Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 03 ottobre 2016, n. 40579

Rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevista dall’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

 

In considerazione delle molteplici segnalazioni recentemente pervenute, si rende necessario fornire puntuali indicazioni operative in ordine alla corretta applicazione del dispositivo, inserito all’articolo 22, comma 11, del novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Va preliminarmente osservato che il legislatore, con la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha operato rilevanti modificazioni alla disciplina, integrando i contenuti del comma 11, ed ampliandone la portata attuativa. In forza del novellato articolo 22, comma 11, pertanto, il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore.

La norma in esame, pertanto, nel prevedere un termine di validità minima del permesso di soggiorno per attesa occupazione ("un periodo non inferiore ad un anno") non ha posto limiti all’eventuale rinnovo del titolo autorizzatorio conferito, dalle SSLL, per tale motivazione, rendendo possibile, peraltro, da parte dell’interessato, anche il successivo rinnovo nelle annualità successive alla prima concessione.

Per la puntuale attuazione del dispositivo in esame, le SSLL dovranno, tuttavia, tenere conto delle previsioni, di carattere generale, sancite, nel TUI, all’articolo 5, commi 5, 5 bis, 6 e all’articolo 28, ove è prevista, sempre, la valutazione del singolo caso, compendiata anche, come noto, dall’esame della relativa inclusione sociale (NOTA 1), ancorché siano venuti meno i requisiti del rilascio.

Con riguardo, peraltro, all’ultima parte del comma 11, dell’articolo 22, il legislatore ha voluto chiarire che ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), ciò a dire che, ai fini della determinazione del reddito, si potrà tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

In tale contesto e, più nel dettaglio, con riguardo all’accertamento del requisito del reddito minimo, appaiono di interesse, peraltro, le motivazioni recentemente addotte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella Sentenza n. 2730/16 (NOTA 2). Il dispositivo, infatti, nel ribadire che la valutazione sul reddito debba aver luogo anche sotto il profilo prognostico, enuncia taluni, specifici, criteri in base ai quali, l’Autorità amministrativa, deve compiere la prognosi.

In particolare, è detto che si dovrebbe tener conto "...della natura del contratto di lavoro, valutando se si tratti di contratto full-time o part-time, considerando in tal caso quante siano le ore lavorative, se si tratti di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, prendendo in considerazione in tale ultimo caso la sua durata, al fine di compiere una prognosi sull’idoneità del contratto di lavoro a produrre un reddito corrispondente al limite previsto dall'ordinamento..."

Nel restare a disposizione per ogni eventuale, ulteriore, chiarimento, si ritiene di interesse rammentare che, al momento della pubblicazione in G.U. della legge n. 92/12 (NOTA 3), questa Direzione Centrale intervenne con l’unita circolare informativa (NOTA 4), di cui si richiamano comunque i contenuti di massima.

 

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Note:

(1) Cfr. con articolo 5, comma 5, ultimo periodo, del TUI.

(2) Cfr con Sentenza del Consiglio di Stato N. 2730/16 REG.PROV.COLL. - N. 10644/2015 REG.RIC.

(3) G.U. n. 153 del 3 luglio 2012

(4) N. 400/A/2012/12.214.22/12.214.22 prot. 5792 del 09.07.2012, allegata.

 

Allegato 1

CONSIGLIO DI STATO - Sez III - Sentenza 22 giugno 2016, n. 2730

Allegato 2

Ministero dell’Interno - Circolare 09 luglio 2012, n. 5792