Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 gennaio 2017, n. 1522

Tributi - Irpef - Tassazione separata - Ritenute - Istanza di rimborso

 

Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

 

1. M.B. presentava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia avverso il silenzio - rifiuto espresso dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso delle ritenute a tassazione separata, per un totale di euro 123.528,19, applicate sulla indennità di buonuscita percepita quale ex dipendente del CNR. Il ricorrente aveva ricevuto in data 6.7.2006 buoni postali fruttiferi per un valore nominale di euro 114.736,06 a titolo di trattamento di quiescenza al netto delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, in quanto il CNR, in base all'art. 2 del DPCM 8.6.46, aveva provveduto al trattamento di fine rapporto del personale, mediante capitalizzazione, investendo le somme maturate in buoni postali fruttiferi o in titoli di stato o garantiti dallo Stato. La CTP, con sentenza n. 16/2/11, respingeva il ricorso e compensava le spese. La questione oggetto del giudizio riguardava, in estrema esintesi, la richiesta di rimborso parziale delle ritenute operate a titolo di tassazione separata sull'indennità di quiescenza corrisposta dal C.N.R.

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, con sentenza n. 89/2013, depositata il 15 aprile 2013, confermava la decisione compensando le spese.

Propone ricorso per cassazione M.B., svolgendo due motivi. Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate.

M.B. ha presentato memorie.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14.9.2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia circa la richiesta di errata determinazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata, applicata all'indennità di anzianità effettivamente corrisposta.

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa la denuncia di errata determinazione dell'imposta IRPEF a tassazione separata, applicata all'indennità di anzianità effettivamente corrisposta.

Lamenta che il CNR nell'effettuare il calcolo della ritenuta ha considerato nell'imponibile anche l'importo degli interessi corrispondenti, sommandolo all'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dell'art. 2120 del c.c.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto già occasione di pronunciarsi sulla questione dell'assoggettabilità ad Irpef della quota dell'indennità di fine rapporto corrisposta dal C.N.R. in buoni postali fruttiferi e relativi interessi ed ha costantemente affermato il principio secondo cui, sia per la parte di indennità corrisposta in buoni postali, sia per quella costituita dagli interessi maturati sui titoli stessi, almeno su quelli emessi anteriormente alla data del 20 settembre 1986, a decorrere dalla quale detti interessi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, l'indennità medesima è soggetta ad imposizione, secondo il regime della tassazione separata, prevista per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, dagli artt. 16, e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

La suddetta regola è applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro, ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi, con i relativi interessi, nei quali il datore di lavoro abbia investito i tributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, atteso che gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perché corrisposti nella forma anzidetta (Cass. n. 584, 6315, 17043, 18860, 18866, 20444 e 21508 del 2004).

Né osta alla tassazione la circostanza dell'originaria intestazione dei buoni postali anche al lavoratore, cui i titoli saranno poi consegnati dallo stesso datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, poiché tale intestazione implica un vincolo di destinazione dei titoli (e delle somme rappresentate), a garanzia del pagamento dell'indennità, affinchè il datore di lavoro non possa diversamente utilizzarli, ma non comporta che i titoli medesimi entrino, sin da loro acquisto e in costanza del rapporto di lavoro, nella disponibilità del lavoratore, il quale, invece, ne acquista il possesso e la legittimazione a disporre solo nel momento in cui si realizza il presupposto della tassazione, disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. Sez. 5, n. 19598 del 2005 e Cass. Sez. 5, n. 24203 del 2008).

Al suddetto principio si è uniformato il giudice di appello nella sentenza impugnata, rappresentando testualmente che: "conseguentemente anche le somme accantonate sotto forma di buoni postali fruttiferi o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, compresi i frutti eventualmente maturati sono soggetti a tassazione". Ne consegue l'insussistenza della denunciata censura.

3. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia circa la richiesta declaratoria di illegittimità della doppia imposizione sui buoni postali fruttiferi in sede di liquidazione del trattamento di quiescenza del personale: in particolare, con riferimento alla ritenuta Irpef operata dal C.N.R. su capitali ed interessi, senza aver dato conto della ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi, che sui Buoni Postali Fruttiferi consegnati verrà applicata al momento del loro incasso.

Il motivo è fondato, alla luce dell'indirizzo espresso da questa Corte, a cui si intende dare continuità, secondo cui: "In tema di imposte sui redditi e nell'ipotesi in cui, sui i buoni postali emessi dopo il 20 settembre 1986, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta, introdotta dal d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, e consegnati al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto, siano maturati interessi, non riscossi dal datore di lavoro (nella specie C.N.R. (e ricompresi nel conteggio complessivo di detta indennità, senza aver scontato la ritenuta a titolo di imposta, al fine di evitare una illegittima duplice imposizione sugli interessi (a titolo di ritenuta di imposta e di tassazione sul trattamento di fine rapporto) la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento non può che essere limitata alla eventuale differenza tra l'aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall'ente datore di lavoro in adempimento dell'obbligo di corresponsione della indennità medesima, al momento dell'incasso dei titoli e della riscossione degli interessi stessi" (Cass. n. 584 e n. 6315 del 2004; Cass., Sez. 5, n. 19598 del 2005; Cass. Sez. 5, n. 24203 del 2008; Cass. Cass. Sez. 5, n. 451 del 2013).

La Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo del suddetto principio e, a fronte delle deduzioni difensive proposte dal contribuente, ha omesso di pronunciarsi sulla questione della denunciata doppia imposizione.

4. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto limitatamente al dedotto secondo motivo di censura, rigettato il primo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Regionale della Toscana, in diversa composizione, perchè riesamini il merito della controversia, uniformandosi al principio enunciato. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per il riesame, la quale provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio.