Prassi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 27 settembre 2017, n. 8465

Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017 - Regolamento (CE) n. 44/2001- Articolo 19, punto 2, lettera a) - Nozione di "Luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" - Settore dell’aviazione - Personale di volo - Regolamento (CEE) n. 3922/91 - Nozione di "base di servizio"- Cause riunite C-168/16 e C-169/16

 

Si ritiene opportuno trasmettere a codesti Uffici la recente sentenza con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata ai fini attributivi della competenza giurisdizionale sui contenziosi promossi in relazione allo svolgimento di un rapporto di lavoro sul territorio di più Stati Membri. Il caso di specie sottoposto all’attenzione della Corte origina da controversie sottoposte ai giudici degli Stati Membri dal personale di equipaggio delle compagnie aeree impiegato, o messo a disposizione di queste, "... come membro del personale di volo di una compagnia soggetta al diritto di uno dei paesi dell’Unione che effettua il trasporto aereo internazionale di passeggeri sull’insieme del territorio dell’Unione europea".

Ciò premesso, si riportano di seguito i principi ribaditi dalla CGUE, rinviando per la disamina integrale alla sentenza pubblicata in forma provvisoria sul sito della Corte (http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62016CJ0168&lang1=it&type=TXT&ancre=):

- Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali;

- in merito alla determinazione della nozione "di luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" di cui all’art. 19, punto 2, lettera a) del Regolamento (CE) n. 44/2001, il criterio dello Stato membro in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività deve essere interpretato in senso ampio;

- quando il contratto di lavoro sia eseguito sul territorio di più Stati contraenti ed in assenza di un centro effettivo delle attività professionali del lavoratore a partire dal quale avrebbe adempiuto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», sancita all’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, deve essere interpretata come relativa al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Nel caso di lavoratori impiegati come membri del personale di volo di una compagnia aerea o messi a sua disposizione, il giudice di uno Stato membro investito di controversie, qualora non sia in condizione di determinare senza ambiguità il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», deve, al fine di verificare la propria competenza, individuare il «luogo a partire dal quale» tale lavoratore adempia principalmente le sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro (punti 59 e 60 della sentenza);

- Per determinare concretamente tale luogo il Giudice nazionale deve fare riferimento ad un insieme di indizi, "... in particolare ... in quale Stato si trovi il luogo a partire dal quale il lavoratore effettua le sue missioni di trasporto, dove ritorna dopo le sue missioni, riceve le istruzioni sulle sue missioni e organizza il suo lavoro, nonché il luogo in cui si trovano gli strumenti lavorativi" (punto 63 della sentenza) e che per questo "... occorre anche tener conto del luogo in cui sono stazionati gli aerei a bordo dei quali l’attività viene svolta abitualmente" (punto 64);

- per quanto riguarda il personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione, la nozione di «luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività» non può essere equiparata a alla nozione di «base di servizio», ai sensi dell’allegato III del regolamento n. 3922/91 (NOTA 1);

- quest’ultima nozione costituisce, nondimeno, un elemento che può avere un ruolo significativo nell’individuazione degli indizi sopra elencati che consentono, in circostanze come quelle citate in premessa, di determinare il luogo a partire dal quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività e, pertanto, la competenza di un giudice che potrà conoscere di un ricorso presentato dai medesimi, ai sensi dell’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I.

Si segnala, altresì, che i giudici della Corte di Giustizia UE, sulla scorta delle considerazioni precedenti, prendono una netta posizione anche su una argomentazione fatta valere dalla Ryanair nei giudizi incardinati avanti ai giudici italiani (risultata rilevante nei giudizi di primo grado e anche in appello) a seguito dei ricorsi avverso le ordinanze - ingiunzione emanate dagli ITL interessati da precedenti controlli ispettivi, precisando come segue: "... Conseguentemente, la nozione di "luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore svolge abitualmente la propria attività" non può essere equiparata a una nozione qualsiasi presente in un altro atto di diritto dell'Unione (punto 65 in sentenza)... Peraltro, la considerazione secondo cui la nozione di luogo nel quale o a partire dal quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, di cui all'articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I, come emerge dal punto 65 della presente sentenza, non è equiparabile ad alcun'altra nozione, vale altresì per quanto riguarda la "nazionalità" degli aeromobili, ai sensi dell'articolo 17 della convenzione di Chicago. Pertanto, e contrariamente a quanto fatto valere dalla Ryanair e dalla Crewlink nell’ambito delle loro osservazioni, lo Stato membro a partire dal quale un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione svolge abitualmente la propria attività non è neppure equiparabile al territorio dello Stato membro di cui gli aeromobili di tale compagnia aerea hanno la nazionalità, ai sensi dell’articolo 17 della convenzione di Chicago" (punti 75 e 76 della sentenza).

Si ritiene opportuno, infine, richiamare l’attenzione sul punto 58 della sentenza, nel quale la Corte richiama esemplificativamente il principio del favor lavoratoris espresso dalla convenzione di Bruxelles (ma anche, per i profili contrattuali, dal trattato Roma I), in relazione alla tutela da riconoscere nei confronti della parte contraente più debole (NOTA 2).

In conclusione la Corte afferma il seguente principio: "L’articolo 19, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di ricorso presentato da un membro del personale di volo di una compagnia aerea o messo a sua disposizione e al fine di determinare la competenza del giudice adito, la nozione di «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività», ai sensi di tale disposizione, non è equiparabile a quella di «base di servizio», ai sensi dell’allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l’armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell’aviazione civile, come modificato dal regolamento (CE) n. 1899/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006.

La nozione di «base di servizio» costituisce nondimeno un indizio significativo per determinare il «luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività».

Considerato quanto sopra, si partecipa a codesti Uffici l’allegato pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non solo ai fini ispettivi e dell'attività degli Uffici legali e del contenzioso, ma anche per valutarne la produzione in giudizio da parte degli Uffici territoriali coinvolti nei procedimenti tuttora pendenti che riguardano la compagnia Ryanair Ltd.

 

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(1) La nozione di base di servizio è definita nell’allegato III del regolamento n. 3922/91, all’OPS 1.1095, come il luogo a partire dal quale il personale di volo inizia e dove conclude sistematicamente la sua giornata lavorativa organizzandovi il proprio lavoro quotidiano e in prossimità del quale i lavoratori, durante il periodo di esecuzione del loro contratto di lavoro, hanno stabilito la loro residenza e sono a disposizione del vettore aereo.

(2) "58 In merito a un contratto di lavoro eseguito sul territorio di più Stati contraenti e in assenza di un centro effettivo delle attività professionali del lavoratore a partire dal quale avrebbe adempiuto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei

confronti del suo datore di lavoro, la Corte ha statuito che l'articolo 5, punto 1, della convenzione di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo, in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un'adeguata tutela al lavoratore, in quanto parte contraente più debole, e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Infatti, questo è il luogo nel quale il lavoratore può, con minor spesa, promuovere un'azione contro il proprio datore di lavoro o provvedere alla propria difesa e il giudice di tale luogo è il più idoneo a dirimere la controversia sorta dal contratto di lavoro (v., in tal senso, sentenza del 27 febbraio 2002, Weber, C 37/00, EU:C:2002:122, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)."

 

Allegato

Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Seconda Sezione) del 14 settembre 2017