Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6702

Condono - Legge n. 289 del 2002 - Definizione della lite pendente

 

Ritenuto che il contribuente ha notificato controricorso per ribadire le proprie tesi difensive,

Preso atto che il P.M. non ha depositato conclusioni scritte;

1. Ritenuto che la controversia concerne l'impugnazione di un provvedimento di diniego di condono ex art. 12, legge n. 289 del 2002 dei carichi di ruolo per l'anno 1994, che si concludeva positivamente per il contribuente nelle fasi di merito, avendo il giudice d'appello affermato che il condono fosse validamente perfezionato con il pagamento dell'80% del dovuto, così come aveva ritenuto anche il primo giudice;

2. Considerato che con l'unico motivo di ricorso, l'Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 1 e 2, legge n. 289 del 2002, 1, comma 2, d.l. n. 143 del 2003 (e successivi d.m. 16 gennaio e 4 aprile 2004), nonché degli artt. 6, d.lgs. n. 546 del 1992 e 10, legge n. 212 del 2000, contestando la ritenuta validità del condono con il pagamento della sola prima rata, come affermato dal giudice di merito;

3. Considerato che il motivo è fondato sulla base del costante orientamento espresso da questa Corte, secondo il quale la sanatoria prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002 costituisce una forma di condono demenziale mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo: "sicché, essendo pienamente certo il quantum da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, l'efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell'intero importo dovuto e l'omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente" (Cass. n. 11669 del 2016), restando, peraltro, "irrilevante l'eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza" (Cass. n. 21416 del 2016).

4. Considerato che il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

5. Considerato che l'andamento della controversia che ha visto vincitore il contribuente in entrambi i gradi merito e l'avvenuto consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sopraindicato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente amministrazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.