Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 novembre 2017, n. 26631

Tributi - Dichiarazione dei redditi - Controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR n. 600/73 - Rateazione delle somme dovute - Mancato versamento di una rata - Esclusione di decadenza dalla rateazione per inadempimenti di lieve entità - Applicabile solo per debiti tributari a decorrere dal 31.12.2014

 

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la società contribuente non ha spiegato difese scritte, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Puglia, in tema di decadenza dal beneficio della rateizzazione richiesta ai sensi dell'art. 3 bis del d.lgs. n. 462/97, lamentando la violazione di norme di legge, in particolare, la violazione degli artt. 3 e 15 del d.lgs. n. 159/15, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avrebbero ritenuto applicabile la normativa di cui alla rubrica sugli inadempimenti di lieve entità dei debiti tributari, quando la normativa è applicabile, per espresso disposto normativo per i debiti tributari a decorrere dal 31.12.2014 (art. 15 comma 4 del citato disposto), mentre, nella fattispecie, la dichiarazione qualificata come irregolare dall'ufficio, a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del DPR n. 600/73, è quella relativa all'anno d'imposta 2009.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il motivo è fondato.

Secondo l'orientamento di questa Corte " (...) 3. L'art. 15 ter d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 24.9.2015 n. 159, vigente dal 22.10.2015, non è applicabile retroattivamente all'anno di imposta 2002 come si evince dalla disposizione transitoria dettata dall'art. 15 comma 4 del citato d.lgs. n. 159 del 2015 (...)" (Cass. n. 9176/16).

Nel caso di specie, il mancato tempestivo pagamento non è dipeso da un errore della Amministrazione, o da obiettive condizione di incertezza della norma, bensì, il ritardato versamento è dipeso dal comportamento negligente del contribuente che non è possibile sanare, benché lieve, secondo la normativa applicabile ratione temporis, se non violando il disposto normativo richiamato dall'ufficio ricorrente, pertanto, il mancato pagamento di una delle rate anche diverse dalla prima comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo d'imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Puglia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.