Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 settembre 2016, n. 17647

Inps - Indennità di accompagnamento - Eredi - Mancata dichiarazione dell'evento interruttivo

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 1394/2009, depositata il 20.10.2009, la Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull’appello proposto da M.R. nei confronti dell'INPS e del Ministero Economia e Finanze avverso la sentenza del Tribunale di Roma - che gli riconosceva il diritto all'indennità di accompagnamento ma soltanto dall'1.8.2006 e non dalla precedente data della domanda come richiesto - dichiarava l'inammissibilità del ricorso di primo grado per intervenuta decadenza, essendo stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 42, comma 3 del d.l. n. 269/2003 conv. in I. n. 326/2003.

Avverso detta sentenza M.S. e M.D., in qualità di eredi di M.R., hanno proposto ricorso per cassazione articolato su un unico motivo. L'Inps ha resistito con controricorso. Il Ministero dell'Economia e Finanze è rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con l'unico motivo di ricorso M.S. e M.D., in qualità di eredi di M.R., censurano la sentenza impugnata deducendo la nullità della stessa in relazione agli artt. 156, comma 2 e 101 c.p.c., art. 111, commi 1 e 2 Cost. (art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.) in quanto il ricorso in appello, formalmente proposto da M.R., era stato depositato il 19.6.2008, quando questi non era più in vita essendo deceduto il 12.1.2008. Pertanto, ad avviso dei ricorrenti, la sentenza d'appello, in quanto resa in violazione del principio del contraddittorio, era affetta da nullità radicale insanabile, dando luogo ad un'inesistenza dell'atto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, comprovabile con documenti producibili in Cassazione; sussistendo altresì il pregiudizio subito dai medesimi ricorrenti ed il loro interesse a veder caducata la sentenza per aver salva la prestazione assistenziale attribuita con la pronuncia di primo grado. Onde la stessa sentenza d'appello avrebbe dovuto essere cassata senza rinvio.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata ammissibile la produzione all'interno di questo giudizio di Cassazione del certificato di morte del M., non prodotto in appello. Ciò in base alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 372 cod. proc. civ., promossa dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 16036 del 11/07/2014; Sez. 3, Sentenza n. 13535 del 08/06/2007; Sez, 3, Sentenza n. 2744 del 08/02/2007; Sez. L, Sentenza n. 3373 del 11/02/2009; Sez. 1, Sentenza n. 7515 del 31/03/2011) ed in virtù della quale deve essere affermato che la norma consenta la produzione, nel giudizio di legittimità, dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, anche quando si lamentino "errores in procedendo" idonei ad inficiare direttamente la validità della pronuncia impugnata, ove quest'ultima sia impugnabile solo con il ricorso in cassazione; altrimenti, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost.

3. - Nel merito il ricorso è infondato, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale che si è venuto consolidando, in seguito alla sentenza Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014, in materia di mancata dichiarazione dell'evento interruttivo e di persistente validità del mandato difensivo rilasciato al difensore della parte deceduta.

Di tale orientamento costituiscono espressione recente la pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 21287 del 20/10/2015) secondo cui "La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, da questi non dichiarata in udienza o notificata alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato, che il medesimo procuratore, qualora munito di procura "ad litem" valida non solo per il primo, ma anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato non solo ad impugnare la sentenza di primo grado, ma anche a notificarla, con ciò determinando la decorrenza del termine breve per l'impugnazione". Nonché la sentenza Sez. L. n. 710 del 18/01/2016 che ha ribadito come "In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione dell'evento ad opera di quest'ultimo comporta, per la regola dell'ultrattività del mandato, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il procuratore, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi deI processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c."

Ne consegue quindi che, stante l'ultrattività del mandato al difensore, rispetto al caso in esame deve ritenersi valida la sentenza d'appello pronunciata nei confronti della parte deceduta dopo la sentenza di primo grado e prima del deposito dell'impugnazione da parte del difensore munito di mandato ad litem.

4. - In ogni caso la stessa doglianza svolta dai ricorrenti, ove in ipotesi fondata, sarebbe risultata comunque in contrasto con il principio stabilito dall'art. 157, 3° comma c.p.c. secondo il quale "la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente". Ciò in quanto le norme sull'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dall'evento interruttivo la quale è l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Nel caso di specie non essendo stato dichiarata nel processo d'appello né la morte del M., né la revoca o la rinuncia alla procura da parte dell'Avv. P., la pretesa di parte ricorrente impingerebbe nell'inopponibilità della nullità stabilita dalla norma citata.

5. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare i ricorrenti, rimasti soccombenti, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo. Non avendo il Ministero dell'Economia e Finanze svolto difese, non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2600 di cui € 2500 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed agli accessori di legge. Nulla spese per il Ministero dell’Economia e Finanze.