Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2017, n. 23521

Cartella esattoriale - Premi Inail ed accessori - Rapporti in nero - Dichiarazioni raccolte in sede ispettiva - Prive di fede privilegiata, ma elementi di prova validi e sufficienti - Poteri del giudice di merito di selezionare e valutare il materiale istruttorio

 

Ritenuto

 

che la Corte d'appello di Catanzaro con sentenza numero 1072/2011 ha accolto l'appello dell'Inail avverso la sentenza del tribunale di Cosenza che accoglieva la opposizione alla cartella esattoriale emessa nei confronti della P. di S.S. e C. S.a.S. con la quale l'Istituto reclamava il pagamento di premi ed accessori discendenti dalla ritenuta esistenza di rapporti lavoro irregolari ovvero non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, per come accertato in sede ispettiva;

che a fondamento della sentenza la Corte sosteneva che potesse essere acquisito in sede di appello il materiale probatorio prodotto dall'Inail, consistente nelle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva; e nel merito che dalle stesse dichiarazioni, unitamente a quanto già contenuto nel verbale ispettivo, emergesse "la sussistenza di "alcuni rapporti in nero" in particolare prestazioni definite, contrariamente al vero come autonome, l'avvalersi di personale dipendente non assoggettato a obblighi assicurativi Inail, nonché altri dati di illegittimità meglio specificate nel verbale ispettivo";

che ha proposto ricorso per cassazione P. di S.S. e C. S.a.S. con tre motivi con i quali denuncia: 1) la violazione dell'articolo 2094 c.c. e I' erronea applicazione del principio dell'apparenza giuridica; 2) la violazione degli articoli 115, 416, 420, 437 comma 3, c.p.c.; 3) l'omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; e ciò in quanto la sentenza era pervenuta all'erronea conclusione impugnata senza che da alcun atto del processo fosse risultata la prova dei rapporti di lavoro subordinato; scorrettamente argomentando dal contenuto insufficiente delle dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori in sede ispettiva ed attribuendo ai relativi verbali un valore probatorio che essi non hanno quanto al contenuto intrinseco delle dichiarazioni ivi riportate; omettendo di sanzionare la decadenza cui era incorsa l'INAIL per mancata tempestiva produzione dei verbali contenenti le dichiarazioni all'atto della costituzione nel giudizio di primo grado;

che l'INAIL ha resistito con controricorso;

 

Considerato

 

che i motivi di ricorso sono privi di fondamento in quanto si risolvono, anzitutto, in una generica e generale censura della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, a cui contrappongono una propria diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione degli accertamenti già compiuti dal giudice d'appello in ordine ai fatti di causa;

che la valutazione in questione appartiene invece all'ambito tipico del giudizio di merito e nel caso in esame quella effettuata dal giudice territoriale, essendo scevra da vizi logici e giuridici, si sottrae a qualsiasi sindacato in questa sede di legittimità, anche in relazione alla qualificazione della natura dei rapporti di lavoro;

che è ripetutamente affermato il principio secondo cui è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l’unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;

che conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata;

che per risalente orientamento tale criterio si applica anche in relazione alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, le quali, benché prive di fede privilegiata, costituiscono elementi di prova validi, sufficienti ai fini della decisione della causa, in base al corretto esercizio dei poteri riservati al giudice del merito di selezionare e valutare il materiale istruttorio ;

che la Corte d'appello non ha violato il preteso principio dell'apparenza giuridica in relazione alla qualificazione dei rapporti di lavoro posto che in materia vige il principio opposto, avente valore d'inderogabile, ovvero quello di effettività della qualificazione dei rapporti di lavoro che si impone a franteci qualsiasi accordo ed apparenza;

che la censura afferente alla ripartizione dell'onere della prova è pure infondata perché la Corte d'Appello non ha applicato la regola di giudizio discendente dal principio citato, ma ha accertato nel merito l'esistenza delle irregolarità di cui al verbale sulla base delle prove acquisite al processo;

che sono altresì infondate le doglianze relative alla produzione in appello delle dichiarazioni dei lavoratori in quanto deve ritenersi che nel caso di specie il giudice d'appello abbia legittimamente esercitato il potere officioso in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ex artt. 437 e 421 c.p.c., ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale essendo stato messo in evidenza nella stessa sentenza che si trattasse di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa nonché relativi a fatti allegati dalle parti o emersi nel processo a seguito del contraddittorio, posto che nello stesso verbale ispettivo ritualmente prodotto era possibile rinvenire una sintesi delle dichiarazioni delle parti, le quali si coniugavano quindi perfettamente con quanto già emergente dal verbale ispettivo;

che al riguardo valgono i seguenti principi, oramai indiscussi: gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice il potere dovere di provvedere d'ufficio agli atti istruttori idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati nell'atto introduttivo e quindi oggetto del dibattito processuale; l'inciso "in qualsiasi momento", contenuto nel comma 2° dell'art. 421 c.p.c., depone nel senso che il potere inquisitorio può essere esercitato prescindendo dalle preclusioni e dalle decadenze già verificatesi, ed il richiamo all'art. 420, comma 6°, - nel delimitare l'esercizio di tale potere alla fase di discussione, in cui appunto opera il comma 6° - sta a significare che esso deve effettuarsi nel contraddittorio delle parti, conferendo a quella contro cui viene esercitato il diritto di difesa; i poteri istruttori del giudice non sono segnati dai limiti previsti nel codice civile: tuttavia, essi incontrano un duplice limite, poiché, da una parte, devono essere esercitati nel rispetto del principio della domanda e dell'onere di deduzione in giudizio dei fatti costitutivi, impeditivi o estintivi del diritto controverso e, dall'altra, devono rispettare il divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice; l'art. 421 (e il 437 per il giudizio di appello) dispensa la parte dall'onere della formale richiesta della prova e dagli oneri relativi alle modalità di formulazione dell'oggetto della prova, ma richiede pur sempre che, dall'esposizione dei fatti compiuta dalle parti o dall'assunzione degli altri mezzi di prova, siano dedotti, sia pure implicitamente, quei fatti e quei mezzi di prova idonei a sorreggere le ragioni della parte e a decidere la controversia, e cioè che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado (Cass., 5 febbraio 2007, n. 2379; Cass., 5 novembre 2012, n. 18924; Cass. Sez.Un. 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 6 luglio 2000, n. 9034): solo così, infatti, il giudice non si sostituisce alla parte, ma si limita a riempire le lacune probatorie di un accertamento che, pur se incompleto, presenta tuttavia notevoli gradi di fondatezza;

che le considerazioni svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1700 complessive, di cui € 1500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge.