Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 29 settembre 2017, n. 22902

Riscossione - Iscrizione a ruolo - Condono - art. 12 legge n. 289/02

Rilevato

che, con la sentenza n. 141/30/2012 pronunciata il 26.6.2012 e depositata il 13.7.2012, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha confermato la pronuncia n. 8/3 del 15.12.2009 - 19.1.2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla SERIT Sicilia spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, diretto ad ottenere l'annullamento dell'Avviso di irrogazione Sanzioni per complessivi euro 95.293,30 (di cui euro 44.949,70 per mancato versamento delle somme riscosse a titolo di rimborso, spese di procedure esecutive in riferimento ad iscrizioni a ruolo condonate ex art. 12 legge n. 289/02, euro 44.949,70 per sanzioni ed il resto per interessi) per l'anno di imposta 2004;

che, a fondamento del decisum, i giudici di seconde cure hanno rilevato, in sostanza, che non si era perfezionata la procedura del condono ex art. 1 comma n. 426 e 426 bis della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria 2005) cui aveva aderito la SERIT Sicilia spa per non avere quest'ultima versato anche le somme dovute ed i relativi interessi di talché era stata vanificata la possibilità offerta dal suddetto condono di non pagare le sanzioni applicate;

che, avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la Riscossione Sicilia spa, già SERIT spa, affidato ad un solo motivo illustrato con memoria;

che l'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso presentando, a sua volta, ricorso incidentale subordinato;

che il PG ha formulato richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso principale e per la inammissibilità di quello incidentale.

 

Considerato

 

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione dell'art. 1 comma 426 e 426 bis della legge n. 311/2004, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per non avere la CTR ritenuto che i versamenti effettuati in data 29.11.2005, 30.6.2006 e 25.9.2005, in adesione alla legge n. 311/2004 e successive modifiche (che richiedeva il solo versamento della somma di euro 3 per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali affidati alle concessionarie di riscossione alla data dell'1.1.2004), avessero sanato ogni responsabilità amministrativa; inoltre, si deduce, in ogni caso, che la violazione contestata dalla Agenzia delle Entrate (consistente nel preteso indebito trattenimento delle somme pagate dai contribuenti per le spese di procedure esecutive sostenute dal Concessionario) era insussistente perché si trattava di importi non dovuti ai sensi dell'art. 3 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 34545/2003 del 28.3.2003;

che, con il ricorso incidentale, proposto in via subordinata, si eccepisce il difetto di giurisdizione della CTR adita per appartenere essa giurisdizione al giudice amministrativo;

che, preliminarmente, deve essere esaminato il ricorso incidentale, sebbene condizionato, relativo alla questione sulla giurisdizione (cfr. Cass. n. 4619/2015; Cass. n. 17192/2004);

che lo stesso, come condivisibilmente rilevato dal PG, è inammissibile sia per la totale mancanza di soccombenza, nel giudizio di merito, dell'Agenzia delle Entrate, sia per il giudicato implicito formatosi sulla questione di giurisdizione, mai oggetto di gravame nei precedenti gradi;

che il motivo del ricorso principale non è fondato, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi della gravata sentenza, fondata sul fatto che la SERIT Sicilia spa, aderendo al condono, non aveva riversato all'Erario le somme non versate ed i relativi interessi;

che rispetto a tale argomentazione la società, nel motivo di impugnazione, non ha espressamente specificato se, nelle somme versate, fossero incluse anche le voci sopra evidenziate dalla CTR, in violazione, pertanto, dei principi di specificità dei motivi di ricorso e di autosufficienza, sotto il profilo processuale, nonché di effettività del condono, sotto l'aspetto tributario, mediante la produzione delle ricevute di pagamento dell'importo dovuto (cfr. per tale ultimo punto Cass. n. 11365/2003), come indicato dai giudici del merito;

che le altre doglianze di cui al motivo sono, invece, inammissibili risolvendosi praticamente in un riesame di un accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità, riguardante le addebitate irregolarità dell'attività riscossiva in esito alle procedure esecutive;

che, in applicazione dei principi della soccombenza prevalente e della soccombenza sostanziale, la Riscossione Sicilia spa deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti, per la ricorrente principale, per il versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13;

che analoga statuizione non può essere adottata per la ricorrente incidentale, trattandosi di parte ammessa alla prenotazione a debito in quanto amministrazione pubblica a difesa dell'Avvocatura Generale dello Stato (cfr. tra le altre Cass. Sez. Un. n. 9338/2014).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la Riscossione Sicilia spa al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.