Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PALERMO - Sentenza 03 ottobre 2016, n. 3383

Tributi - Tarsu - Cartella di pagamento - Notifica - Termini

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 7 aprile 2011, depositata il 22 settembre 2011, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo ha rigettato il ricorso con il quale la società Le Palme piccola società cooperativa a r.l. aveva impugnato la cartella di pagamento n. 2962008310710600, emessa nei confronti della società dalla Serit Sicilia S.p.A. per il pagamento della complessiva somma di euro 2.240,00, dovuta al Comune di Trappeto per la TARSU relativa agli anni 2004, 2005 e 2007.

La società contribuente ha proposto appello.

La Riscossione Sicilia S.p.A., già Serit Sicilia S.p.A., si è costituita resistendo al gravame.

All’udienza del 18 marzo 2015 la causa è stata posta in decisione.

 

Motivi della decisione

 

L’appello, con il quale la società contribuente si limita a ribadire le ragioni esposte nel ricorso inroduttivo del giudizio senza sollevare alcuna critica in ordine alle corrette argomentazioni esposte nella sentenza impugnata, è inammissibile per genericità dei motivi e comunque infondato.

In ordine alla dedotta nullità della cartella in quanto notificata oltre i termini in violazione dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973, deve ribadirsi che la cartella impugnata è stata notificata tempestivamente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla consegna del ruolo, come previsto dalle disposizioni dell’indicata norma; invero il ruolo è stato reso esecutivo il 13/3/2008 e la cartella di pagamento è stata notificata alla società contribuente il 20 ottobre 2009 come provato dalla documentazione in atti (v. cartella di pagamento prodotta nel fascicolo di primo grado della società contribuente e relazione di notificazione della cartella impugnata prodotta nel fascicolo di primo grado della Serit).

Circa la pretesa inesistenza dell’atto in quanto privo della relata di notifica deve osservarsi che la documentazione prima richiamata ha fornito la prova che la cartella di pagamento è stata ritualmente notificata alla società contribuente presso la sua sede il 20 ottobre 2009 ai sensi dell’art. 139 c.p.c. mediante consegna, in assenza del destinatario, a persona che si è qualificata come impiegata incaricata di ricevere gli atti e ha sottoscritto il verbale di notificazione.

Non ricorre neppure la pretesa nullità dell’atto per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento perché, come già puntualmente osservalo dalla CTP, l’art. 25 D.P.R. n. 602/1973 non prevede tra i requisiti della cartella di pagamento appunto la sottoscrizione della cartella da parte dell’esattore ma solo la sua intestazione (Cass. 5/12/2014 n. 25773); piuttosto l’atto impugnato, si ribadisce prodotto in copia dalla società contribuente, risulta conforme al modello approvato  dal Ministero delle finanze (art. 25 comma 2), è intestato alla SERIT SICILIA S.P.A. e riporta il relativo numero di cartella, contiene le specifiche indicazioni sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo sia del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella di pagamento.

Pertanto l’appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.

In applicazione del principio della soccombenza, la società appellante deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in euro cinquecento/00 in favore della società Riscossione Sicilia S.p.A.

 

P.Q.M.

 

Rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.

Condanna la contribuente al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. che liquida in complessivi euro 500,00 oltre oneri di legge.