Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2017, n. 1711

Tributi - TARSU - Presupposto impositivo - Occupazione e detenzione dell’immobile

 

Fatto e diritto

 

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., verificato il perfezionamento della notifica del ricorso e disposta l’adozione di motivazione semplificata, osserva quanto segue.

1. L’avv. G.A. impugna la sentenza con cui la C.T.R. Campania ha accolto l’appello del Comune di Frattaminore confermando l’avviso di accertamento relativo all’omesso versamento nell’anno 2004 della Tarsu dovuta per un garage di sua proprietà in quanto il contribuente non aveva "provato e/o dimostrato di avere diritto all’esenzione, non essendo certamente sufficiente riferire che un immobile non produce rifiuti o che versa in condizioni tali da non essere tenuto al pagamento del tributo", per essere esso dovuto in ragione della detenzione dei locali, indipendentemente dal loro utilizzo.

2. Con il primo motivo lamenta "Omessa considerazione di un fatto decisivo per il giudizio. Violazione e falsa applicazione art. 345 cod.proc.civ." per non avere la C.T.R. dichiarato d’ufficio inammissibile l’appello dell’ente impositore, dal momento che, non essendosi questi costituito in primo grado, "qualsivoglia eccezione da esso sollevata in sede di appello doveva considerarsi eccezione nuova", e ciò con riguardo: alla "doglianza relativa all’infondatezza della eccezione di carenza di motivazione dell’atto impugnato", al "documento relativo alla presunta notifica dell’avviso di accertamento e alla scheda di denuncia del 07. 12.1987 riferita ad un immobile di circa mq 100 adibito ad abitazione", nonché alla argomentazione per cui "vi sarebbe stata omessa presentazione di ulteriori dichiarazioni da parte del contribuente sull’eventuale mutamento delle condizioni di tassabilità del garage".

3. Con il secondo mezzo deduce la "Violazione e falsa applicazione art. 62 co. 2 D.Lgs. 507/93", per non essere "soggetti a TARSU i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per natura, per uso o per oggettive condizioni (es. non utilizzabilità per lo stato in cui versa)", né "i proprietari dei garage, inclusi nella categoria dei soggetti obbligati al pagamento della TARSU".

4. Entrambe le censure vanno respinte.

5. Ed invero il primo motivo, oltre a veicolare cumulativamente mezzi di impugnazione eterogenei - in contrasto con la tassatività dei motivi di ricorso ed il consolidato orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. nn. 5471/08, 19443/11, 21611/13, 26018/14, 5964/15, 6735/16, 7656/16, 12926/16, 13729/16, 14257/16) - non contiene la prospettazione di un "fatto decisivo" di cui sarebbe stata omessa la valutazione, bensì una valutazione giuridica. In ogni caso, quelle che vengono prospettate come nuove (e quindi inammissibili) "eccezioni" tali non sono, integrando esse mere difese o argomentazioni, e comunque aspetti non decisivi ai fini della decisione, per quanto si va oltre ad illustrare.

6. Con riguardo infatti al secondo motivo, la sentenza impugnata risulta conforme al costante insegnamento di questa Corte per cui "presupposto impositivo della t.a.r.s.u. è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1). Ai sensi dell'art. 62, comma 2 D.Lgs. cit., non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nei corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L’art. 62, pone quindi a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti. Ne consegue che l’impossibilità dei locali o delle aree a produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62, comma 2, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare, nella denuncia originaria o di variazione, le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione" (Cass. Sez. V, nn. 11351/12, 17703/04; Sez. VI - 5, nn. 3173/15).

7. Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage, si è ritenuto che "in virtù del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servigio sia istituito, e sussista la possibilità della utilitario ne" (Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15; conf. Cass. nn. 18022/13 e 17634/04); inoltre la tassa è dovuta a prescindere "dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale gli immobili sono occupati o detenuti" (Cass. sez. V, n. 7654/12); infine, "grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese), atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l'esenzione, anche parziale, un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale" (ex multis, Cass. nn. 17703/04, 13086/06, 17599/09, 775/11, 17622/16), non essendo sufficiente allegare a tal fine la "peculiare destinazione funzionale dell'immobile ad autorimessa", essendo "fallace l’assunto secondo cui un locale adibito a garage non possa che ritenersi, di per se, improduttivo di rifiuti solidi urbani ... in contraddizione con la fonte normativa primaria, dalla quale sono eccepite le sole "aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni", salva la specifica dimostrazione di cui si è detto a riguardo dei "locali e delle aree" di diversa natura, ciò che suppone inevitabilmente un accertamento preventivo ed individualizzato" (Cass. Sez. VI-5, nn. 17622/16 e 17623/16).

8. In conclusione, il ricorso va respinto.

9. In assenza di difese del Comune intimato, le spese restano a carico del ricorrente che le ha anticipate.

10. Sussistono i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese anticipate dal ricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.