Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 giugno 2016, n. 11731

Tributi - Controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 - Cartella di pagamento - Legittimità - Obbligo di invio preventivo dell’avviso bonario - Non sussiste

 

Svolgimento del processo

 

A seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi veniva notificata alla L. costruzioni srl cartella di pagamento ex art. 36 bis d.P.R. 600/73 per Irpeg e Irap anno 2000, che la contribuente impugnava innanzi alla CTP di Latina.

Questa respingeva il ricorso, ritenendo non obbligatoria la preventiva comunicazione di irregolarità, trattandosi di imposte dichiarate e non versate.

La CTR del Lazio (n. 15/40/09 dep. 27.2.2009) rigettava l’appello interposto dalla società, confermando la decisione dei primi giudici.

Col presente ricorso L. costruzioni ricorre con due motivi per la cassazione della indicata sentenza.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

All’udienza di discussione il difensore della ricorrente deposita sentenza dichiarativa di fallimento della L. costruzioni s.r.l. (Tribunale di Latina, n. 119/2015).

 

Motivi della decisione

 

1. Si rileva preliminarmente che nel giudizio di Cassazione, caratterizzato dall’impulso di ufficio, non sono applicabili gli artt. 299 e seguenti il codice di rito e gli artt. 40 e 41 del d.lgs. 546/92 (per cui la sussistenza della causa interruttiva - costituita dalla dichiarazione di fallimento della ricorrente - potrà assumere rilievo soltanto rispetto giudizio di rinvio), e nel quale non è consentita, ai sensi dell’art. 372 del codice di rito, la produzione di nuovi documenti.

2. Col primo motivo del ricorso L. costruzioni s.r.l. deduce violazione di legge (art. 36 bis d.P.R. 600/73 e art. 6 L. 212/2000), per nullità del procedimento, dato il mancato invio del c.d. avviso bonario prima della notifica della cartella ex art. 36 bis dpr 600/73.

3. Col secondo motivo si deduce insufficiente motivazione, nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto trattarsi di ipotesi di imposte dichiarate e non versate, per la non è necessario l’invio di richiesta di chiarimenti da parte dell’Amministrazione.

4. Il ricorso è infondato e va respinto.

5. L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt. 36-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è infatti condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori, sussistendo solo in tale ipotesi l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta (Cass. N. 17396 del 23/07/2010; n. 3154 del 17/02/2015).

L’invocata L. n. 212 del 2000, art. 6, presuppone la sussistenza di "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione" in ordine alle quali necessitano chiarimenti; o la produzione, da parte del contribuente, dei documenti mancanti al fine della instaurazione del contraddittorio preventivo.

La lettera della norma è chiara nel richiedere, per il sorgere dell’obbligo dell’invito del contribuente, la sussistenza non solo di profili di incertezza ma anche di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Deve pertanto affermarsi che, a norma della L. n. 212 del 2000, art. 6, l’avviso, previa iscrizione a ruolo di un tributo dopo la liquidazione di una dichiarazione, deve essere inviato a pena di nullità nei soli casi in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non nella ipotesi, come quella in esame, nella quale, l’ufficio con l’atto impositivo controverso, ha soltanto liquidato l’imposta esposta nel Modello Unico e non versata, come si evince dalla sentenza impugnata (v. Cass. N. 795 del 2011).

Nel caso di specie tale comunicazione non era dovuta, come congruamente motivato dalla CTR, trattandosi di imposte dichiarate e non versate, per cui mancava il presupposto della incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione o di evidenti errori che avrebbe imposto l’invio della comunicazione preventiva.

L’esistenza di una diversa situazione, che avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione ad attivare il contraddittorio inviando il c.d. avviso bonario, non è stata dimostrata dalla ricorrente, non potendo la semplice affermazione della presenza di "una pluralità e varietà degli addebiti contestati" - genericamente dedotta, senza alcuna precisazione - rappresentare, come preteso, "un indice rilevatore della sussistenza di una evidente incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione".

Spettava alla contribuente idoneamente dimostrare che si trattava di ipotesi diversa da quella individuata da entrambi i giudici di merito, riportando in questa sede, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti di causa in cui tale dimostrazione era stata fornita. Il che non è avvenuto.

4) Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese vengono regolate in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in €. 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.