Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2017, n. 23631

Tributi - Accertamento - Indagini bancarie - Art. 38 del DPR 600/73 - Contraddittorio

 

Rilevato che

 

1. la C.T.R. della Campania ha annullato l’avviso di accertamento per Irpef, Add. Reg. e Add. Com., emesso relativamente all’anno d’imposta 2008 "a seguito di indagini bancarie", per asserita violazione dell’art. 6, co. 5, l. 212/00, dichiarando che "il co. 4 dell’art. 36 ter integra ima fase procedimentale imprescindibile, volta alla garanzia del contribuente", sicché "la cartella non precedila dalla comunicatone di irregolarità di cui al co. 4 dell'art. 36 ter ... è nulla anche in assenna di una espressa norma che disponga tale sanzione", essendo ormai "il contraddittorio endoprocedimentale nella giurisprudenza di legittimità pervenuto ad un totale consolidamenti;

2. l’Agenzia delle entrate lamenta la "violazione e/o falsa applicatone degli artt. 36, 36 ter, 38 del D.P.R n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis, e dell’art. 6, comma 5, l 212/2000", osservando che si tratta in realtà di "avviso contenente un accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 del DPR 600/73 nel testo vigente ratione temporis (c.d. "vecchio redditometro") e che "la ricostruzione della base imponibile mediante l’utilizzo delle movimentazioni bancarie acquisite non è subordinata al contraddittorio, né "l’obbligo del preventivo contraddittorio potrebbe essere rinvenuto nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/73, dal momento che l’avviso di accertamento impugnato riguarda l’anno di imposta 2008, per il quale occorrerebbe fare riferimento alla versione vigente prima delle modifiche introdotte dal D. L. 78/2010";

3. il controricorrente propone a sua volta ricorso incidentale condizionato per "violazione dell’art. 112 c.p.c. segnatamente per "omessa pronuncia sul secondo e sul terzo motivo di appello dedotti dal contribuente" e, in via subordinata, per le censure (già riproposte in appello) di violazione dell’art. 38, commi 4 e 6, del d.P.R. 600/73;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

 

Considerato che

 

5. il ricorso è fondato;

6. innanzitutto la motivazione della decisione impugnata risulta fuori misura, in quanto fa riferimento a cartelle emesse ai sensi dell’art. 36-ter , d.P.R. 600/73, quando invece nel caso di specie si tratta di avviso di accertamento da c.d. redditometro;

7. deve comunque richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte, cui evidentemente il giudice d’appello non si è attenuto, in base al quale "l'accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 - nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, in vigore dal 31 maggio 2010 e privo di efficacia retroattiva (Cass. nn. 13707/16, 21041/14) - non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostante di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall'Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. nn. 7485/10, 27076/09). Pertanto, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L n. 78 del 2010, art. 22, è configurabile l'obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5. Ed anche di recente è stato altresì autorevolmente escluso che, in materia di Imposte dirette ed Irap, sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge" (Cass. S.U. n. 24823/15; conf. Cass. n. 13707/16).

8. va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, per carenza d’interesse, in mancanza di pertinenti statuizioni impugnabili, ben potendo le questioni rimaste assorbite essere esaminata in sede di rinvio, senza necessità di riproposizione dei relativi motivi in cassazione (Cass. SU, 23633/15; conf. Cass. nn. 23548/12, 17201/04);

9. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame alla luce dei criteri sopra indicati, nonché per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

Accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.