Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 agosto 2016, n. 17370

Previdenza - INPS - Gestione commercianti - Socio di società in nome collettivo - Attività di gestione di un contratto di locazione di un immobile concesso in godimento a terzi - Obbligo di iscrizione - Esclusione

 

Fatto

 

Con sentenza depositata il 30.9.2014, la Corte d'appello di Genova rigettava l'appello proposto dall'INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto l'opposizione proposta da M. G. T. avverso taluni avvisi di addebito con cui le era stato intimato il pagamento di somme per contributi dovuti alla gestione commercianti.

La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l'iscrizione dell'appellata nella gestione commercianti, dal momento che l'attività svolta dalla società di cui ella era socia illimitatamente responsabile non era di tipo commerciale, risolvendosi unicamente nel godimento di immobili.

Avverso tale pronuncia ricorre l'INPS con un unico motivo di censura, illustrato con memoria. M. G. T. è rimasta intimata.

 

Diritto

 

Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 613/1966, 1 e 2, I. n. 1397/1960 (il primo dei quali nel testo modificato dall'art. 1, commi 203 ss., I. n. 662/1996), 2291, 2298 e 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione dell'odierna intimata nella gestione commercianti: ad avviso dell'Istituto, infatti, il fatto che l'intimata fosse socia di una società in nome collettivo, che non avesse dedotto di svolgere altra attività lavorativa e che non fosse stato allegato chi, in suo luogo, avesse in ipotesi la gestione della società, in uno con la presunzione normativa che le società costituite in forma diversa dalla società semplice esercitano attività commerciale, costituirebbero indizi gravi, precisi e concordanti che deporrebbero in favore dell'obbligo di iscrizione oggetto del giudizio.

Il motivo è infondato.

La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l'art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n. 613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.

Tenuto conto che l'art. 2, I. 1397/1960, nel testo modificato dall'art. 3, I. n. 45/1986, stabilisce a sua volta che analogo obbligo di iscrizione (ricorrendo l'ulteriore requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza) grava sui soci di società in nome collettivo e sui soci accomandatari di società in accomandita semplice, risulta evidente che il presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti consiste pur sempre nella prestazione di un'attività lavorativa abituale all'interno dell'impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché - come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n. 3240 del 2010 - l'assicurazione obbligatoria non intende proteggere l'elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell'espletamento di attività lavorativa abituale, qualora il loro impegno personale si connoti, rispetto agli altri fattori produttivi, come elemento prevalente all'interno dell'impresa.

Nel caso di specie, la Corte ha acclarato che l'odierna intimata, nella qualità di socia di una società in nome collettivo, ha svolto mera attività di gestione di un contratto di locazione di un immobile concesso in godimento a terzi. E tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto l'INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l'iscrizione dell'intimata nella gestione commercianti: anzitutto perché l'attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d'impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); in secondo luogo, perché - come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata - l'eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell'art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla va pronunciato sulle spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva. Sussistono invece i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13