Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 ottobre 2017, n. 23643

Tributi - Imposta di regsitro - Conferimento d’azienda e successiva cessione di quote - Riqualificazione dell’atto tassato

 

Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa ad un avviso di liquidazione emesso per imposta complementare di registro, per riqualificazione dell'atto tassato da conferimento d'azienda e successiva cessione di quote sociali in cessione d'azienda, lamentando la violazione dell'art. 20 del DPR n. 131/86, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente i giudici d'appello non avrebbero ravvisato nella fattispecie un'operazione elusiva, comportante un risparmio "secco" d'imposta, tenuto conto della unicità dello sviluppo economico alla base dell'operazione che, diversamente, non troverebbe logica spiegazione e ciò, in quanto, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati a registrazione - conferimento di ramo d'azienda seguito a distanza di pochi giorni da una cessione di quote da parte della stessa società conferente alla capogruppo della società conferitaria -aveva come "ragione pratica" quella di una cessione d'azienda, che avrebbe scontato l'imposta di registro in misura proporzionale e non in misura fissa, in quanto, si doveva attribuire nella specie, preminenza alla causa reale sull'assetto cartolare; nella sostanza, l'ufficio ha evidenziato come la scelta del conferimento presuppone la volontà da parte del soggetto cedente di mantenere il controllo dell'azienda, attraverso lo strumento della partecipazione azionaria, laddove, nella presente vicenda la partecipazione conseguita da Banca Fideuram a seguito del conferimento d'azienda in banca Intesa San Paolo Servizi SpA è stata immediatamente ceduta alla capogruppo Intesa San Paolo SpA, sicché sarebbe evidente la volontà di cedere l'azienda e non di conferirla e che il comportamento non economico della società contribuente sarebbe stato dettato dall'unica finalità del risparmio fiscale, evitando, in tal modo, il giudizio di congruità sull'azienda ceduta.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il ricorso è inammissibile, perché non censura le rationes decidendi della sentenza impugnata; infatti, essendo pacifici i principi regolatori della materia, sull'imposta di registro, in tema di riqualificazione degli atti presentati a registrazione, sulla base della loro intrinseca natura e degli effetti giuridici - art. 20 del DPR n. 131/86 - i giudici d'appello hanno ritenuto che l'operazione societaria realizzata avesse proprio il senso e la finalità prospettata dalle società coinvolte nell'operazione, mentre, l'ufficio non ha confutato gli argomenti in fatto proposti dalla CTR, secondo i quali, gli elementi offerti dall'Agenzia delle Entrate, in appello, non provavano la cessione d'azienda (in luogo del conferimento della stessa, con successiva cessione delle quote), né tali argomentazioni sono state censurate nella presente sede di legittimità sub n. 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c.; inoltre, la medesima Agenzia delle Entrate non ha censurato in maniera concreta, specifica e convincente la ratio decidendi della sentenza impugnata, sull'assenza, nell'operazione di qualsiasi volontà elusiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Poiché la parte ricorrente è un'amministrazione dello Stato, non è tenuta al versamento del doppio del contributo unificato (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

 

P.Q.M.

 

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare alla parte contribuente le spese di lite del presente giudizio che liquida nell’importo di € 6.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.