Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2016, n. 17566

Tributi - IRAP - Commercialista - Socio di società di revisione contabile - Assenza autonoma organizzazione - Non soggetto ad imposta

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380-bis cod. proc. civ., osserva quanto segue:

La CTR di Milano ha respinto gli appelli dell’Agenzia contro le sentenze della CTP di Brescia che avevano accolto il ricorso di E.T.E. avverso silenzio-rifiuto del rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998-2001-2002, chiesto sulla premessa che il ricorrente esercitasse la professione di commercialista e revisore dei conti senza autonoma organizzazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che "circostanza dirimente deve essere l’assenza di una autonoma organizzazione nello svolgimento del lavoro, vale a dire, per converso, la presenza di una attività anche professionale, tuttavia svolta attraverso l’apporto assoluto e preponderante del proprio lavoro personale, senza avvalersi di una particolare organizzazione", in specie risultando dalla documentazione in atti che il ricorrente non si era avvalso "di alcuna collaborazione personale nello svolgimento della sua attività lavorativa", mentre la consistenza dei beni strumentali andava comunque rapportata all’ammontare dei redditi percepiti nelle annualità in contestazione, beni comunque non diretti a potenziare - sotto il profilo di concreto ausilio - l’attività di lavoro autonomo. L’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/VI/16 dell’11 Luglio ‘16.

La ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 cod. civ. e, ribadendo che è onere del contribuente la dimostrazione dell’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, sostiene che nella fattispecie la presenza del presupposto impositivo raggiunge "un livello di probabilità presuntiva tale da potersi ritenere dimostrata" e ciò in ragione del fatto che il T. è socio di una società (E.Y.) che esercita attività di revisione contabile e da tale società percepisce compensi per importi che costituiscono quasi la totalità dei suoi redditi, sicché il giudice del merito avrebbe trascurato che il contribuente si avvale della struttura organizzata della società di revisione contabile.

Il motivo è manifestamente infondato perché, in tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15746 del 02/07/2010, Rv. 613821, in caso identico).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna alle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.625 per compensi e in € 200 per borsuali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.