Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 settembre 2017, n. 22615

Cartella esattoriale - Contributi Inps omessi - Denuncia di "error in procedendo" - Esame diretto degli atti del giudizio di merito - Rispetto del principio di specificità - Termini esatti e non generici del vizio processuale - Non sussiste

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 5.5.2011, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto solo parzialmente l'opposizione proposta da L.C. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi omessi in danno di taluni lavoratori ritenuti suoi dipendenti; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione L.C., deducendo due motivi di censura; che l'INPS ha resistito con controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto che le censure proposte in appello avverso l'inadempienza rubricata alla voce n. 503 della cartella fossero nuove, siccome rivolgentisi nei confronti del presupposto dell'obbligazione contributiva (e cioè la dissimulazione di n. 17 rapporti di lavoro subordinato dietro lo schermo di altrettanti rapporti di associazione in partecipazione) laddove in primo grado la contestazione aveva riguardato soltanto la correttezza dei calcoli operati dall'INPS per l'individuazione del suo ammontare;

che, con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che il motivo di appello di cui al motivo precedente fosse non soltanto nuovo, ma altresì generico; che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in considerazione delle modalità di esposizione delle censure rivolte all'impugnata sentenza;

che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di specificità, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell'iter processuale (cfr. da ult. Cass. nn. 19410 del 2015 e 11738 del 2016), mentre tanto non è dato riscontrare nell'odierno ricorso per cassazione, dal momento che gli atti rilevanti per giudicare della fondatezza o meno delle censure, ossia il ricorso introduttivo di primo grado, le note difensive depositate I'11.11.2006 e il 27.9.2007 e l'atto di appello, non figurano trascritti nelle loro parti rilevanti né si è indicato in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte essi sarebbero rinvenibili; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.