Prassi - CONSOB - Delibera 27 aprile 2017, n. 19974

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

 

Art. 1

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti

 

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 

1. nel comma 1, dopo le parole «le informazioni chiave per gli investitori nel KIID» sono aggiunte le parole «, redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'art. 14, comma 1, lettera d)»;

2. dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Il KIID contiene altresì una dichiarazione attestante che le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito web degli offerenti e che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta.»;

b) nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV, all'art. 26, comma 1, dopo le parole «della direttiva 2011/61/UE» sono aggiunte le parole «e le informazioni di cui all'art. 14 del regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'allegato al medesimo regolamento»

c) nella parte II, titolo I, capo III, sezione V, all'art. 27, comma 1-bis, dopo le parole «gli articoli 15-bis, commi» sono ggiunte le parole «1-bis,»

d) nella parte III, titolo I, capo III, sono apportate le seguenti modifiche:

1. nell'art. 59, comma 2, dopo le parole «Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote» sono aggiunte le parole «o azioni» e la parola «fondi» è sostituita dalla parola «FIA»;

2. l'art. 60 è modificato come segue: 

nel comma 1, le parole «OICR comunitari armonizzati» sono sostituite dalle parole «OICVM UE»;

nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente periodo:

«Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-ter, e 27-bis.»;

nel comma 4, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE», le parole «nei commi successivi» sono sostituite dalle parole «nel comma 6» e le parole «gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, e» sono soppresse;

nel comma 5, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;

nel comma 6, le parole «OICR esteri» sono sostituite dalle parole «FIA UE»;

e) all'allegato 1B, sono apportate le seguenti modifiche:

1. la rubrica dello schema 1 è sostituita dalla seguente rubrica:

«Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE»;

 2. nella parte I, sezione A, sono apportate le seguenti modifiche:

 il paragrafo 2 è sostituto dal seguente paragrafo: 

«2. Il depositario.

 Indicare:

1) denominazione e forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni del depositario;

2) le funzioni svolte dal depositario e i conflitti di interesse che possono sorgere tra il fondo comune/SICAV, gli investitori del fondo comune/SICAV, la società di gestione/SICAV e il depositario stesso;

3) le funzioni di custodia che il depositario ha delegato a terzi, con indicazione dell'identità dei delegati e dei sub delegati e dell'eventuale presenza di conflitti di interesse che possono derivare dalla delega;

4) il regime di responsabilità a cui è assoggettato il depositario per la perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia e per l'inosservanza della disciplina al medesimo applicabile e i diritti in tal caso riconosciuti agli investitori.

Dichiarare che saranno messe a disposizione degli investitori informazioni aggiornate in merito ai punti da 1) a 4) su richiesta.»;

nel paragrafo 8, dopo le parole «Specificare, altresì, se nel contratto con il depositario è indicata la clausola relativa alla possibilità di trasferire e riutilizzare le attività del fondo/Sicav, nonché» sono aggiunte le parole «, in relazione ai fondi comuni di investimento mobiliare/Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE,»;

 dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente paragrafo: 

«13-bis. Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale.

 Descrivere la politica e le prassi di remunerazione e incentivazione vigenti, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici corrisposti, direttamente o indirettamente, al personale e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, ivi compresa la composizione del comitato remunerazioni ove presente.

 In alternativa riportare i contenuti essenziali della politica e delle prassi di remunerazione e incentivazione del personale, rinviando al sito web per informazioni aggiornate di dettaglio sulla stessa, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente. In tal caso precisare che una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori, gratuitamente su richiesta.»

3. nella parte I, sezione B, paragrafo 19, sono apportate le seguenti modifiche:

 la lettera F) è sostituita dalla seguente lettera: 

 «F) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015. Nel caso in cui il fondo/comparto effettui le operazioni indicate deve essere fornita una descrizione particolareggiata: 

della tipologia di operazioni, delle motivazioni e dei rischi connessi a tali attività, tra cui rischio di controparte e potenziali conflitti di interesse, rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali;

 dell'impatto che le suddette operazioni avranno sul rendimento del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;

per ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli, delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

dei criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;

 delle modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli.»;

la lettera G) è sostituita dalla seguente lettera: 

«G) Indicare se il fondo/comparto è autorizzato ad utilizzare swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari derivati con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui il fondo/comparto utilizzi swap a rendimento totale:

fornire informazioni sulle motivazioni sottese all'utilizzo di tali tecniche, sulla strategia sottostante e la composizione del portafoglio o dell'indice di investimento;

fornire informazioni sulla(e) controparte(i) delle operazioni e sui criteri utilizzati per la relativa selezione, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo; 

descrivere il rischio di insolvenza della controparte, i rischi operativi, di liquidità, di custodia, legali; chiarire l'effetto sui rendimenti del fondo/comparto, specificando la quota di proventi imputati al fondo/comparto;

 precisare la misura in cui la controparte assume potere discrezionale sulla composizione o la gestione del portafoglio di investimento del fondo/comparto o sul sottostante degli strumenti finanziari derivati, chiarendo se è necessaria l'approvazione della controparte in relazione a qualsiasi operazione del portafoglio di investimento del fondo/comparto medesimo; 

per i total return swap, fornire una descrizione particolareggiata delle tipologie di attività e della quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché della quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

descrivere le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a total return swap.»;

 la lettera I) è sostituita dalla seguente lettera:

«I) Con riferimento alla gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (cd. collateral), incluse le operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, illustrare la politica in materia di garanzie, specificando le tipologie di garanzie consentite (in relazione a caratteristiche quali attività, emittente, scadenza e liquidità); le politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie; il livello di garanzie necessario e la politica sugli scarti di garanzia; la metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e le motivazioni sottese alla scelta, specificando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri; le modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario); la politica di riutilizzo delle garanzie e i rischi ad essa connessi, indicando l'eventuale sussistenza di limiti normativi o contrattuali al riutilizzo. Il fondo/SICAV che intende essere pienamente garantito in valori emessi o garantiti da uno Stato Membro deve darne indicazione. Deve, inoltre, individuare gli Stati Membri, gli enti locali o gli organismi pubblici internazionali che emettono o garantiscono valori che il fondo/SICAV è in grado di accettare come garanzie per più del 20% del loro NAV.»;

4. nella Parte I, Sezione C, il sottoparagrafo 21.2.1 è sostituito dal seguente sottoparagrafo:

«21.2.1 Oneri di gestione.

 Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti. Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo master.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto. 

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.»;

 f) nell'allegato 1-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 

1. la lettera a.1) è sostituita dalla seguente lettera:

«a.1) i tipi di attività in cui il FIA può investire, nonché le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ove diversi da quelli da indicare al punto a.4), e ogni eventuale limite all'investimento;»;

2. dopo la lettera a.3) è stata aggiunta la seguente lettera: 

«a.4) laddove siano previste operazioni di finanziamento tramite titoli o di riutilizzo di strumenti finanziari, ovvero la sottoscrizione di total return swap, come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015:

una descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e dei total return swap ai quali può fare ricorso il FIA, incluse le motivazioni dell'utilizzo di tali tecniche;

per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di total return swap, tipologie di attività e quota massima del patrimonio gestito assoggettabili all'utilizzo di tali tecniche, nonché quota del patrimonio gestito che si prevede di assoggettare a tali tecniche;

 criteri utilizzati per selezionare le controparti, inclusi status giuridico, Paese di origine, rating di credito minimo;

descrizione delle garanzie accettabili (in funzione delle tipologie di attività, emittente, scadenza e liquidità) nonché delle politiche di diversificazione e decorrelazione delle garanzie stesse;

 descrizione della metodologia adottata per la valutazione delle garanzie e delle motivazioni sottese alla scelta, indicando l'eventuale utilizzo di valutazioni giornaliere ai prezzi di mercato e di margini di variazione giornalieri;

 descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e ai total return swap, nonché dei rischi connessi alla gestione delle garanzie (rischi operativi, di  liquidità, di controparte, di custodia, legali e, ove rilevanti, rischi associati al riutilizzo); 

 modalità di custodia (ad esempio per mezzo di affidamento al depositario) delle attività soggette a operazioni di finanziamento tramite titoli o total return swap nonché delle garanzie ricevute; 

indicazione di eventuali limiti normativi o contrattuali al riutilizzo delle garanzie ricevute;

 descrizione della politica di ripartizione dei rendimenti derivanti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e di total return swap, indicando la quota di proventi imputati al FIA, i costi e le commissioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc.), precisando se questi ultimi sono parti correlate al gestore;»;

3. nella lettera e), la parola «in» è sostituita dalla parola «con»;

4. la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

«f) eventuale delega a terzi della gestione del portafoglio o della gestione del rischio ovvero delle funzioni di custodia attribuite dalla legge al depositario, identità del soggetto delegato ed eventuali conflitti di interesse che possono derivare da tali deleghe;»;

5. nella lettera o), le parole «identità del» sono sostituite dalle parole «identità dei»;

g) nell'allegato 1I, la Tavola 6 è sostituita dalla seguente Tavola:

«Tavola 6

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del  prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi.

 Alla comunicazione indicata dall'art. 59, comma 2, del regolamento è allegata la seguente documentazione:

 a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta; 

b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni; 

c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.

Per i FIA mobiliari è altresì allegata:

d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi. 

Alla comunicazione indicata dall'art. 60, comma 4, del regolamento è allegata la seguente documentazione:

e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta; 

f) copia dello statuto vigente dell'offerente;

g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni; 

h) copia del regolamento del FIA;

i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;

k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;

l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione  del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;

b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni; 

c) copia del regolamento del FIA;

d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;

f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione «Documentazione allegata» della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

 Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.».

 

Art. 2

Modifiche del regolamento recante disposizioni in materia di  operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo  2010, n. 17221 e successive modificazioni

 

1. Nella rubrica dell'art. 6 del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera del 12 marzo 2010, n. 17221 e successive modificazioni, le parole «ai sensi dell'art. 114, comma 1, del Testo unico» sono soppresse. 

 

Art. 3

Disposizioni finali

 

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 2. Le presenti modifiche al regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 13 luglio 2017.

 

---

Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 maggio 2017, n. 106.