Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Ordinanza 10 marzo 2017, n. 17

Disciplina delle modalità di effettuazione delle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici

 

Art. 1

Oggetto

 

1. La presente ordinanza contiene la disciplina della modalità di effettuazione delle erogazioni liberali, previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazione dalla legge n. 229 del 2016, e destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

Art. 2

Modalità di effettuazione delle erogazioni liberali

 

1. Le erogazioni liberali di cui al precedente art. 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) donazioni raccolte mediante il numero solidale 45500 e i versamenti sul conto corrente bancario attivato dal Dipartimento della protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, come sostituito dall'art. 4 dell'ordinanza 1° settembre 2016, n. 391;

b) versamenti diretti sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;

c) versamenti diretti, con specifica destinazione, sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Rieti;

d) donazioni, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «B» della presente ordinanza;

e) donazioni con specifica destinazione, formalizzate nei modi e nelle forme previste dagli articoli 782 e seguenti del codice civile, secondo lo schema di contratto di cui all'allegato «A» della presente ordinanza.

2. I versamenti diretti previsti dalla lettere b) e c) del comma 1 possono essere effettuati esclusivamente per importi non superiori ad euro 30.000,00. Il donante provvede ad inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario straordinario apposita comunicazione, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato «C» della presente ordinanza, recante:

a) la data e gli estremi del versamento;

b) l'indicazione dell'eventuale destinazione specifica delle somme donate;

c) la dichiarazione, che la somma versata, in ragione della propria capacità economica e patrimoniale, è da intendersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile, come di «modico valore».

3. Le donazioni previste dalla lettera d) e dalla lettera e) del comma 1 possono essere effettuate esclusivamente per importi superiori ad euro 30.000,00 e ogni qual volta il donante dichiari che l'importo che si intende versare deve ritenersi, in ragione della propria capacità economica e patrimoniale, come «non di modico valore» ai sensi e per gli effetti dell'art. 783 del codice civile.

4. I versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 non costituiscono donazione modale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 793 del codice civile, e sono destinati al finanziamento delle attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o più interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. E' ammessa l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1, di versamenti e di donazioni che consentano di finanziare, in misura integrale ovvero parziale, uno o più degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

6. Ferme le previsioni dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, laddove i versamenti e le donazioni previste dalla lettera c) e dalla lettera e) del comma 1 del presente articolo consentano di finanziare, in misura superiore al cinquanta per cento, uno o più degli interventi previsti nei piani di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario, verificata la conformità dell'intervento finanziato alle priorità stabilite nei sopra menzionati piani, provvede ad erogare, nei modi previsti dall'art. 14, comma 6, del medesimo decreto-legge, i contributi a tal fine necessari.

7. Resta salva la possibilità di utilizzare le risorse economiche, donate nei modi e nelle forme di cui al secondo ed al terzo comma, per il finanziamento di interventi che risultino prioritari sulla base delle determinazioni assunte dal commissario straordinario d'intesa con i vice-commissari, nell'ambito cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, in ragione del verificarsi di nuove ed ulteriori circostanze sopravvenute all'effettuazione del versamento ovvero alla sottoscrizione del contratto di donazione.

 

Art. 3

Approvazione degli schemi di contratto tipo per l'effettuazione di erogazioni liberali

 

1. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera e) della presente ordinanza, con specifica destinazione al finanziamento di uno o più interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, costituente l'allegato «A», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

3. E' approvato lo schema di contratto tipo per l'effettuazione delle donazioni previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, prive della specifica destinazione al finanziamento di uno o più interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

4. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 3, costituente l'allegato «B», è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

5. Il contratto di donazione viene redatto nei modi e nelle forme di cui agli articoli 95 e 96 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. E' fatta salva la possibilità per il donante, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, di richiedere la stipula del contratto a mezzo di notaio, secondo le ordinarie forme del relativo procedimento.

 

Art. 4

Utilizzazione delle erogazioni liberali

 

1. Il commissario straordinario provvede ad utilizzare le erogazioni liberali affluite sulla contabilità speciale, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento delle attività di assistenza alla popolazione ovvero di uno o più interventi, previsti dai piani predisposti ed approvati dal commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2, del sopra menzionato decreto-legge, nel rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il commissario straordinario assicura il coordinamento della destinazione delle somme derivanti dai versamenti effettuati secondo le modalità di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma del precedente art. 2 con le determinazioni assunte dal Comitato dei garanti, previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, ed integrato ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, relativamente all'impiego delle risorse economiche derivanti dalle donazioni eseguite nelle forme di cui alla lettera a) del medesimo primo comma.

3. In conformità alle previsioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è istituita nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito Internet del commissario straordinario un'apposita sottosezione contenente l'indicazione dell'entità delle erogazioni liberali ricevute e della tipologia degli interventi finanziati.

4. Su richiesta dei donanti, il commissario provvede a rilasciare apposita certificazione, attestante l'effettiva destinazione delle somme affluite sulla contabilità speciale secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della presente ordinanza.

 

Art. 5

Efficacia

 

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito Internet del commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito Internet del commissario straordinario.

 

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’EFFETTUAZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI CON VINCOLO ESPRESSO DI DESTINAZIONE AL FINANZIAMENTO DI UNO O PIÙ INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato B

SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’EFFETTUAZIONE DI EROGAZIONI LIBERALI DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI UNO O PIÙ INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E RIPRESA DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

 

(Testo dell’allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 marzo 2017, n. 68.