Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 09 febbraio 2018, n. 59196

Richiesta parere circa le attrezzature per il consumo sul posto da parte di un imprenditore agricolo

 

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune fa presente che un’azienda agricola ha attivato un locale dove effettua la vendita dei propri prodotti, anche trasformati, effettuando il consumo sul posto non utilizzando posate e stoviglie a perdere, bensì bicchieri di vetro e piatti di porcellana.

Chiede, pertanto, se nel caso di specie possano intravedersi gli estremi di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.

Evidenzia, in via preliminare, che la vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228.

Nello specifico, il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare ".....il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario".

Con riferimento alle modalità applicative, la Scrivente, con l’allegata nota n. 372321 del 28-11-2016, ha già avuto modo, tra l’altro, di precisare che non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quando questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di "apparecchiare" la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.

Un diversa interpretazione, infatti, sarebbe certamente sproporzionata rispetto alla necessaria distinzione fra attività di consumo sul posto ed attività di ristorazione in senso stretto ed in evidente contrasto anche con l‘esigenza di un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti non riciclabili.

 

Allegato

(MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Risoluzione 28 novembre 2016, n. 372321)