Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 20 dicembre 2017
Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi
Art. 1
1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b ) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità.
2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in 333,33 volte l'annualità.
3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata allo 0,3 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2018.
Allegato
COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI DI USUFRUTTO A VITA E DELLE RENDITE O PENSIONI VITALIZIE CALCOLATI AL SAGGIO DI INTERESSE DELLO 0,3 PER CENTO
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
---|---|
da 0 a 20 | 317,50 |
da 21 a 30 | 300,00 |
da 31 a 40 | 282,50 |
da 41 a 45 | 265,00 |
da 46 a 50 | 247,50 |
da 51 a 53 | 230,00 |
da 54 a 56 | 212,50 |
da 57 a 60 | 195,00 |
da 61 a 63 | 177,50 |
da 64 a 66 | 160,00 |
da 67 a 69 | 142,50 |
da 70 a 72 | 125,00 |
da 73 a 75 | 107,50 |
da 76 a 78 | 90,00 |
da 79 a 82 | 72,50 |
da 83 a 86 | 55,00 |
da 87 a 92 | 37,50 |
da 93 a 99 | 20,00 |
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 dicembre 2017, n. 301.