Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 dicembre 2016, n. 24739

Avvocati - Censura per mancata formazione - Ricorso tardivo - Rimessione in termini - Difficoltà economiche -Inidoneità a determinare un impedimento assoluto

 

Motivi della decisione

 

Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'avv. (...) avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di (...) che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi.

Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell'avv. (...) fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto.

Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l'avv. (...) ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l'esercizio dell'attività di difensore d'ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito; ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016.

A sostegno del ricorso per cassazione l'avv. (...) (...) deduce due motivi d'impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati.

 

Motivi della decisione

 

1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di (...).

Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di (...).

Il motivo è inammissibile.

Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l'udienza in cui fu decisa la sua impugnazione.

Il motivo è infondato, perché l'avviso dell'udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, "nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense" (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834).

Non c'è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell'ordine degli avvocati di (...).

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.