Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 novembre 2016, n. 22433

IRPEF, IRAP ed IVA - Avviso di accertamento - Verifica fiscale

 

1. Con sentenza n. 68 del 12 gennaio 2011 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da A.G. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso con cui la contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA relativamente all’anno d'imposta 2003 emesso dall’Agenzia delle entrate di Roma sulla scorta delle risultanze di una verifica fiscale effettuata dalla G.d.F., compendiata nel processo verbale di constatazione redatto in data 3 febbraio 2005, da cui risultava che la predetta contribuente aveva svolto attività alberghiera gestendo la "casa per ferie" denominata "V.S.R.", sita in Roma, come impresa commerciale indipendente ed autonoma rispetto all’attività espletata dall'associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, denominata "F.C." di cui era presidente.

Sosteneva la Commissione di appello che la contribuente, presidente dell'associazione sportiva dilettantistica "F.C.", affiliata alla F.I.S.E. - (...) e all’Ente di promozione sportiva A.S.I., aveva ottenuto in comodato, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello statuto dell'associazione, oltre all'uso di scuderie, di boxes ed altro, anche di tredici camere in cui il Comune di Roma aveva autorizzato l’esercizio di "casa per ferie" e che l’Associazione facente capo alla contribuente aveva regolarmente inserito i ricavi conseguiti dall'affitto delle camere ai soci tra le poste attive di bilancio, cosicché, diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, la gestione della casa per ferie era riconducibile all'Associazione ed andava considerata come attività accessoria della medesima, utile per il raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

2. Avverso tale statuizione ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate con due motivi, cui replica l’intimata.

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.. la violazione e falsa applicazione degli artt. 37, terzo comma, 39, secondo comma e 41 d.P.R. n. 600 del 1973.

Sostiene che la CTR aveva ritenuto illegittima l'imputazione alla contribuente dei redditi conseguiti dall’attività alberghiera svolta gestendo la "casa per ferie" denominata "V.S.R." sita in Roma come impresa commerciale indipendente ed autonoma rispetto all’attività espletata dall‘associazione sportiva dilettantistica, senza fini di lucro, denominata "F.C." di cui era presidente, nonostante le circostanze di fatto, emerse nel corso della verifica fiscale e non contestate, facessero presumere l'interposizione fittizia della predetta associazione sportiva rispetto all'attività imprenditoriale effettivamente e direttamente svolta dalla contribuente.

2. Il motivo è inammissibile in quanto la ricorrente, pur denunciando un error in iudicando, in realtà fa valere un difetto di motivazione, non denunciato, lamentando che la Commissione di appello non aveva adeguatamente valutato le circostanze di fatto rilevate nel riportato p.v.c.. pacifiche ed incontestate in giudizio>, analiticamente sintetizzate a pag. 12 del ricorso, che erano <gravi, precise e concordanti, idonee a far presumere l’interposizione fittizia dell'Associazione nell'esercizio dell'attività alberghiera (...) invece direttamente gestita> dalla contribuente (pag. 13 del ricorso).

2.1. Al riguardo è appena il caso di ricordare che secondo l’insegnamento di questa Corte, <il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione> (Cass. n. 195 del 2016; id. n. 26110 del 2015), con la conseguenza che costituisce causa di inammissibilità del ricorso per cassazione l'erronea sussunzione del vizio, che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, nell'una o nell'altra fattispecie di cui all'art. 360 c.p.c. (Cass. n. 21165 del 2013; conf. n. 1615 del 2015).

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata sostenendo che la CTR, in relazione al fatto controverso e decisivo della riferibilità dell'attività alberghiera alla contribuente, non avrebbe spiegato le ragioni che l'avevano indotta a trascurare le numerose, decisive e pacifiche circostanze fattuali acquisite nel corso della verifica fiscale che invece stavano ad attestare il coinvolgimento personale e diretto della contribuente nella gestione di quell’attività solo apparentemente imputata all'Associazione di cui la stessa era presidente.

4. Il motivo, al pari del precedente, è inammissibile.

4.1. Così come prospettato, infatti, si risolve in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione. Peraltro, la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003, n. 23286 del 2005; n. 9233 del 2006 e, più recentemente ord. n. 1414 del 2015) che, nella specie non meritano censura alcuna.

5. Le eccezioni di improcedibilità dei motivi di ricorso per violazione dell'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. sollevate dalla controricorrente, che possono ritenersi superate dal rigetto dei motivi di ricorso, sono comunque infondate alla stregua del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 22726 del 2011, secondo cui <in tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, ex art. 25, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poiché detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che la predetta parte non abbia irritualmente ottenuto la restituzione del fascicolo di parte dalla segreteria della commissione tributaria; neppure è tenuta, per la stessa ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte>.

6. In estrema sintesi, i motivi di ricorso vanno dichiarati inammissibili e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, oltre spese forfettarie, che si ritiene di indicare nella misura del 15%, ed ulteriori accessori come per legge.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.000,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.