Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 02 settembre 2016, n. 17555

Tributi - Agevolazioni fiscali prima casa - Immobile di lusso - Condizioni - Calcolo della superficie rilevante - Esclusione della soffitta o sottotetto non abitabile

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Toscana - sezione staccata di Livorno - con sentenza n. 2290/14/14, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal sig. M.G. avverso la sentenza della CTI3 di Livorno che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in forza della ritenuta insussistenza dell’agevolazione "prima casa", riguardo ad immobile caduto nella successione del defunto padre R. G., qualificato dal Fisco come abitazione di lusso.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui è seguita la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con il secondo motivo, che va esaminato prioritariamente in ordine logico, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente o irrimediabilmente contraddittoria e comunque ambigua, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., 36, 2° comma n. 4 del d. lgs. n. 546/1992 e 111 Cost.

Il motivo risulta manifestamente fondato.

Non è dato, obiettivamente, comprendere in alcun modo il percorso argomentativo che ha condotto la CTR a ritenere la sussistenza nell’immobile in oggetto delle caratteristiche di abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 5 del d.m. 2 agosto 1969, secondo cui debbono intendersi tali "le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq 200 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine) ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta".

Oltre, infatti, a non dar minimamente conto delle contestazioni mosse dal contribuente all’atto impugnato, reiterate come specifici motivi di gravame con l’appello avverso la pronuncia di primo grado, quanto al calcolo della superficie utile complessiva, la decisione della CTR risulta oggettivamente incomprensibile quanto alla verifica del rapporto tra l’area scoperta di pertinenza e l’area coperta, nella parte in cui afferma che l’immobile "ha una superficie convenzionale di mq 322 costituita in realtà da una superficie scoperta di mq 978,60". Né lo scarno passaggio rivolto alla perizia tecnica allegata dal contribuente, con il mero riferimento alla non contestazione dei dati catastali - le relative planimetrie essendo state, peraltro, prodotte in giudizio dallo stesso contribuente - consente di verificare se la CTR abbia avuto contezza dei rilievi, fermi i dati derivanti da dette planimetrie, sulle modalità di calcolo dell’area scoperta di pertinenza e di quella coperta.

Deve quindi concludersi nel senso che la motivazione sia meramente apparente ed oggettivamente incomprensibile nella sua ratio decidendi, ciò comportando la nullità della sentenza impugnata (cfr., tra le molte, oltre a Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053, citata dal ricorrente, cfr. Cass. sez, 6-3, ord. 8 ottobre 2014, n. 21257; Cass. sez. 6-3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828).

Quanto sopra determina l’assorbimento del primo motivo.

Avendo lo stesso, peraltro, sotto il profilo della denunciata violazione o falsa applicazione di legge (art. 1, parte 1, nota 2 bis D.P.R. n. 131/1986 e 5 d.m. 2 agosto 1969), attinenza al sindacato che il giudice di rinvio dovrà compiere riguardo alla specifica contestazione da parte del contribuente del computo della soffitta o sottotetto nel calcolo della superficie utile complessiva, fermo restando che il giudice di merito dovrà svolgere l’accertamento di fatto ad esso specificamente riservato se l’ambiente di cui al secondo piano debba qualificarsi come soffitta oppure come sottotetto non abitabile (ciò che non consente nella fattispecie in esame il ricorso al potere di correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma c.p.c.: cfr. Cass. sez. 5, 9 novembre 2011, n. 23328), egli si atterrà al principio di diritto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 22 gennaio 2016, n. 1178; Cass. sez. 5, 15 novembre 2013, n. 25674; Cass. sez. 5, 20 dicembre 2012, n. 23591; Cass. sez. 5, 28 giugno 2012, n. 10807; Cass. sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22279), secondo cui il computo dell’area da considerare ai fini della verifica delle condizioni per la sussistenza del beneficio in oggetto va compiuto escludendo solo "balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina", dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell’abitazione, ancorché privi del requisito dell’abitabilità, in quanto la succitata disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa sezione della CTR della Toscana - sezione staccata di Livorno.