Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 giugno 2017, n. 14857

Tributi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali - Liquidazione - Revoca agevolazione prima casa - Immobile di lusso successivo ai lavori

 

Fatti di causa

 

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.T. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 78/11/2015, depositata in data 28/01/2015, con la quale - in controversia concernente l'impugnazione di un avviso di liquidazione di imposte di Registro, ipotecarie e catastali, emesso in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare registrato nell'ottobre 2005, a seguito di revoca delle agevolazioni c.d. "prima casa", stante la natura di lusso dell'abitazione, risultante dall'accorpamento di due edifici, uno precedentemente acquistato, nel 2003, fruendo dei predetti benefici, e l'altro, acquistato successivamente, nel 2005, con dichiarazione, in sede di tale successiva stipula, di volere destinare i diversi beni ad unica unità abitativa, non di lusso, e presentazione, nel 2009, della pratica di accatastamento DO.C.FA, - è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente:

In particolare, i giudici d'appello, nell'accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che il dies a quo del termine triennale di decadenza, fissato dall'art. 76 comma 2 DPR 131/1986, doveva essere individuato, trattandosi di un'imposta complementare e non versandosi nell'ipotesi presa in considerazione dalle S.U. nella pronuncia n. 1196/2000 (né mendacio originario né mendacio sopravvenuto), nella data di registrazione dell'atto, con conseguente tardività dell'avviso di accertamento impugnato.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

 

Ragioni della decisione

 

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.76 DPR 131/1986 e 2964 c.c., in quanto l'Ufficio, solo a seguito dell'accorpamento, realizzatosi con la presentazione, nel 2009, da parte del contribuente, della pratica DO.C.FA, aveva avuto piena contezza del fatto che l'immobile aveva assunto caratteristiche "di lusso".

2. La censura è infondata.

Questa Corte (Cass.2400/2017; Cass.26407/2005) ha già chiarito che "in base all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'imposta di registro liquidata dall'ufficio a seguito dell'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato previsto dal d.l. n. 12 del 1985, (conv., con modif., dalla I. n. 118 del 1985) in relazione all'acquisto della "prima casa", applicato al momento della registrazione dell'atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, va qualificata come imposta "complementare", non rientrando nelle altre specie, positivamente definite, dell'imposta "principale" (in quanto applicata in un momento successivo alla registrazione) e dell'imposta "suppletiva" (in quanto, rivedendo "a posteriori" il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall'ufficio in sede di registrazione)", con a conseguenza "che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986, la pretesa in questione deve essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente - in applicazione del principio generale desumibile dall'art. 2964 c.c. - dalla data della registrazione, a partire dalla quale l'ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato".

La sentenza della C.T.R. risulta pertanto corretta, in quanto, già in sede di registrazione dell'atto di compravendita del 2005, il contribuente aveva manifestato la propria intenzione di accorpare l'immobile oggetto dell'atto con quello precedentemente acquistato e che complesso immobiliare avrebbe mantenuto le caratteristiche, oggettive, di abitazione "non di lusso".

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Essendo l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2,500,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetarie spese generali nella misura del 15%.