Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 ottobre 2016, n. 20794

Imposta di registro - Conferimento immobile in società e successiva cessione di quote - Ricorso tardivo - Inammissibilità

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l'impugnazione di un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta di registro con il quale veniva riqualificata come compravendita di immobili la complessa operazione posta in atto dalla contribuente mediante un conferimento del proprio immobile in società della quale successivamente trasferiva le quote.

L'impugnazione di parte contribuente veniva respinta sia in primo grado, sia in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale la contribuente medesima ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Nell'imminenza dell'udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato una serie di documenti, comunicati alla controparte, attinenti alla ottenuta sospensione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.

L'amministrazione non ha notificato un controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all'udienza di discussione, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

 

Motivazione

 

1. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso notificato oltre il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione prevista dall'art. 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009 (e cioè sei mesi e 46 giorni) è fondata.

2. Il termine sopraindicato è applicabile nel caso di specie in quanto il giudizio è stato instaurato dopo il 4 luglio 2009, e cioè successivamente all'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (v. Cass. n. 19969 del 2015): infatti l'avviso di accertamento impugnato, come emerge dal ricorso stesso è stato notificato al contribuente il 27 novembre 2010.

3. Orbene la sentenza impugnata è stata depositata in data 11 marzo 2013, sicché il termine (sei mesi e 46 giorni) per il ricorso per cassazione scadeva il giorno 27 ottobre 2013 (domenica e quindi il 28 ottobre 2013). Il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 31 ottobre dall'avv. L.Z. autorizzato a norma della legge n. 53 del 1994 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna del 25 maggio 2009.

4. Il ricorso è pertanto tardivo e va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi €. 7.000,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.