Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2016, n. 11726

Tributi - Cartella di pagamento - Notifica - Difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi - Notifica perfezionata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione - Validità

 

Ritenuto in fatto

 

L'agente per la riscossione notificava a L.V.S. l'intimazione di pagamento della somma complessiva di euro 18.678,38, dovuta per ritenute alla fonte ed addizionali Irpef non versate per gli anni di imposta 1998 e 1999.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova che con sentenza del 19.6.2007 lo accoglieva, annullando l'intimazione di pagamento per nullità della notifica della precedente cartella di pagamento.

Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva appello. Equitalia Polis spa proponeva appello incidentale chiedendo anch'essa la riforma della sentenza. La Commissione tributaria regionale di Venezia con sentenza del 26.5.2009 accoglieva l'appello incidentale di Equitalia Polis spa. Il giudice di appello riteneva la ritualità della notifica della cartella esattoriale, prodromica all'intimazione di pagamento, effettuata presso il domicilio fiscale del contribuente dichiarato nel Mod.Unico 2003, consegnata a mano della madre qualificatasi "familiare convivente".

Contro la sentenza di appello L.V.S. propone ricorso per violazione dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod.proc.civ., nella parte in cui non ha ritenuto che il citato art. 26 imponga di effettuare la notifica applicando la disciplina di cui all'art. 139 cod.proc.civ.; conseguentemente ha erroneamente giudicato rituale la notificazione della cartella di pagamento effettuata il 26.9.2003 in Masera di Padova mediante consegna alla madre, nonostante il contribuente sin dal 30.9.2002 avesse trasferito la propria residenza anagrafica in Padova via (...).

Equitalia Polis spa resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso.

Il ricorrente deposita memoria.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non prevede alcun obbligo di notificazione della cartella di pagamento nel luogo di residenza del destinatario ai sensi dell'art. 139 cod.proc.civ. Al contrario, a norma dell'art. 60 comma 1 lett. c) d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, richiamato dall'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, la notificazione non solo degli avvisi ma anche di "ogni altro atto che per legge deve essere notificato al contribuente", se non avviene mediante consegna a mani proprie, deve essere effettuata nel domicilio fiscale del contribuente. L'art. 58 commi 2 e 4 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 stabilisce che il domicilio fiscale corrisponde al luogo di residenza anagrafica e che il contribuente deve indicare nella dichiarazione presentata agli Uffici finanziari il proprio domicilio fiscale, con la precisazione dell'indirizzo, valevole quale elezione di domicilio. Ne consegue che, in caso di difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi, è valida la notificazione dell'atto perfezionatasi presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione, atteso che l'indicazione del comune di domicilio fiscale e dell'indirizzo da parte del contribuente, ai sensi dell'art. 58, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere effettuata in buona fede e nel rispetto del principio di affidamento. (Sez. 6-5, Sentenza n. 15258 del 21/07/2015, Rv. 636118; Sez. 5, Sentenza n. 23024 del 11/11/2015, Rv. 637169).

Nel caso in esame non è in contestazione che, alla data della notificazione della cartella di pagamento (26.9.2003), il domicilio fiscale risultante dalla dichiarazione era quello del Comune di Masera di Padova, mentre la variazione del domicilio fiscale nel Comune di Padova è stata comunicata all’Ufficio soltanto con la dichiarazione Modello 730/2004 valevole a decorrere dal 31.5.2004.

Il ricorrente deve essere condannato al rimborso, in favore di Equitalia Polis spa, delle spese liquidate in euro 2.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore di Equitalia Polis spa, liquidate in euro 2.000 oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.