Prassi - INPS - Messaggio 06 settembre 2016, n. 3542

Addendum alla Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regioni/Province autonome e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

 

Premessa

Con la Determinazione presidenziale n. 77 del 2016, è stata approvato lo schema di addendum alla Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani, già approvata con Determinazione commissariale n. 185 del 2014.

Quest’ultima ha attribuito all’Istituto la funzione di ente pagatore dell’indennità di tirocinio, finanziata con risorse di provenienza dal Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani (PON IOG), approvato con Decisione del Consiglio Europeo n. (2014)4969 del 11/07/2014.

Alla luce del progressivo esaurirsi delle risorse PON IOG e della contestuale manifestazione di volontà da parte di più Regioni, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di dover stanziare ulteriori risorse, a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, per dare continuità all’avviamento dei giovani allo svolgimento di tirocini presso le aziende ospitanti.

Nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali, infatti, le Regioni hanno allocato risorse destinate a finanziare una misura analoga alla misura 5 ("Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica") del PON IOG.

Pertanto, le Regioni/Province autonome che hanno previsto nel proprio POR una misura analoga alla richiamata misura 5 del PON IOG richiamata e che intendono avvalersi dell’Istituto per il pagamento dell’indennità di tirocinio, potranno sottoscrivere l’addendum approvato con la suddetta Determinazione presidenziale n. 77/2016.

Con la sottoscrizione dell’addendum, l’Istituto erogherà l’indennità di tirocinio a valere sulle risorse dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020, per conto delle Regioni/Province autonome, nell’ambito della propria attività istituzionale, senza alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto.

In buona sostanza, nulla è modificato rispetto al procedimento di erogazione dell’indennità di tirocinio, così come descritto nelle Convenzioni stipulate secondo il modello della Determinazione commissariale n. 185 del 2014, con l’eccezione della fonte di finanziamento.

Infatti, il finanziamento dell’indennità di tirocinio tramite POR determina il coinvolgimento diretto della Regione/Provincia autonoma, che dovrà versare anticipatamente, presso la Direzione Regionale/Provinciale INPS territorialmente competente, le risorse per il pagamento della suddetta indennità. Pertanto, la Direzione Regionale/Provinciale potrà avviare il procedimento di pagamento, con la validazione delle richieste pervenute, solo previa verifica della sussistenza della provvista finanziaria sullo specifico conto di tesoreria.

 

1. Iter per la stipula della Convenzione

Con nota protocollo numero 9870 del 4 luglio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato l’iter per la stipula dell’addendum, che di seguito si riporta.

Al ricevimento del testo di Addendum alla convenzione compilato, seguirà la trasmissione formale da parte del Ministero secondo il consueto iter che si riporta di seguito:

- il Ministero trasmetterà formalmente il testo di Addendum alla Convenzione condiviso;

- la Regione firmerà digitalmente l’Addendum e lo trasmetterà alla Direzione Regionale dell’INPS;

- la Direzione Regionale dell’INPS firmerà digitalmente l’Addendum e lo ritrasmetterà alla Regione;

- la Regione invierà al Ministero l’Addendum con le 2 firme digitali;

- il Ministero firmerà digitalmente l’Addendum e lo ritrasmetterà alla Regione/Provincia autonoma, alla Direzione Regionale/Provinciale INPS ed alla Direzione Generale dell’INPS, firmata dalle rispettive 3 parti.

All’atto della ricezione dell’addendum compilato dalle Regioni/Province autonome per la firma, le Direzioni Regionali/Provinciali avranno cura di verificare la corrispondenza del testo al modello contenuto nella Determinazione n. 77 del 2016, verificando in particolare il riferimento alle risorse destinate dalla Regione al POR per il pagamento dell’indennità di tirocinio.

Ciò premesso, di seguito si illustra il contenuto normativo della Convenzione, nonché il flusso di processo e i conseguenti aspetti procedurali.

 

2. Oggetto della Convenzione e risorse finanziarie

Oggetto dell’addendum è il conferimento all’INPS della funzione di ente pagatore della indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari del POR FSE 2014-2020, obiettivo tematico 8, priorità 8.2, in analogia con la misura 5 "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica" prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.

Le risorse finanziarie per il pagamento della indennità di tirocinio saranno accreditate dalla Regione/Provincia autonoma all’INPS, sulla contabilità speciale di Tesoreria della Direzione Regionale INPS territorialmente competente. Le Regioni avranno cura di indicare come causale di versamento: "anticipazione tirocini - POR FSE Regione/Provincia Autonoma .....", in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia rilascerà all’INPS.

Le Direzioni Regionali valideranno in autonomia i file contenenti le richieste di pagamento dell’indennità di tirocinio, previa verifica della sussistenza della provvista finanziaria.

Nel caso fosse riscontrata l’incapienza della suddetta provvista, la Direzione Regionale sospenderà ogni validazione e, contestualmente, comunicherà alla Regione la necessità di provvedere all’accreditamento di altre risorse finanziarie. E’ esclusa in ogni caso qualsivoglia anticipazione a carico dell’INPS.

Viene, pertanto, meno il meccanismo del trasferimento di fondi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e della successiva distribuzione alle Direzioni regionali per il tramite della Direzione Generale.

Si rappresenta, infine, che la validazione dei file trasmessi dalle Regioni dovrà, in ogni caso, avvenire tenendo conto dell’importo massimo destinato in convenzione dalla Regione, all’INPS, al pagamento dell’indennità di tirocinio. Tale importo costituisce limite invalicabile di spesa, non essendo previsto un meccanismo analogo a quello della rimodulazione, come per l’utilizzo delle risorse PON IOG.

Le competenti Direzioni Centrali predisporranno un sistema di monitoraggio delle risorse trasferite e spese, al fine di distinguere le risorse finanziarie destinate alla misura tirocini nell’ambito del PON IOG da quelle destinate alla medesima misura nell’ambito dei POR FSE 2014-2020.

 

3. Flusso procedurale per la trasmissione da parte delle Regioni delle domande di pagamento dell’indennità di tirocinio.

In allegato all’addendum vi è il "tracciato dati" che le Regioni dovranno utilizzare per trasmettere all’Istituto i dati necessari per le richieste di pagamento.

La trasmissione dei file xml, contenenti le richieste di pagamento, avverrà accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori, attraverso il link "Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi".

Si ribadisce che le richieste di pagamento dovranno riferirsi sempre a periodi di svolgimento di tirocinio completamente conclusi.

Le Regioni che già hanno sottoscritto la convenzione per il pagamento dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani possono utilizzare il medesimo PIN in loro possesso per la trasmissione dei file xml.

Le Regioni dovranno indicare, per ciascun beneficiario, tra l’altro, i dati anagrafici, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo. In ogni caso le Regioni sono tenute a rispettare integralmente gli standard tecnici del tracciato dati.

In merito all’importo dell’indennità di tirocinio, si ribadisce che la Regione dovrà indicare esclusivamente l’importo lordo spettante al giovane beneficiario a titolo di indennità di tirocinio per il periodo di tempo indicato nel file xml.

Si precisa che l’INPS, in quanto mero ente pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi delle Regioni nell’accredito all’Istituto della somma occorrente per il pagamento delle indennità.

 

4. Sintesi del flusso di processo della liquidazione dell’indennità di tirocinio

Come per la liquidazione dell’indennità di tirocinio con fondi a valere sul PON IOG, non è necessaria alcuna domanda da parte dell’interessato; il pagamento avverrà attraverso la procedura informatica DS WEB, opportunamente implementata in relazione alla ricezione e lavorazione del file xml che sarà trasmesso dalla Regione.

Il codice con cui verranno acquisiti in DsWeb le indennità di tirocinio in parola, sarà il seguente:

Cod. Indenn.: TYRG

Regione: _____________ (codice regionale che individua la Regione, per esempio, Toscana 09, Valle D’Aosta 02, ecc...)

Anno pagamento: 16

L’iter procedurale della liquidazione dell’indennità di tirocinio in parola è il medesimo previsto per i pagamenti a gravare sul PON IOG e descritto nei messaggi dell’Istituto numeri 6789 e 7899 del 2014; 3632, 5602, 6193 del 2015 e 1321 del 2016.

 

5. Controlli

L'Inps, in qualità di ente pagatore, effettua esclusivamente i controlli richiamati nei messaggi numero 3632 del 2015 e 1321 del 2016, che di seguito si enumerano:

- in primo luogo, prima di disporre il pagamento, viene verificata la congruenza dei dati anagrafici e di residenza, presenti negli archivi dell’Istituto, con quelli trasmessi dalle Regioni. In caso di non corrispondenza, le domande vengono respinte;

- poiché in caso di assenza di IBAN, il pagamento avviene tramite bonifico domiciliato, le domande con l'indirizzo di residenza o domicilio del tirocinante non correttamente indicato con CAP generico vengono respinte;

- in caso di sovrapposizione di periodi di tirocinio con periodi di percezione di ammortizzatori sociali, l'Inps eroga l'eventuale maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio.

Quindi, in caso di coincidenza temporale, totale o parziale, tra ammortizzatore sociale e indennità di tirocinio, quest’ultima non deve essere pagata se l’importo è inferiore a quello dell’ammortizzatore sociale percepito.

La procedura automatizzata di calcolo del differenziale tra l’indennità di tirocinio e l’ammortizzatore sociale (c.d. algoritmo), in caso di sovrapposizione totale o parziale tra gli stessi, permette il pagamento anche di periodi di tirocinio coincidenti solo parzialmente con il periodo di percezione dell’ammortizzatore sociale, considerando gli importi giornalieri del tirocinio e dell’ammortizzatore sociale percepito.

In particolare, per le mensilità di 31 giorni, e solamente laddove il tirocinio e la percezione dell’ammortizzatore sociale si estendano per tutto il mese, occorrerà confrontare l’importo mensile dell’indennità di tirocinio con quello mensile dell’ammortizzatore sociale, da rilevare su ds web. Solo qualora il primo dovesse essere superiore al secondo, occorrerà porre in pagamento la cifra evidenziata dalla procedura automatizzata di calcolo. Nel caso contrario, cioè quando l’importo mensile dell’ammortizzatore sociale fosse superiore a quello dell’indennità di tirocinio, l’operatore avrà cura di respingere la cifra proposta in pagamento per il tirocinio. Si precisa, infine, che in tutte le altre tipologie di sovrapposizione tra periodo di tirocinio e periodo di percezione dell’ammortizzatore sociale le strutture territoriali dovranno porre in pagamento esclusivamente gli importi evidenziati in procedura.

Nell’ambito dello stesso periodo di competenza non possono essere svolti contemporaneamente più tirocini, con risorse a valere sui POR regionali, PON IOG D.L. n. 76 del 2013.

 

6. Modalità di pagamento dell’indennità e regime fiscale

A seconda della modalità indicata nel file xml, il pagamento della indennità avviene, come descritto anche nei messaggi numero 7889 del 2014 ( nel paragrafo "specifiche tecniche per la procedura informatica di pagamento" ) e numero 3632 del 2015, tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante ovvero, qualora non sia indicato un codice IBAN, tramite bonifico c.d. "domiciliato", cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante), che provvederà ad inviare all’interessato una comunicazione per incassare l’importo a lui assegnato.

L’Istituto non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nella trasmissione dell’elenco dei tirocinanti beneficiari e dei relativi dati.

L’indennità corrisposta al tirocinante è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c), del Tuir) e come tale pertanto assoggettata a regime di tassazione corrente con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir.

Pertanto, l’importo dell’indennità di tirocinio indicato nella richiesta di pagamento è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali.

Si precisa, inoltre, che anche i rimborsi afferenti i tirocini c.d. transnazionali sono da considerarsi assimilati a reddito da lavoro dipendente.

Laddove ne ricorrano i presupposti si confermano, altresì, le istruzioni fornite con il messaggio n. 9706 del 2006 del Polo fiscale, richiamato peraltro nel messaggio n. 1720 del 2007 della DCPSR, nel quale si precisa che:

- i pagamenti maturati prima della data di autorizzazione del provvedimento, se effettuati nell’anno successivo, sono a tassazione separata;

- i pagamenti effettuati dopo la data di autorizzazione del provvedimento, anche se erogati nell’anno successivo, sono a tassazione corrente;

- se il provvedimento di autorizzazione è emesso nell’anno e i pagamenti avvengono nell’anno, la tassazione è corrente.

L’Inps certificherà, ai sensi dell’art. 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 322/1998, le somme corrisposte a tale titolo nelle apposite sezioni della certificazione unica dei redditi (modello CU).

Qualora il pagamento non sia riscosso dal beneficiario e venga, pertanto, riaccreditato all’Istituto, si procederà, ove possibile, alla riemissione del pagamento.

 

7. Funzioni nella procedura ad uso degli operatori di Direzione Regionale

Nella procedura "Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle Regioni e Province Autonome" sono a disposizione dell’ operatore della Direzione Regionale le funzioni Attestazione di pagamenti disposti e Consultazione pagamenti effettuati descritte nel messaggio n. 3632 del 2015.

Le Direzioni Regionali provvederanno, con cadenza mensile, ad inviare tramite PEC alle Regioni, e per conoscenza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo PEC dgpoliticheattive@pec.lavoro.gov.it e alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, le attestazioni dei pagamenti, debitamente sottoscritte, come precisato nel messaggio 5602 del 2015.

Le Regioni, peraltro, possono accedere agli stessi dati, in formato excel, collegandosi al sito INPS - Sistema Informativo dei Percettori, nell’apposita sezione "Invio richieste di pagamento indennità/sussidi - Attestazione disposizioni di pagamento", ed indicando il mese di cui si chiede la rendicontazione per cassa, come precisato nel messaggio numero 4000 del 2015

 

8. Istruzioni contabili

Per le imputazioni contabili relative all’erogazione dell’indennità di tirocinio, per conto delle Regioni/Province autonome, a favore dei giovani destinatari degli interventi finanziati con le risorse dei POR FSE 2014-2020, nell’ambito del più generale Piano di attuazione italiano della c.d. "Garanzia Giovani", di cui all’addendum alla Convenzione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni/Province Autonome e l’INPS, approvato con la determinazione presidenziale n. 77 del 09/06/2016, sono stati istituiti una serie di conti specifici nella Gestione per l’erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ), riepilogati nell’allegato n. 3.

In attuazione dell’art. 2 del citato addendum alla Convenzione, le Regioni/Province autonome interessate effettueranno, in via preventiva, l’accreditamento della provvista finanziaria sulle contabilità speciali di Tesoreria, intestate alle varie Direzioni Regionali INPS territorialmente competenti (ovvero Direzioni Provinciali INPS, per le Province autonome), a copertura dell’onere derivante dall’erogazione dell’indennità di tirocinio, da imputare contabilmente in AVERE del nuovo conto GPZ10232.

La procedura informatica di liquidazione dell’indennità, con la struttura in uso per i pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, sarà opportunamente aggiornata per produrre sulla contabilità delle Sedi la seguente scrittura contabile (tipo doc. "PN"):

GPZ35232 a GPZ11232

a GPA27009 (per l’imputazione di eventuali ritenute erariali).

Il conto GPZ11232 è abbinato alla causale di cassa 21002 di modello FL02, già esistente.

Successivamente, sarà generato il mandato di pagamento accentrato sulla contabilità di Direzione generale e chiuso poi il debito sulla contabilità di Sede, a seguito dell’avvenuto pagamento dell’indennità ai beneficiari.

Nel medesimo biglietto contabile automatizzato, predisposto dalle procedure che dispongono il pagamento accentrato, verrà rilevato sulla contabilità di Sede l’addebitamento alle Regioni/Province autonome della prestazione erogata per loro conto, con imputazione in DARE del nuovo conto GPZ00232 ed in AVERE del conto GPZ25232, anch’esso di nuova istituzione, di importo pari al saldo del conto GPZ35232.

I saldi dei conti GPZ25232 e GPZ35232 dovranno costantemente concordare.

Il credito rilevato su ciascuna Sede territoriale al conto GPZ00232 sarà trasferito automaticamente alla corrispondente Direzione Regionale/Provinciale con biglietto tipizzato "Trasferimento credito Tirocinio Giovani POR FSE 2014-2020", attraverso la scrittura:

Sede territoriale - tipo operazione "00"

GPA55102 a GPZ00232 (trasferimento del credito dalla Sede alla corrispondente Direzione Regionale/Provinciale)

Conseguentemente, sulla sede Regionale/Provinciale verranno acquisiti, in via automatizzata, i movimenti relativi all’assunzione del credito e la chiusura dello stesso con la provvista, attraverso le scritture tipizzate "Assunzione e chiusura credito Tirocinio Giovani POR FSE 2014-2020":

Direzione regionale - tipo operazione "00"

GPZ00232 a GPA55102 (assunzione del credito presso la Direzione Reg./Prov.)

GPZ10232 a GPZ00232 (addebito delle prestazioni sulla provvista in Direzione Regionale/Provinciale).

L’importo del conto GPZ00232 dovrà corrispondere all’onere per le prestazioni erogate.

Le Direzioni Regionali/Provinciali avranno cura di verificare, attraverso la valutazione della consistenza del saldo del conto GPZ10232, la congruità della provvista ricevuta dalle Regioni/Province autonome, che dovrà essere sufficiente a coprire l’onere per le prestazioni.

Eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari a tale titolo, sulla base del flusso telematico di rendicontazione fornito da Banca d’Italia, andranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza in uso GPA55180, movimentabile esclusivamente dalla procedura automatizzata.

La chiusura del conto d’interferenza, sulle singole Sedi, avverrà in contropartita del conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del seguente nuovo codice bilancio:

03153 - Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità di tirocinio erogata nell’ambito dei POR FSE 2014-2020 - GPZ.

Nell’allegato n. 3 si riportano le variazioni intervenute al piano dei conti.

 

Allegato 1

Determinazione Presidenziale n. 77 del 2016

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Allegato 2

Tracciato dati

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Allegato 3

Variazione piano dei conti.docx

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