Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2016, n. 17722

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Appello - Omesso deposito dell’appello principale presso la segreteria del giudice di primo grado - Inammissibilità anche dell’appello incidentale

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

1. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - sezione distaccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe - dichiarata l’inammissibilità dell'appello principale proposto dai contribuenti avverso la decisione di primo grado perché non depositato presso la segreteria del giudice di primo grado - dichiarava, conseguentemente, inammissibile anche l’appello incidentale proposto avverso la medesima sentenza dall’Agenzia delle Entrate; anch’esso non depositato presso la segreteria del Giudice a quo.

2. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

3. I contribuenti resistono con controricorso.

4. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

5. Con il primo motivo - rubricato: "violatone e falsa applicatone dell’art. 10 della legge n. 212/2000 nonché dell'art. 88 e 157 c.p.c. e art. 97, della Costituzione, in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 c.p.c. - Abuso del processo. Violazione dei principi di correttezza e buona fede in sede processuale" - la ricorrente deduce l’uso strumentale da parte dei contribuenti dei mezzi processuali (proposizione di appello solo per le spese legali ed "autodenuncia" dell’omesso deposito di copia dell’atto presso la Segreteria della C.T.P.) configurante una violazione del principio di buona fede processuale ed una forma di abuso del processo, vietato dal legislatore e stigmatizzato da questa Corte.

6. Con il secondo motivo - rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 53 e 54 del d.lgs. n. 546/92 e della legge n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, in relazione all’art. 360 del c.p.c. n. 4 - la ricorrente censura la C.T.R. per avere posto a carico dell’appellante incidentale l’onere di depositare presso la Segreteria della Commissione provinciale copia dell’appello incidentale, una volta verificato il mancato deposito da parte dell’appellante principale, laddove nessuna prescrizione normativa, in tal senso, è prevista a carico della parte processuale che abbia proposto tempestivamente, entro sessanta giorni, l’appello incidentale.

7. Le censure, congiuntamente esaminate, non sono meritevoli di accoglimento.

7.1. La sentenza impugnata ha fatto, invero, corretta applicazione delle norme indicate come violate, seguendo l’interpretazione datane da questa Corte. Si è, infatti, affermato che "in tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale è inammissibile, anche se tempestivamente proposto, quando non sia depositata copia dello stesso nella segreteria della Commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, ove sia inammissibile anche l'appello principale. Infatti, pur non essendo la prima impugnazione travolta dall'inammissibilità della seconda, atteso che questa conseguenza è prevista per le sole impugnazioni incidentali tardive, l'incombente del deposito deve ritenersi imposto anche all'appellante incidentale tempestivo, ai sensi dell'art. 53, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 3 bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, in quanto diretto ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Né la previsione di tale onere a carico dell'appellante incidentale rende allo stesso estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa, spettandogli il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l'adempimento o se, invece, egli debba surrogarsi a questo per evitare la pronuncia di inammissibilità" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4679 del 23/03/2012 integralmente richiamata da Cass. Sez. 6-5, Sentenza n. 12017 del 2013 e, di recente, Cass. n. 15432/2015).

7.2. A fronte di detti principi, le argomentazioni a confutazione svolte dalla ricorrente non colgono nel segno laddove, da un canto, l'inammissibilità dell'appello incidentale in caso di mancato deposito presso la segreteria del Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, pur non essendo previsto espressamente dalla norma, deriva conseguenzialmente dal carattere autonomo dell’impugnazione incidentale tempestiva; e, dall'altro, la previsione del III comma dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 (il quale prescrive che subito dopo il deposito del ricorso in appello la segreteria della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza)" non soccorre ad evitare il rischio di un'erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, trattandosi, di norma di natura meramente acceleratoria, la cui applicazione, per come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 321/2009, viene a gravare la segreteria del Giudice di appello di compiti informativi necessariamente intempestivi (perché successivi alla costituzione in giudizio dell’appellante) ed organizzativamente onerosi.

7.3. Questa Corte, inoltre, ha avuto modo di affermare la sussistenza dell'abuso del processo allorquando lo strumento processuale viene azionato per conseguire finalità estranee o addirittura contrarie rispetto a quelle per cui l’ordinamento appresta lo strumento di tutela per la posizione sostanziale della parte (v. Cass. n. 210/2014 con la quale si è ritenuto sussistere un uso abusivo del processo qualora la parte abbia impugnato l’atto impositivo ben oltre la scadenza del termine previsto dalla legge al solo scopo di precostituirsi una lite pendente per accedere al condono) laddove, nel caso in specie, l’inammissibilità dell’appello incidentale non trova fonte diretta nel mancato deposito dell’atto di appello principale.

8. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente, soccombente, alla refusione in favore dei contro ricorrenti delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 8.000,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.