Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 settembre 2016, n. 17527

Lavoro subordinato - Trasfertisti - Indennità - Retribuzione globale - Determinazione dell’indennità di disoccupazione

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 28/5 - 16/6/2010, la Corte d'appello di Napoli - sezione lavoro ha accolto l'impugnazione proposta da S.C. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che gli aveva respinto la domanda volta alla condanna dell'Inps al pagamento della somma di lire 3.113.415 a titolo di differenza spettante sugli importi per trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) percepiti in misura inferiore al massimale reclamato ai sensi del D.L. n. 299/94, e per l'effetto ha dichiarato il diritto dell'appellante all'utile computo dell'indennità di trasferta e del premio di produzione ai fini della determinazione della retribuzione di riferimento per l'indennità di mobilità, condannando l'Inps alla corresponsione dell'importo di € 3.593,10, oltre interessi dalla maturazione di ciascun credito al saldo. La Corte partenopea ha spiegato che i predetti emolumenti avevano natura retributiva ed entravano, perciò, a far parte della base di computo della retribuzione di riferimento per la fruizione del cosiddetto massimale superiore incidente sul trattamento dell'integrazione salariale straordinaria.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso S.C.

 

Motivi della decisione

 

Con un solo motivo l'Inps si duole della violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, della legge 23/7/1991 n. 223, dell'art. 1 della legge 13/8/1980 n. 427, come modificato dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 299/1994 convertito con modificazioni nella legge 19/7/1994 n. 451, nonché dell'art. 2 della legge 20/5/1975 n. 164, il tutto in relazione all'art. 9 ter del D.L. 29/3/1991 n. 103, convertito con modificazioni nella legge 1/6/1991 n. 166 ed all'art. 12, secondo capoverso, n. 1, della legge 30/4/1969 n. 153.

Ritiene il ricorrente che la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento sulla base della giurisprudenza di legittimità relativa a fattispecie anteriori all'emanazione dell'art. 9 ter del D.L. n. 103 del 1991, applicabile ratione temporis alla vicenda oggetto di causa che è relativa a retribuzioni percepite fino al mese di maggio del 1997. Invero, la difesa dell'istituto fa presente che dall'entrata in vigore del D.L. n. 103/1991 anche per le indennità corrisposte ai trasferisti vige la regola della sottoposizione a contribuzione previdenziale per una quota del 50%, così come previsto dall'art. 12, secondo capoverso, n. 1, della legge n. 153/1969 per l'indennità di trasferta (disposizione poi reiterata all'art. 3, comma 6, del successivo D.Lgs n. 314/1997). Aggiunge la stessa difesa che dal combinato disposto delle norme di cui sopra si ricava che la retribuzione alla stregua della quale determinare l'indennità di mobilità è la retribuzione globale, esclusi gli emolumenti non aventi natura retributiva e tutto ciò che non rientra nell'ordinaria continuità dell'erogazione.

Ne consegue che nella retribuzione globale - parametro per quantificare l'indennità di mobilità - non possono essere annoverati né gli importi che non hanno il carattere della continuità, né quelli che non sono assoggettabili a contribuzione previdenziale. Ciò troverebbe conferma nel fatto che l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e, pertanto, la sua misura, così come quella dell'indennità di disoccupazione, deve avere come riferimento la retribuzione soggetta a contribuzione. Da quanto finora esposto discende, secondo il ricorrente, che l'indennità corrisposta ai trasferisti deve rientrare nella retribuzione di riferimento dell'indennità di mobilità, ma solo nella misura del 50%, ovvero nella misura assoggettabile a contribuzione previdenziale.

Il ricorso è fondato.

Invero, si è già statuito (Cass. Sez. Lav. n. 5510 del 19.3.2015) che "in tema di calcolo della indennità di disoccupazione, l'art. 7, comma 2, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1988, n. 160, indica, quale retribuzione di riferimento, quella media soggetta a contribuzione. Ne consegue che, in forza dell'art. 13 della legge 30 aprile 1969 n. 153, come interpretata dall'art. 9 ter del d.l. 29 marzo 1991, n. 103 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, e degli artt. 3 e 6 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, le indennità corrisposte ai lavoratori cd. trasfertisti rientrano nella retribuzione globale da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità di disoccupazione per una quota del 50 per cento." In effetti, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 3081 del 2001) in materia di obblighi contributivi, riguardo alle indennità corrisposte ai "trasferisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dal D.L. n. 103 del 1991, (introdotto dalla Legge di Conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base al D.L. n. 6 del 1993, art. 4 quater, (introdotto dalla Legge di Conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche al caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dai lavoratore per la prestazione fuori sede.

Infatti, la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dalla L. n. 153 del 1969, art. 12, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. Con il D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 1, nel testo originario, nel sostituire l'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, comma 1, al comma sesto di tale ultima disposizione si è stabilito, "le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dai contratto collettivo, nonché le indennità di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 133, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare" (cfr., Cass., n. 4837 del 2013).

Peraltro, questa Corte ha già affermato che in tema di calcolo dell'indennità giornaliera di disoccupazione, ai sensi del D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 2, convertito nella L. n. 160 dello stesso anno, la retribuzione di riferimento per la determinazione di detta indennità è quella media soggetta a contribuzione (Cass. n. 1578 del 2007).

In definitiva, è fondato l'assunto dell'Inps secondo il quale la Corte d'appello di Napoli ha errato nell'includere nella retribuzione di riferimento, alla stregua della quale computare l'indennità di mobilità, l'indennità di trasfertista nella misura del 100%, anziché operare detta inclusione nella misura ridotta del 50%. Diversamente, secondo il condiviso ragionamento della difesa dell'Inps, si verrebbe a creare una inammissibile discrasia di sistema, atteso che, mentre il datore di lavoro corrisponde i contributi previdenziali su una base retributiva nella quale l'indennità erogata ai trasferisti è imponibile nella misura del 50%, il lavoratore riceverebbe, invece, una prestazione parametrata su una retribuzione in cui la predetta indennità venga considerata al 100%. Pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e con rinvio del procedimento alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale si atterrà ai principi innanzi esposti e provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.