Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 novembre 2017, n. 28175

Tributi - Accertamento - Agevolazioni tributarie - Associazioni sportive dilettantistiche - Registro nazionale - CONI

 

Rilevato che

 

Con sentenza in data 15 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello proposto dalla Unione Sportiva Dilettantistica Crescentinese e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 53/4/13 della Commissione tributaria provinciale di A. che aveva parzialmente accolto il ricorso di detta Associazione contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2007. La CTR osservava in particolare che essendo l’associazione contribuente affiliata al CONI ed alla FIGC nonché avendo regolarmente partecipato alle competizioni da tali Enti organizzati ed essendo perciò anche iscritta al Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, alla medesima andava senz’altro riconosciuto il regime agevolato previsto dalle correlative disposizioni legislative e pertanto doveva affermarsi l’infondatezza delle pretese fiscali, portate dall’atto impositivo impugnato, basantesi sul disconoscimento dei presupposti di applicabilità di tale regime.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata associazione non si è difesa.

 

Considerato che

 

Con l’unico mezzo dedotto - ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione degli artt. 148, TUIR, 4, d.P.R. 633/1972, 1, legge 398/1991, poiché la CTR ha ritenuto sufficiente presupposto di applicabilità del regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche la circostanza che la contribuente fosse affiliata al CONI/alla FIGC, registrata nel Registro nazionale delle ASD e svolgesse regolarmente l’attività sportiva organizzata da detti Enti di promozione sportiva.

La censura è fondata.

Va ribadito che:

- «In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni» (Sez. 5, Sentenza n. 16449 del 05/08/2016, Rv. 640774 - 01);

- «Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non è sufficiente la sua astratta sussumibilità in una delle categorie previste da tali norme, ma è necessario che essa dia prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse» (Sez. 5, Sentenza n. 8623 del 30/05/2012, Rv. 622732 - 01).

La sentenza impugnata è chiaramente contrastante con i principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali sia perché ha ritenuto presupposto sufficiente per l’applicazione del regime fiscale agevolato de quo l’affiliazione al CONI ed alla FIGC sia perché ha completamente omesso qualsiasi considerazione sulla conformazione statutaria dell’associazione contribuente alle specifiche prescrizioni date dall’art. 148, TUIR ed altresì sull’effettiva attuazione delle previsioni statutarie stesse, essendo stato ciò contestato con l’avviso di accertamento impugnato e non contro provato dalla contribuente medesima.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.