Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 ottobre 2017, n. 24119

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Parti del processo - Ente pubblico soppresso con trasferimento delle funzioni in capo ad altro ente - Causa di interruzione del processo - Esclusione - Controversia in materia di ICI

 

Esposizione dei fatti di causa

 

1. L'Ente Nazionale di Assistenza Magistrale (ENAM) impugnava l’avviso di accertamento Ici relativo all'anno 2005 notificato dal Comune di Giulianova. La commissione tributaria provinciale di Teramo accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Giulianova e la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo lo accoglieva osservando che la notifica dell'appello era tempestiva e rituale in quanto effettuata nel domicilio eletto in primo grado e che all'ente non spettava l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo numero 504/1992.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) quale successore ex lege dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP), a sua volta succeduta all'ENAM. Si è costituito il Comune di Giulianova con controricorso illustrato con memoria.

3. Con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli articoli 101, 328, 330, 291 cod. proc. civ. e 111 della Costituzione. Sostiene che la notifica dell'atto di appello era stata effettuata nei confronti dell'ENAM quando tale ente era già stato soppresso e ad esso era succeduto l'INPDAP, prima che tale ente fosse soppresso sua volta. Dunque la CTR ha errato nel non dichiarare improcedibile o comunque inammissibile l'appello, dato che la soppressione ex lege di un ente pubblico con trasferimento delle sue funzioni in capo ad altro ente costituisce, al pari della morte della persona fisica, causa di interruzione del processo.

 

Esposizione delle ragioni della decisione

 

1. Preliminarmente osserva la corte che le eccezioni di inammissibilità del ricorso svolto dal Comune controricorrente sono infondate. La prima eccezione, relativa al difetto di autosufficienza per non avere il ricorrente indicato e trascritto gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, è infondata in quanto il ricorrente medesimo ha denunziato violazione e falsa applicazione della legge ed ha indicato le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata (l'essere stata la notifica effettuata al domicilio eletto in primo grado) che ha assunto essere in contrasto con le medesime o con l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. Ne deriva che, ai fini della comprensione della questione, non era necessaria la trascrizione degli atti.

La seconda eccezione, relativa alla erronea individuazione nel ricorso del soggetto legittimato passivamente e nel difetto di notifica è infondata in quanto l'atto è stato correttamente indirizzato e notificato al Comune di Giulianova in persona del legale rappresentante pro tempore e non rileva la mancata indicazione del funzionario che concretamente ha la rappresentanza dell'ente poiché non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto, bastando il solo riferimento al legale rappresentante pro tempore, dovendosi ritenersi l'atto valido se dalla non precisa o carente individuazione dell'organo o dell'ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.

La terza eccezione, con cui il Comune sostiene che il ricorrente non ha impugnato la ragione autonoma della decisione con cui la CTR ha affermato che la notifica è stata effettuata al " domicilio eletto in primo grado" è parimenti infondata in quanto il ricorso è incentrato sul fatto che la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme di legge non all'ente ricorrente in primo grado, posto che esso era estinto, ma all'ente che gli era succeduto.

2. In ordine al motivo di ricorso, si osserva che esso è infondato. Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con la sentenza n. 15295 del 4 luglio 2014 (cui hanno fatto seguito Cass. n. 126495 del 17.12.2014; Cass. n. 5855 del 24 marzo 2015; Cass. n. 710 del 18/01/2016) hanno affermato che "in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.".

Dal principio di diritto testé menzionato discende la validità della notifica dell'appello effettuata l'8 aprile 2011 all'Enam presso il procuratore dott. M.M. il quale, in forza della procura conferita dall'ENAM in calce al ricorso di primo grado, continuava a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Giulianova le spese processuali che liquida in euro 5.600,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.