Prassi - COVIP - Nota 09 marzo 2017, n. 994

Art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge 189/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016

 

L’art. 48, comma 13-bis, del Decreto-legge indicato in oggetto ha introdotto misure di favore per le richieste di anticipazioni alle forme pensionistiche complementari formulate da parte degli iscritti residenti nei Comuni, indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge stesso, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La norma prevede che per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli stessi, "alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nelle Comuni di cui agli allegati 1 e 2, si applica in via transitoria quanto previsto dall’articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016".

I residenti delle zone colpite dai predetti eventi sismici possono quindi usufruire fino al 24 agosto 2019 delle anticipazioni per acquisito e ristrutturazione della prima casa di abitazione e per ulteriori esigenze dell’iscritto (lett. b) e c) dell’art. 11, comma 4, del Decreto lgs. 252/2005, per le quali è richiesto il requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica 

di otto anni), secondo quanto previsto per le anticipazioni per spese sanitarie (lett. a) del medesimo articolo, che non contempla vincoli di anzianità di partecipazione), a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione a una forma pensionistica complementare.

Al riguardo, si fa presente che l’espresso richiamo effettuato dalla disposizione alle "richieste di anticipazione della posizione individuale di cui all’articolo 11, comma 7, lettere b) e c)" va inteso nel senso che le richieste conservano le loro caratteristiche sia in relazione ai motivi (acquisto della prima casa di abitazione o sua ristrutturazione e ulteriori esigenze) sia in relazione agli importi erogabili (75 per cento nel primo caso e 30 per cento nel secondo).

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene inoltre che alle suddette anticipazioni non trovi applicazione il regime di parziale intangibilità di cui all’art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 252 del 2005, previsto per le anticipazioni per spese sanitarie.

Si rileva, poi, la necessità che siano rispettate, in ordine alle richieste di anticipazione in esame, le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del Decreto- legge 189/2016.

In base alla prima previsione, nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto le disposizioni, tra le altre, di cui all’art. 48 si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità della casa di abitazione, ai sensi del DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS territorialmente competenti.

Secondo il comma 2, le misure del Decreto-legge - tra cui devono intendersi comprese anche quelle di cui all’art. 48, comma 13 bis - possono applicarsi anche in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in Comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2 ma rientranti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi subiti e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.

Per quanto riguarda l’ambito dell’agevolazione fiscale, si fa presente preliminarmente che la norma riproduce la disposizione di cui all’art. 11, comma 4, del Decreto-legge 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 213/2012, emanata con riferimento agli iscritti ai fondi pensione residenti nelle Regioni interessate dagli eventi sismici del maggio 2012.

Si ricorda che in riferimento al citato art. 11, comma 4, la Commissione aveva interessato l’Agenzia delle Entrate al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi agli aspetti fiscali della norma. Stante l’identità di disciplina, le precisazioni fornite all’epoca dall’Agenzia delle Entrate con parere n. 954-11/2013 del 15 maggio 2014 (pubblicato sul sito www.covip.it. Sezione Regolamentazione/fondi pensione/disciplina fiscale/consulenza) possono ritenersi applicabili anche alla disposizione in oggetto, salvo diverse indicazioni. Si fa pertanto rinvio a detto parere per i profili applicativi di carattere fiscale.

Con riferimento all’informativa da rendere agli aderenti potenzialmente interessati dalle richieste di anticipazione per le fattispecie di cui all’art. 11, comma 7, lettere b) e c) del Decreto lgs. 252/2005, si ritiene che le forme pensionistiche che raccolgono adesioni di lavoratori residenti nei comuni interessati dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo, e comma 2, del Decreto-legge 189/2016 debbano offrire una specifica informativa in merito alle disposizioni di cui al citato art. 48, comma 13-bis, del suddetto Decreto-legge.

Dette informazioni riguarderanno, oltre le fattispecie di anticipazione interessate dal provvedimento, le percentuali di anticipazione consentite per ciascuna delle fattispecie previste, la possibilità di richiedere l’anticipazione anche in assenza del requisito minimo di partecipazione alla forma pensionistica (otto anni), il regime fiscale applicato e il periodo transitorio entro il quale il regime derogatorio troverà applicazione.

Con riguardo alle modalità con le quali assicurare l’informativa agli aderenti, si reputa opportuno provvedere a un aggiornamento del Documento sulle anticipazioni e di quello sul regime fiscale. Si ricorda peraltro di inserire, nell’ambito della comunicazione periodica agli aderenti, per i tre anni di durata del regime derogatorio, un richiamo sulle novità legislative intervenute, rinviando, per le informazioni di dettaglio, ai documenti sopra citati.

Si reputa altresì necessario che la forma pensionistica renda noto, nel Documento sulle anticipazioni, l’elenco dei comuni interessati, se del caso mediante l’indicazione di un link di rinvio a una pagina dedicata presente sul sito della forma medesima.