Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 maggio 2018, n. 12810

INPS - Gestione artigiani - Contributi obbligatori - Trattamento pensionisitico - Metodo contributivo

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 4 maggio 2011, ha rigettato il gravame svolto dall'INPS e confermato la decisione di primo grado, di rigetto dell'opposizione a cartella esattoriale, per la somma di euro 1.649,30 richiesta dall'INPS a F.F., a titolo di contributi obbligatori gestione artigiani per i mesi da ottobre a dicembre dell'anno 2005.

2. La Corte di merito riteneva che nulla fosse dovuto dall'attuale intimata, a titolo di contribuzione a percentuale, gestione artigiani, in riferimento all'anno 2005, trovando applicazione, anche per i lavoratori iscritti per la prima volta ad una forma di tutela previdenziale, dal primo gennaio 1996, la disciplina dettata dal settimo comma dell'art. 1 della legge n. 233 del 1990 che prevede, in riferimento ai periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, che i contributi siano rapportati a mese e, nella specie, ai tre mesi successivi all'iscrizione della lavoratrice nella gestione artigiani.

3. Per la Corte romana non era stata raggiunta, nella specie, la soglia minima contributiva prevista dalla legge (c.d. minimale contributivo) e a tanto perveniva con un'interpretazione letterale dell'art. 1, settimo comma, della legge n. 233 del 1990, ritenuto non abrogato espressamente dalla legge n. 335 del 1995, riferita al massimale della contribuzione dovuta, laddove il citato settimo comma doveva riferirsi alla contribuzione minimale dovuta dai lavoratori autonomi, conformemente all'orientamento espresso in circolari dell'INPS, in materia.

4. Avverso tale sentenza ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un motivo, al quale non ha resistito la parte intimata.

 

Ragioni della decisione

 

5. L'INPS, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e dell'art. 2, diciottesimo comma, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assume che, con riferimento ai lavoratori autonomi per i quali il trattamento pensionistico è liquidato, come per l'attuale intimata, con il metodo contributivo, il parametro sul quale agganciare la contribuzione a percentuale non lo si rinviene nella citata legge del 1990 sibbene nel diciottesimo comma della richiamata legge n. 335 del 1995 che fissa, per questa categoria di lavoratori, un diverso tetto pecuniario, anno per anno (nella specie, euro 85.478,00), valevole sia con riferimento alla base contributiva sia con riferimento alla base pensionabile; assume, inoltre, che dall'applicazione a quest'ultima categoria di lavoratori, siano essi autonomi o subordinati, del tetto previsto dalla riforma del 1995 discende, quanto ai lavoratori autonomi, che il calcolo della contribuzione a percentuale dovrà essere agganciato al parametro economico da essa individuato e non potrà valere la regola del settimo comma dell'art.1 della citata legge n. 233 del 1990, il cui ambito applicativo è limitato ai lavoratori autonomi per i quali il trattamento pensionistico è ancora calcolato con l'applicazione della regola dettata dal successivo articolo 5 del medesimo testo legislativo, e non già con l'applicazione della diversa regola dettata dall'art. 1 della citata legge n. 335.

6. Il ricorso è fondato.

7. Occorre premettere, per sussumere correttamente la vicenda nella disciplina normativa applicabile, che l'assistita, per la prima volta iscritta ad una forma pensionistica obbligatoria il primo maggio 1997, in occasione dell'instaurazione di un rapporto lavorativo concluso il 31 ottobre dello stesso anno, in data 28 ottobre 2005 si è iscritta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani producendo, nell'anno 2005, un reddito da lavoro autonomo pari ad euro 10.752,00.

8. L'obbligo contributivo dell'attuale intimata, derivante dall'iscrizione alla predetta gestione, è stato assolto, per la contribuzione fissa, nella misura dovuta e, in riferimento alla contribuzione a percentuale, sulla scorta del periodo trimestrale di iscrizione alla gestione previdenziale (secondo l'interpretazione validata anche dalla Corte di merito) in luogo dei tre dodicesimi della totalità del reddito percepito in virtù della predetta attività (tesi illustrata dall'INPS).

9. Le fonti normative che fanno da cornice all'iscrizione della lavoratrice alla gestione artigiani, nell'ottobre 2005, in considerazione dell'iscrizione ad una forma pensionistica obbligatoria in epoca successiva al 31 dicembre 1995, sono costituite dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico, obbligatorio e complementare, con l'introduzione della determinazione della pensione annua secondo il sistema contributivo, che ha previsto, al comma 18, seconda parte, dell'articolo 2, per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie «un massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione...Detta misura è annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall'ISTAT».

10. Il tetto in questione risulta fissato, per l'anno 2005, nella misura di euro 85.478,00 (come da circolare INPS n. 24 del 2006).

11. In tale disposizione si rinviene il parametro normativo, per la base pensionabile e contributiva, al quale agganciare la contribuzione a percentuale per la lavoratrice autonoma il cui trattamento pensionistico è liquidato con il metodo contributivo, diversamente dai lavoratori autonomi per i quali non viene in rilievo, come nella specie, il discrimine temporale dell'iscrizione ad una gestione previdenziale obbligatoria a far tempo dal primo gennaio 1996.

12. Invero, per gli artigiani e commercianti, con legge 2 agosto 1990, n. 233, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, il legislatore ha disciplinato: quanto al versamento della contribuzione, a decorrere dal 1 luglio 1990, l'ammontare del contributo annuo nella misura del 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività d'impresa costituente titolo per l'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini Irpef, dell'anno precedente (art. 1, comma 1); il livello minimo imponibile (la contribuzione fissa) nella misura del minimale annuo di retribuzione (ottenuto con operazione matematica indicata nell'art.1, comma 3); un ulteriore ed eventuale versamento contributivo (la contribuzione a percentuale), in presenza di un reddito di impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, reddito rilevante non nella sua totalità ma solo sino a concorrenza di un importo pari a due terzi del limite stesso (comma 4, art. 1 cit.); per periodi di assicurazione inferiori all'anno solare, i contributi rapportati a mese (comma 7, articolo 1 cit.); le modalità di versamento dei contributi, per la contribuzione a percentuale, in sede di «conguagli tra i contributi dovuti e quelli di cui al predetto comma 3» (contributi, questi ultimi, fissi), in due rate di uguale importo, alle scadenze del 20 luglio e del 20 ottobre di ciascun anno (art. 2, comma 2); la misura dei trattamenti pensionistici, con effetto dal 1° luglio 1990 (art.5).

13. La regola che si evince dal settimo comma, nella sintesi riportata, trova il suo ambito soggettivo di applicazione limitatamente ai lavoratori autonomi esclusi dall'ambito di applicazione della legge n.335 del 1995 e per i quali il trattamento pensionistico è ancora calcolato con la regola dettata nel corpo normativo della legge n. 233 del 1990 (articolo 5), con il beneficio dell'integrazione al minimo (escluso, invece, per le pensioni liquidate esclusivamente con il metodo contributivo) e per i quali vale il tetto al reddito d'impresa sul quale calcolare la contribuzione a percentuale e la possibilità di rapportare la contribuzione a mese in ipotesi di assicurazione inferiore all'anno.

14. Per i lavoratori autonomi il cui trattamento pensionistico sia interamente liquidato con il metodo contributivo, perché privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, il parametro al quale agganciare la retribuzione a percentuale è fissato, anno per anno, dal citato articolo 2, comma 18 della legge n. 335 del 1995, e il massimale annuo così stabilito vale sia per la base contributiva sia per la base pensionabile.

15. Dall'applicazione del tetto fissato dalla legge n. 335 discende, per i lavoratori autonomi, che il calcolo della retribuzione a percentuale dovrà essere ancorato al parametro dalla stessa riforma del 1995 indicato e non valere la diversa regola prevista per i lavoratori autonomi che si avvalgono di un'anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995, e per i quali non valgono, per converso, le regole dettate dall'art. 1 dalla riforma introdotta a far data dal 1° gennaio 1996.

16. Né, peraltro, inducono ad opinare diversamente le circolari INPS, sulle quali si fonda buona parte della sentenza impugnata, ad ogni buon conto insuscettibili, per il rango meramente amministrativo delle disposizioni enunciate, di esame diretto da parte della Corte o di derogare alla disciplina legale in materia previdenziale o comunque disporre di posizioni giuridiche soggettive garantite dalla legge e sottratte alla disponibilità dell'ente previdenziale (v., fra le altre, Cass. 30 agosto 2005, n. 17530).

17. In conclusione, la sentenza che non si è conformata agli esposti principi va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione.

18. La novità della questione trattata, sulla quale non constano precedenti di questa Corte, consiglia la compensazione delle spese dell'intero processo.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione; spese compensate dell'intero processo.