Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 09 giugno 2016, n. 9

Trattamento fiscale ai fini dell'imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari.

 

Questo Ministero ha ritenuto di interpellare l'Agenzia delle Entrate sulla disciplina dell'imposta di bollo applicabile ai certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notificazione degli atti giudiziari.

Con la risoluzione n. 24/E del 18 aprile 2016 , la citata Agenzia ha espresso l'avviso che i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.

Si riporta parte del testo della risoluzione n. 24/E sopracitata.

"Si osserva, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", approvato con il DPR 30 maggio 2002, n. 115, l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti giudiziari ha assunto natura residuale, poiché rimane generalmente dovuta quando non opera il contributo unificato.

L'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, comporta la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali "... inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali"(art.18 del DPR n. 115 del 2002).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 14 agosto 2002, n. 70, ha, chiarito che, il legislatore, non facendo distinzione tra i termini procedimento e processo, ha inteso, subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo.

Inoltre, con la medesima circolare è stato precisato il significato da attribuire ai termini "antecedenti, necessari e funzionali" nel senso che, ai fini dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo, deve ricorrere non solo il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti, ma è necessario anche che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale.

Sulla base di tali principi, deve ritenersi, quindi che anche i certificati anagrafici possono beneficiare del regime di esenzione dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del DPR. n. 115 del 2002, qualora 'antecedenti', "necessari" e "funzionali" ai procedimenti giurisdizionali.

A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale. In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell'imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l'uso cui tale atto è destinato."