Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 15 settembre 2016, n. 187

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, di seguito «Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017.

 

Art. 2

Carta elettronica

 

1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro.

2. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.

3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5 e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta secondo le modalità stabilite dall'articolo 7.

4. L'applicazione prevede la generazione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017.

 

Art. 3

Beneficiari della Carta

 

1. La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 e nell'anno e negli anni 2017 e 2018. (1)

L'Amministrazione responsabile di cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le altre Amministrazioni interessate, può realizzare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, iniziative di informazione destinate ai beneficiari della Carta circa le modalità di ottenimento del beneficio.

2. I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o, ove necessario, tramite le credenziali rilasciate dall'Agenzia delle entrate. A tal fine, gli interessati richiedono l'attribuzione della identità digitale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 4

Soggetti responsabili per la realizzazione della Carta

 

1. L'Amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto è il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito «MIBAC». A tal fine, il MIBAC si avvale, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle società SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.. (2)

2. L'attività di comunicazione istituzionale riguardante l'attuazione del presente decreto è curata, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria e può comprendere l'invio ai soggetti che risultano beneficiari della Carta di una comunicazione postale.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, i quali non possono eccedere il limite massimo di 116.000,00 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Capo II

Funzionamento della Carta

 

Art. 5

Attivazione della Carta

 

1. I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione è consentita fino al 30 giugno 2017 per i beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, nonché fino al 30 giugno 2019 per i beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018. (1) (2)

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, a ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali.

2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di età negli anni 2017 e 2018 possono utilizzare la Carta anche per l'acquisto di:

a) musica registrata;

b) corsi di musica;

c) corsi di teatro;

d) corsi di lingua straniera. (3)

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(1) Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, conv. con modif. in L. 27 febbraio 2017, n. 19, il termine, di cui al presente comma, è prorogato al 30 giugno 2017.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 1, D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

(3) Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d), n. 2, D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 6

Uso della Carta

 

1. La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 31 dicembre 2017, da parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto anni di età nell'anno 2016, e entro e non oltre il 31 dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, nonché entro e non oltre il 31 dicembre 2019 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni nell'anno 2018, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all'articolo 7. (1)

2. La Carta è usata attraverso buoni di spesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal beneficiario registrato.

3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.

4. L'accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina la riduzione, pari all'importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

5. I buoni di spesa generati, ma non spesi, non determinano variazione dell'importo disponibile da parte del beneficiario.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 7

Registrazione di strutture, imprese e esercizi commerciali

 

1. Le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura e i parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare la Carta sono inseriti, a cura del MIBAC, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata. (2)

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 30 giugno 2019, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attività, della tipologia di beni e servizi, nonché la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalità stabilite dal presente decreto. (1)

3. L'elenco dei parchi nazionali, per i quali è previsto un biglietto di ingresso, è redatto e trasmesso al MIBAC dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. (2)

4. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIBAC può stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con regioni e altri enti territoriali e locali, nonché con associazioni di categoria. (2)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 8

Fatturazione e liquidazione

 

1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata.

2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato.

A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 9

Controlli e sanzioni

 

1. Il MIBAC vigila sul corretto funzionamento della Carta e può provvedere, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle norme del presente decreto, alla disattivazione della Carta di uno dei beneficiari o alla cancellazione dall'elenco di una struttura, di un'impresa o di un esercizio commerciale ammessi, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 10

Trattamento e riservatezza dei dati personali

 

1. Il MIBAC assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione e all'utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, nonché, per l'anno 2018, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205. Esso provvede alla designazione del responsabile del trattamento dei dati personali e disciplina, sentito il Garante per la per la protezione dei dati personali, le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali. (1)

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g) e i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

Art. 11

Norme finanziarie

 

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, da impegnare entro il 31 dicembre 2016, e, per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017. Per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi della legge n. 205 del 2017, da impegnare entro il 31 dicembre 2018. (1)

2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'uso della Carta e trasmette al MIBAC, al Ministero dell'economia e delle finanze e a CONSAP, entro il giorno 10 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilità precedente delle Carta attivate ai sensi dell'articolo 5 e dei relativi oneri. In caso di esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non procede a ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo 5, comma 2, e dà tempestiva comunicazione alle Amministrazioni interessate anche al fine di adottare le necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. (2)

3. Le Amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), D.P.C.M. 04 agosto 2017, n. 136, a decorrere dal 19 settembre 2017; successivamente modificato dall’art. 1, comma 1, lett. h) e i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

(2) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.C.M. 07 dicembre 2018, n. 138, a decorrere dal 05 gennaio 2019.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 ottobre 2016, n. 243.