Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 09 settembre 2016, n. 19604

Rinnovo di validità quinquennale delle qualificazioni CQC

 

È stato segnalato a questa Direzione Generale un notevole incremento di presentazione di istanze di rinnovo della qualificazione CQC prodotte, in particolare, da coloro che hanno ottenuto il titolo valido per il trasporto merci per documentazione ed hanno frequentato il corso di formazione periodica a ridosso della scadenza del termine di validità degli stessi.

Tenuto conto della necessità, per i conducenti professionali, di poter svolgere la propria attività una volta adempiuto all’obbligo di frequenza di un corso di formazione periodica e nelle more del rilascio del titolo abilitativo rinnovato, si rende necessario prevedere la possibilità di svolgere l’attività professionale anche in possesso della ricevuta della istanza di rinnovo della qualificazione CQC secondo la procedura sotto specificata.

Tanto premesso, l’ultimo capoverso della circolare prot. 18734 del 3 settembre 2014 è così modificato, a decorrere dalla data odierna: "In considerazione del fatto che la qualificazione CQC è necessaria per svolgere attività professionale e che, di conseguenza, una volta scaduta di validità non consente al suo titolare di effettuare attività di autotrasporto e tenuto conto, altresì, della possibilità che in determinati periodi possano concentrarsi un rilevante numero di richieste di rinnovo presso gli Uffici Motorizzazione civile, tali da determinare un aggravio operativo e conseguenti ritardi nel rilascio dei relativi documenti, si dispone, in attesa di predisporre una procedura informatica che semplificherà il rilascio del titolo abilitativo in parola, che il titolare di qualificazione CQC che ha presentato istanza di rinnovo di validità della stessa possa esercitare l'attività professionale, sul territorio nazionale, con la ricevuta di presentazione dell'istanza vidimata dall'Ufficio Motorizzazione civile, per un periodo non superiore a tre mesi".