Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 novembre 2016, n. 22600

Irap - Medico convenzionato - Rimborso Irap

 

In fatto e in diritto

 

L’Agenzia delle entrate propone ricorso in cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della CTR Lazio n. 2266/40/14 depositata il 9/04/2014 la quale aveva accolto l’appello proposto da L.L., medico convenzionato, contro la sentenza della CTP di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro il diniego di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2006.

La CTR ha escluso la sussistenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione necessari per l’applicazione dell’imposta.

L’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 446/1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta che erroneamente la CTR ha escluso la presenza dei requisiti dell’autonoma organizzazione in quanto il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time.

Il contribuente non ha depositato difese.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite n. 9451/2016, in relazione alla possibilità di applicare l’IRAP al professionista che si avvalga della collaborazione di un dipendente, hanno statuito che ricorre il presupposto dell’imposta quando il contribuente "si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive".

Nell’affermare tale principio le S.U. hanno precisato che nessuna rilevanza può avere ai fini del requisito dell'autonoma organizzazione "...l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti nell'espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico." Ciò perché "...Lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali - "eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione" - non può che valere, armonicamente , per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all'impiego di un collaboratore".

Orbene, nella specie il contribuente si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time con compiti di segreteria, pertanto correttamente la CTR ha escluso che tale circostanza, fosse sintomatica della presenza dell’autonoma organizzazione.

Sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.