Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 16 dicembre 2016

Reti di imprese per l'artigianato digitale - Termini per la presentazione delle domande ed erogazione delle agevolazioni

 

Art. 1

(Definizioni)

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

b) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 agosto 2016, n. 190, recante le modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

c) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, così come eventualmente modificato per effetto di successive rettifiche e integrazioni;

d) "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati sulla base di quanto previsto all’art. 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;

e) "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile;

f) "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative nell’ambito della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale;

g) "Beneficiario": soggetto giuridico ammesso alle agevolazioni, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero avente natura giuridica di consorzio con attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile;

h) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero da non restituire integralmente, ma in misura percentuale prefissata all’atto della concessione;

i) "Imprese artigiane": le imprese iscritte nell’albo delle imprese artigiane e annotate nella relativa sezione speciale del registro delle imprese;

l) "Microimprese": le imprese così classificate in base ai criteri indicati nell’Allegato 1 del Regolamento GBER;

m) "DSAN": dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

n) rating di legalità: il rating di legalità delle imprese di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27", attribuito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Art. 2

(Modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

 

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto, i Soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° marzo 2017 e fino alle ore 12:00 del giorno 30 marzo 2017, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it, la seguente documentazione:

a) istanza di accesso alle agevolazioni, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1;

b) copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell’accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli elementi di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto;

c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2;

d) DSAN debitamente firmata digitalmente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto, da predisporre per ogni impresa costituente il Soggetto proponente, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3;

e) copia degli accordi di collaborazione, stipulati con i soggetti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d), del Decreto, debitamente sottoscritti tra le parti;

f) eventuali altri documenti utili ai fini della valutazione del programma, quali preventivi di spesa e curricula delle figure professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i consulenti già individuati.

2. Qualora il Soggetto proponente sia una Associazione temporanea di impresa, o un Raggruppamento temporaneo di imprese ovvero una Rete di impresa senza soggettività giuridica, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dall’impresa capofila individuata nell’accordo di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 2, del Decreto.

3. La trasmissione via PEC della documentazione di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la documentazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa al massimo attraverso due distinti invii;

b) la dimensione complessiva della documentazione da trasmettere per ciascun invio deve essere al massimo pari a 30 MB;

c) l’oggetto della PEC deve riportare il titolo del programma di sviluppo per come indicato nella sezione 5 dell’allegato n. 1;

d) i file trasmessi, ad eccezione della documentazione prevista al comma 1, lettera f), devono essere denominati secondo le seguenti indicazioni:

i. con riferimento al documento di cui al comma 1, lettera a), "allegato n.1_Modulo di domanda";

ii. con riferimento al documento di cui al comma 1, lettera b), "atto_statuto_accordo";

iii. con riferimento al documento di cui al comma 1, lettera c), "allegato n.2_Relazione tecnica";

iv. con riferimento ai documenti di cui al comma 1, lettera d), "allegato n.3_ragione sociale dell’impresa";

v. con riferimento ai documenti di cui al comma 1, lettera e), "accordo_denominazione soggetto con il quale è stipulato l’accordo di collaborazione".

4. Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati al comma l ovvero con modalità differenti da quelle previste ai commi 1, 2 e 3, sono considerate inaccoglibili.

 

Art. 3

(Attività istruttoria e criteri di valutazione)

 

1. Il Ministero, entro 60 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 2, comma 1, effettua le verifiche di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto e procede alla pubblicazione sul proprio sito internet della graduatoria di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto; la graduatoria è formata sulla base dei punteggi, arrotondati alla seconda cifra decimale, attribuiti a ciascuna domanda secondo le modalità riportate nell’allegato n. 4.

2. Le domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nella predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

3. Nell’ambito delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), del Decreto, il Ministero, avvalendosi di una apposita commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 1, alla valutazione delle istanze sulla base dei criteri individuati all’articolo 7, comma 5, del Decreto, così come specificati, in termini di condizioni, punteggi e soglie minime di accesso, all’allegato n. 5.

4. I punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui all’articolo 7, comma 5, del Decreto sono così assegnati:

a) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, valutata sulla base delle informazioni inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di governance della collaborazione instaurata tra le imprese coinvolte nello svolgimento delle attività, ai profili di competenza individuati per assicurare la realizzazione del programma e l’efficace perseguimento delle finalità dello stesso, alla connessa attribuzione dei ruoli e degli ambiti di responsabilità;

2) completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato, valutate sulla base delle informazioni inerenti a contenuti/finalità delle attività da svolgere e ambiti/modalità di coinvolgimento delle imprese partecipanti alla realizzazione del programma, della organicità e completezza dello stesso, della sua rispondenza alle finalità specifiche dell’intervento, della rilevanza dei risultati attesi, dell’attendibilità del piano dei costi, della fattibilità tecnica dell’iniziativa proposta e della sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutato sulla base dei seguenti indicatori:

1) numero e qualità degli accordi di collaborazione attivati con Istituti di ricerca pubblici e Università per la realizzazione del programma, valutato sulla base del grado di coerenza con le finalità e le attività del programma e delle professionalità messe a disposizione, tenuto anche conto della numerosità degli accordi, qualora sia necessario coinvolgere più soggetti ai fini del conseguimento dei risultati attesi;

2) numero e qualità degli accordi di collaborazione attivati con Istituzioni scolastiche autonome e Enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo, per la promozione delle attività del programma e la diffusione dei relativi risultati, valutato sulla base della numerosità degli accordi sottoscritti, tenuto conto dell’effettivo contributo assicurato e delle ricadute socio-economiche e culturali correlate ai suddetti accordi.

5. È riconosciuto un punteggio addizionale pari a 3 qualora il Soggetto proponente sia costituito, con riferimento al numero dei partecipanti, in misura almeno pari al 50 percento da imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che siano presenti, al momento della presentazione della domanda, nell’apposito elenco istituito dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

6. L’attività istruttoria di cui al comma 3 è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata all’allegato n. 5;

b) il valore del punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, così come eventualmente incrementato per effetto dell’assegnazione del punteggio addizionale di cui al comma 5, sia almeno pari a 35.

7. In caso di esito positivo, il Ministero trasmette al Soggetto proponente la comunicazione di agevolabilità di cui all’articolo 7, comma 8, del Decreto.

8. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria, il Ministero comunica, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

 

Art. 4

(Concessione delle agevolazioni)

 

1. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità di cui all’articolo 3, comma 7, il Soggetto proponente è tenuto a trasmettere, all’indirizzo PEC di cui all’articolo 2, comma 1, la seguente documentazione:

a) copie dell’atto costitutivo e dello statuto del Beneficiario, qualora non già presentate in sede di domanda;

b) scheda "Fondo patrimoniale comune ovvero fondo consortile", redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 6;

c) DSAN per la concessione di aiuti "de minimis", redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 7;

d) DSAN attestanti, qualora l’importo della sovvenzione sia superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), i dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia, da redigere sulla base dei moduli messi a disposizione sulla pagina dedicata del sito internet del Ministero.

2. Il Ministero a seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui all’articolo 7, comma 10, del Decreto, adotta il provvedimento di concessione di cui all’articolo 7, comma 11, del Decreto, che deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Beneficiario nonché, con esclusivo riferimento all’impegno alla restituzione della sovvenzione concessa in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero consortile, da ciascuna impresa costituente il Beneficiario.

3. A fronte dell’eventuale integrazione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 12 del Decreto con risorse provenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei, i Beneficiari sono tenuti, sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero, agli ulteriori obblighi di informazione e pubblicità connessi alla fonte comunitaria dell’agevolazione ottenuta, nonché agli ulteriori adempimenti in materia di controlli e di messa a disposizione di informazioni aggiuntive ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati.

 

Art. 5

(Erogazione delle agevolazioni)

 

1. L’agevolazione è erogata dal Ministero, in non più di quattro quote, a fronte di titoli di spesa quietanzati, strettamente inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25 percento dell’importo dello stesso, fatta eccezione per la quota a saldo.

2. Tutti i pagamenti dei titoli di spesa relativi al programma agevolato devono essere effettuati in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 2, lettera a), del Decreto e riportare la causale: "Costo sostenuto per il Bando Artigianato Digitale - DM 21 giugno 2016".

3. In sede di richiesta di ciascuna erogazione il Beneficiario è tenuto a dichiarare, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell’acquisizione della documentazione antimafia, le variazioni eventualmente intervenute. In tal caso il Beneficiario dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione redatti sulla base degli schemi resi disponibili dal Ministero nella sezione dedicata all’intervento del proprio sito internet.

4. Il Beneficiario, ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, deve dimostrare l’avvenuto versamento delle quote del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile, per un importo almeno pari alla percentuale di avanzamento della spesa rendicontata, tenuto conto dell’importo complessivo del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile come quantificato nel provvedimento di concessione di cui all’articolo 4, comma 2.

5. Tutti i titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione, incluse le buste paga del personale dipendente, devono riportare, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l’erogazione della ... (prima, seconda, ecc.) quota del programma n. ... - Bando Artigianato Digitale - DM 21 giugno 2016».

 

Art. 6

(Modalità di presentazione delle richieste di erogazione)

 

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate, a partire dal giorno successivo alla data di trasmissione del decreto di concessione delle agevolazioni sottoscritto per accettazione da parte del Beneficiario e non oltre i 60 giorni successivi alla data di completamento del programma di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c) del Decreto, a fronte di titoli di spesa inerenti la realizzazione del programma agevolato, per stati di avanzamento almeno pari al 25 percento delle spesa ammessa, eccezion fatta per la quota a saldo.

2. Il Beneficiario deve trasmettere la richiesta di erogazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 8, all’indirizzo PEC di cui all’articolo 2, comma 1, corredata della seguente documentazione:

a) copia dei titoli di spesa;

b) estratto del conto corrente bancario utilizzato per il pagamento delle spese inerenti al programma agevolato, da cui si evinca chiaramente la causale di cui all’articolo 5, comma 2;

c) documentazione atta a dimostrare l’avvenuto versamento delle quote di partecipazione al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile di ciascuna impresa costituente il Beneficiario, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 4;

d) l’ulteriore documentazione indicata all’allegato n. 8;

3. Con riferimento all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, la richiesta deve essere corredata, oltre che di quanto previsto al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

a) relazione finale sulla realizzazione del programma, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 9;

b) dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 10, relativa alla identificazione dei beni di investimento oggetto di agevolazione, indicante numero di matricola, data, fornitore, descrizione e ubicazione del bene;

c) dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 11.

4. Le spese di cui all’articolo 5 del Decreto, determinate secondo i criteri riportati nell’allegato n. 12, sono ammissibili solo in quanto sostenute per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione.

5. La prima quota della Sovvenzione parzialmente rimborsabile, per un ammontare pari al 25 percento dell’agevolazione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Ministero.

6. Il Beneficiario può presentare la richiesta di erogazione a titolo di anticipazione, successivamente alla trasmissione al Ministero del provvedimento di concessione controfirmato per accettazione, mediante la compilazione e l’invio, all’indirizzo PEC di cui all’articolo 2, comma 1, della relativa richiesta predisposta sulla base dell’allegato n. 13, unitamente alla documentazione ivi prevista.

7. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 14 e di importo pari al 25 percento della Sovvenzione parzialmente rimborsabile, deve essere trasmessa esclusivamente tramite raccomandata A/R all’attenzione del responsabile del procedimento e al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Segreteria del Direttore generale, Viale America 201, 00147 Roma.

8. La fideiussione o la polizza devono avere una scadenza conforme alla durata del programma maggiorata di 12 mensilità. La fideiussione o la polizza hanno effetto fino alla data in cui il Ministero, ricevuta da parte del Beneficiario la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi la compiuta e regolare realizzazione di uno stato di avanzamento di importo almeno pari a quello erogato a titolo di anticipazione e l’assenza di cause e/o atti idonei a determinare l’assunzione di un provvedimento di revoca. La comunicazione di svincolo ai soggetti interessati è effettuata dal Ministero.

9. La richiesta di svincolo della fideiussione bancaria o della polizza assicurativa può essere inoltrata dal Beneficiario in sede di presentazione di qualsiasi stato di avanzamento, a condizione che l’importo della sovvenzione richiesta sia almeno pari a quella erogata a titolo di anticipazione.

10. Il Ministero, concluse positivamente le verifiche di cui all’articolo 8, comma 2, del Decreto e verificata la documentazione inerente ai versamenti effettuati sul fondo patrimoniale comune ovvero fondo consortile ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 4, determina l’importo della sovvenzione erogabile, tenuto conto delle eventuali somme erogate a titolo di anticipazione, e provvede ad erogare il relativo importo entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

 

Art. 7

(Concessione definitiva e restituzione della sovvenzione)

 

1. Il Ministero, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, del Decreto, successivamente all’erogazione dell’ultima quota di agevolazione, comunica al Beneficiario, con apposito provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, l’eventuale rideterminazione dell’importo delle agevolazioni concesse e il piano di ammortamento della quota parte della sovvenzione da restituire di cui all’articolo 6, comma 2 del Decreto.

2. La quota parte di sovvenzione da restituire, in relazione alla quale le imprese costituenti il Beneficiario sono obbligate in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero consortile, è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti, con scadenza il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Il rimborso della sovvenzione, che può avvenire in un numero massimo di 10 quote, decorre a partire dalla prima delle suddette scadenze, in relazione alla quale siano trascorsi almeno 3 mesi dall’erogazione dell’ultima quota di agevolazione.

3. Alle scadenze di cui al comma 2, il Beneficiario versa l’importo delle rate sul conto corrente indicato nel provvedimento di cui al comma 1 e ne dà comunicazione al Ministero entro 5 giorni dall’avvenuto versamento, tramite l’invio all’indirizzo PEC di cui all’articolo 2, comma 1, della copia dell’ordinativo del bonifico effettuato, riportante come causale "Rimborso della rata in scadenza il giorno/mese/anno - decreto di concessione n. ... del giorno/mese/anno - Reti di impresa per l’artigianato digitale - DM 21 giugno 2016".

 

Art. 8

(Oneri informativi)

 

1. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell’allegato n. 15 è riportato l’elenco degli oneri informativi per i Soggetti proponenti e i Beneficiari correlati alle disposizioni di cui al Decreto e al presente provvedimento, limitatamente a quelli oggetto di modifiche applicative rispetto alla precedente disciplina. Nell’apposita sezione del sito del Ministero, all’indirizzo http://www.mise.gov.it/index.php/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese, è pubblicato l’elenco aggiornato di tutti gli oneri informativi previsti per l’accesso alle agevolazioni di cui al Decreto e al presente provvedimento.