Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 maggio 2017, n. 11201

Tributi - Reddito di impresa - Costi - Canoni di locazione depositio - Assenza titolo contrattuale - Indeducibilità del costo e indetraibilità dell’IVA

Con sentenza in data 8 luglio 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 12399/9/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della M. srl contro l'avviso di accertamento IRAP, IRES, IVA ed altro 2008.

La CTR osservava in particolare che la ripresa fiscale inerente i canoni di locazione relativi ad un deposito era fondata non avendo la società contribuente adeguatamente provato l'esistenza del titolo contrattuale fondante la deducibilità del costo/detraibilità dell'IVA passiva.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo - ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ. - la ricorrente lamenta violazione di plurime disposizioni legislative e vizio motivazionale, poiché la CTR ha ritenuto non asseverata l'effettiva esistenza del contratto di locazione fondante la deduzione dei costi per canoni e relativa detrazione IVA oggetto della maggior pretesa fiscale oggetto dell'atto impositivo impugnato.

La censura è infondata.

Va infatti ribadito che «In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura é possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione» (ex multis, da ultimo v. Sez. 5, n. 26610 del 2015); altresì che «Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente; l'apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7921 del 2011).

Orbene, con la censura in esame la ricorrente solo apparentemente deduce violazione/falsa applicazione delle norme evocate, ma in realtà chiede a questa Corte un sindacato di merito che le è precluso.

Peraltro, quanto al vizio motivazionale, va anche osservato che la sentenza impugnata è senz'altro rispondente allo standard corrispondente al "minimo costituzionale" previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. novellato (cfr. Sez. U, 8053/2014).

Con il secondo mezzo —ex art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole di violazione di legge e di vizio motivazionale quanto al ragionamento inferenziale della CTR ed in particolare alla valenza indiziaria della circostanza che legale rappresentante delle società rispettivamente locatrice e conduttrice fosse la medesima persona fisica.

La censura è infondata.

E' infatti evidente che tale considerazione è soltanto un passaggio logico, pressochè irrilevante, nell'argomentazione in fatto sviluppata dal giudice di appello, che sicuramente quindi non può essere causa di cassazione della sentenza impugnata.

Il ricorso va dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali secondo generale principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.500 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.