione del principio di autonomia di ciascuno soggetto giuridico di imposta; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 1 legge n. 241 del 1990, art. 7 legge 212 del 2000 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 nella parte in cui ha ritenuto gli avvisi di accertamento adeguatamente motivati; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione degli artt. 132 n.4, 118 disp. att. cod. proc. civ e 36 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546; 5) violazione e falsa applicazione degli art. 1415, 2727, 2729 cod.civ., art. 39 comma 1 lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un meccanismo simulatorio ed evasivo; 6) violazione degli artt. 39 comma 1 lett.d), 40 e 41 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui ha ritenuto dimostrato l'esistenza di un meccanismo evasivo attraverso un procedimento simulatorio; violazione e falsa applicazione dell'art. 53 e dei principi in tema di abuso del diritto, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art.378 cod. proc. civ.

 

Considerato in diritto

 

La Corte preliminarmente rileva d'ufficio la nullità della sentenza impugnata per violazione della norma sul litisconsorzio necessario previsto dall'art. 14 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Dagli atti delle parti ( ricorso, controricorso e memoria) risulta che la controversia introdotta dalla società di persone M. s.a.s. di G.D.A. si è svolta senza la necessaria partecipazione dei soci, nonostante uno degli avvisi impugnati riguardasse l'accertamento del reddito di impresa di euro 931.091.000 da imputare ai soci.

Il mancato svolgimento di un processo unitario nei confronti della società di persone e dei soci comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero giudizio, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma perché proceda alla celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, disponendo l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art.14 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546.

 

P.Q.M.

 

Provvedendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza Impugnata e dell'intero giudizio e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Roma.

Compensa le spese.