Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 febbraio 2017, n. 4791

Tributi - Imposta di successione - Presenza di un minore tra gli eredi - Applicabilità della L. n. 342/2000

 

Svolgimento del processo

 

L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione nei confronti di G. M., M. C. M. e F. C. — figlie di A. C. di cui, in data 17 ottobre 1999, si era aperta la successione - e avverso la sentenza del 4 novembre 2007 con la quale, pronunciando sulla controversia concernente le impugnazioni avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione e di irrogazione di sanzioni, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia, in riforma delle sentenze di primo grado (i cui distinti appelli erano stati riuniti), aveva annullato l’avviso opposto, rilevando che, poiché tra le eredi vi era una minore, il termine per la formazione dell’inventario scadeva ad un anno dal compimento della maggiore età della minore, e cioè il 25 luglio 2002 e pertanto il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione scadeva il 25 gennaio 2003 sicché, nella specie, doveva applicarsi la legge n. 342 del 2000 e non il d.lgs. n. 346 del 1990.

Questa Corte, con ordinanza del 27 ottobre 2009, n. 22712, accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

In particolare questa Corte affermò che nella specie, avendo il legale rappresentante della minore provveduto tempestivamente alla redazione dell’inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione scadesse non un anno dopo il compimento della maggiore età della chiamata minore bensì sei mesi dopo la scadenza del termine per redigere l’inventario, con conseguente applicabilità del d.lgs. n. 346 del 1990.

L’Ufficio riassunse la causa chiedendo il rigetto del ricorso delle contribuenti e, per l’effetto, la conferma dell’avviso opposto.

Le figlie di A. C. si costituirono in quella sede.

La Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, con sentenza del 28 ottobre 2011, rigettò gli appelli delle contribuenti, confermò l’avviso impugnato e condannò le predette alle spese di causa, in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.

Avverso tale sentenza G. M., M. C. M. e F. C. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo si lamenta "violazione o falsa applicazione dei principi di diritto fissati dalla sentenza [recte ordinanza] n. 22712/09 della Corte di Cassazione in relazione agli articoli 485, 487 e 489 c.c. e all’articoli 69 L. 342/00 in combinato disposto".

Sostengono le ricorrenti che, con l’ordinanza appena richiamata, questa Corte non avrebbe "sviluppa[to] un ragionamento logico giuridico autonomo in relazione alla fattispecie ad essa sottoposta" ma "avrebbe "richiama[to] espressamente, per relationem, il ragionamento logico giuridico effettuato, in identica fattispecie, dalla precedente sentenza della Suprema Corte n. 25666 del 2008".

Assumono altresì le ricorrenti che «tutta la giurisprudenza che si è espressa sulla fattispecie del chiamato all’eredità minorenne - inclusa quella citata dalla Corte di Cassazione a p. 5 della propria ordinanza di rinvio n. 22712/09 - afferma che "secondo la giurisprudenza di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall’art. 31, c. 2, lett. d), del D.Lgs. n. 346 del 1990 con riferimento al comma 1 e dunque alla data di apertura della successione, decorre, nel caso in cui il chiamato all’eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell’inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall’art. 489 c.c. per il compimento dell’inventario ... (v. Cass. n. 25666 del 2008) ..." (Cass. ordinanza n. 22712/09)» (v. ricorso p. 14 e 15). Pertanto, ad avviso delle ricorrenti, "nella pendenza dello spirare del termine la fattispecie giuridica non si intende perfezionata ed esaurita, ma rimane passibile di correzioni, integrazioni, rettifiche Sostengono, quindi, le contribuenti che, aderendo a tale impostazione, il Ministero delle Finanze, nella Circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, commentando l’art. 69 della legge n. 342 del 2000, ha affermato che "il nuovo regime deve essere applicato a tutte le dichiarazioni di successione che possono essere regolarmente presentate dopo il 31.12.2000 nel rispetto dei termini dell’art. 31, commi 1 e 2 del Testo unico ma altresì a quelle presentate prima di tale data, in anticipo rispetto al termine di decadenza". Concludono le ricorrenti nel senso che, "alla luce del combinato disposto delle succitate norme di legge e circolari ministeriali", l’avviso in questione dovrebbe essere annullato e che, invece, la Commissione Tributaria Regionale, malgrado i principi richiamati nell’ordinanza di questa Corte n. 22712 del 2009, avrebbe applicato un principio diametralmente opposto ed errato.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte, con l’ordinanza n. 22712 del 2009, ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso allora proposto, con il quale era stata censurata la sentenza in quella sede impugnata per aver ritenuto l’eredità in questione imponibile ai sensi della legge n. 342 del 2000, affermando quanto segue: «La censura esposta in tale motivo risulta fondata, posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene), il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione, fissato dall'art. 31, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 346 del 1990 con riferimento al comma 1, e dunque alla data di apertura della successione, decorre, nel caso in cui il chiamato all'eredità sia un minore, dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario o dalla scadenza del termine ultimo previsto dall'art. 489 c.c. per il compimento dell'inventario, e pertanto, ove il legale rappresentante del minore chiamato abbia omesso il predetto adempimento, protraendo tale mancanza anche oltre il termine fissato in via ordinaria per la redazione dell'inventario, ciò non pregiudica per il minore, fino al primo anno dal compimento della maggiore età, né il diritto di accettare con beneficio d'inventario, né il diritto di evitare la decadenza dal beneficio né infine la facoltà di rinunciare all'eredità (v. Cass. n. 25666 del 2008), con la conseguenza che qualora il legale rappresentante del minore chiamato abbia invece, come nella specie, provveduto tempestivamente alla redazione dell'inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione decorre in ogni caso dalla scadenza del termine per la redazione dell'inventario e non dalla scadenza del termine previsto dall'art. 489 c.c., per la diversa ipotesi di mancata redazione dell'inventario da parte del rappresentante del minore, ed al solo fine di non pregiudicare quest'ultimo.

Nella specie deve dunque ritenersi che il termine per presentare la dichiarazione di successione scadesse non un anno dopo il compimento della maggiore età della chiamata minore bensì sei mesi dopo la scadenza del termine per redigere l'inventario, con conseguente applicabilità del d.lgs. 346/90.».

La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata in questa sede, si è all’evidenza attenuta rigorosamente al principio enunciato da questa Corte, evidenziando pure di non poter più rimettere in discussione quanto affermato in sede di legittimità con l’ordinanza del 27 ottobre 2009, ed avendo inoltre posto in rilievo (v. p. 1 del "Fatto e diritto") che l’accettazione con beneficio di inventario era stata fatta in data 17 marzo 2000, in data 4 aprile 2000 era stato eretto inventario dei beni della de cuius con atto n. rep. 4271 del notaio M. e in data 15 aprile 2000 le attuali ricorrenti avevano presentato la dichiarazione di successione ad A. C. (fatti così ricostruiti pure dalle contribuenti in ricorso).

2. Con il secondo motivo, lamentando "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio", le ricorrenti sostengono che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto decidere sulla sussistenza o meno del possesso dei beni ereditari da parte delle coeredi e deducono che tale questione era stata affrontata dalle medesime nella loro memoria di costituzione nel giudizio di riassunzione in data 19 gennaio 2011.

2.1. Il motivo è inammissibile. Ed invero, non solo le stesse ricorrenti rappresentano di aver affrontato tale questione solo nella detta memoria, quando ormai non era più consentito alcun ampliamento dei fatti e delle ragioni poste a base dell’originaria impugnazione dell’avviso proposta, ma neppure precisano in che termini tale questione - di cui, come ora prospettata, non vi cenno nell’impugnata sentenza - sia stata sollevata, sicché la stessa risulta comunque nuova.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

4. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.