Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 settembre 2016

Sospensione dei termini tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016 verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

 

Art. 1 (1)

 

1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20 dicembre 2016.

5. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il presente decreto.

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(1) Ai sensi dell’art. 48, comma 10, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, conv. con modif. in L. 15 dicembre 2016, n. 229, il termine del 16 dicembre 2016, di cui al presente articolo, è prorogato al 30 settembre 2017.

 

Allegato 1

 

MARCHE

1. Acquasanta Terme (AP)

2. Arquata del Tronto (AP)

3. Montefortino (FM)

4. Montegallo (AP)

5. Montemonaco (AP)

 

ABRUZZO

1. Montereale (AQ)

2. Capitignano (AQ)

3. Campotosto (AQ)

4. Valle Castellana (TE)

5. Rocca Santa Maria (TE)

 

LAZIO

1. Accumoli (RI)

2. Amatrice (RI)

3. Cittareale (RI)

 

UMBRIA

1. Cascia (PG)

2. Monteleone di Spoleto (PG)

3. Norcia (PG)

4. Preci (PG)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 settembre 2016, n. 207.