Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25701

Tributi - Contenzioso tributario - Ricorso in cassazione - Contenuto minimo - Motivo astratto e generico - Inammissibilità del ricorso

 

Ritenuto in fatto

 

G.A. propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, che aveva confermato la decisione di primo grado, reiettiva dell'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n. RJ001EE00791 emesso per IVA, IRPEF ed IRAP relative all'anno di imposta 2003.

L'accertamento era conseguito ad una verifica fiscale presso l'attività di ristorazione "P.P. di G.A.", all'esito della quale i ricavi erano stati ricostruiti indirettamente, mediante elaborazione di una percentuale di ricarico determinata nella misura del 213,68% a fronte di quella dichiarata del 133,20%.

La Agenzia replica con controricorso.

 

Considerato in diritto

 

1.1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2.1. Primo motivo - Si denuncia la illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione degli artt. 112 cpc e 36 del DLGS n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 3, cpc) per avere respinto la CTR l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 cpc e dell'art. 36, comma 2, del DLGS n. 546/1992, in quanto motivata con mero rinvio al pvc, all'avviso di accertamento ed agli atti processuali dell'Ufficio e per tale motivo inidonea a consentire di verificare se vi fosse stata valutazione critica dell'atto impugnato, delle eccezioni mosse dal contribuente e gli elementi da cui è stato tratto il convincimento.

2.2. Il motivo è inammissibile.

Va rilevato, infatti, che anche ammettendo che la CTP sia incorsa nei denunciati vizi, la CTR non avrebbe potuto far altro che decidere nel merito, cosa che ha puntualmente fatto.

3.1. Secondo motivo - Si denuncia la illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 36, comma 2, del DLGS n. 546/1992 (art. 360, comma 1, n. 5, cpc) per avere la CTR motivato la sua decisione mediante il rinvio al pvc ed agli atti dell'Ufficio, senza dare contezza di avere valutato criticamente le eccezioni sollevate dal contribuente relative alla ricostruzione induttiva dei ricavi, avvenuta attraverso l'utilizzo di un campione di 17 articoli su 40 e senza prendere in considerazione l'incidenza dello sfrido.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Osserva la Corte che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato si da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016).

Nel caso in esame la Commissione ha indicato le doglianze della parte e ne ha escluso la fondatezza mediante un raffronto con le complessive risultanze degli atti di causa, sia pure per relationem.

Il contribuente invero avrebbe dovuto illustrare, così ottemperando al suo onere di autosufficienza, almeno per stralcio, il contenuto degli atti dell'Amministrazione e delle eccezioni sviluppate, di modo da far apprezzare alla Corte la prospettata rilevanza di queste ultime e la pertinenza delle stesse rispetto alle concrete emergenze probatorie. Ne consegue che il motivo si palesa astratto e generico e pertanto è inammissibile.

4.1. Terzo motivo - Si denuncia la illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art. 57, comma 1, del DLGS n. 546/1992 (art. 360,comma 1, n. 3 e 4, cpc) per avere affermato che non poteva essere accolto il motivo di appello in devoluzione in quanto completamente "ristrutturato" senza, tuttavia, pronunciare l'inammissibilità della eccezione; sostiene inoltre il ricorrente che le ulteriori argomentazioni difensive non costituivano motivi nuovi, come tali preclusi in appello, perché sin dal primo grado aveva eccepito l'illegittimità della determinazione della percentuale di ricarico applicata in quanto legata solo a talune fatture estratte a campione su soli 17 articoli, senza tener conto dei prodotti oggetto di trasformazione, per cui non poteva ravvisarsi alcuna novità.

4.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. Premesso che la pronuncia di inammissibilità è implicita, per il chiaro ed univoco contenuto della statuizione, e non necessita di ulteriore esplicitazione, va rilevato che il motivo risulta del tutto carente sul piano dell'autosufficienza in quanto nulla è trascritto degli atti di parte del giudizio, necessari ad apprezzare la ricorrenza o meno di nuovi motivi o eccezioni in appello.

5.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di €.2.800,00 = , oltre spese prenotate a debito.